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5D 139/2013

Bundesgericht · 2013-06-24 · Italiano CH
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rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 giugno 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 giugno 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 24.06.2013 5D 139/2013 (5D_139/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.06.2013 5D 139/2013 (5D_139/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.06.2013 5D 139/2013 (5D_139/2013)

rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_139/2013 Sentenza del 24 giugno 2013 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente, contro Comune di X.________, opponente. Oggetto rigetto definitivo dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15 maggio 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il Comune di X.________ ha escusso A.________SA per l'incasso della somma di fr. 2'410.55 (riferita alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011 emessa a carico del ristorante gestito dall'escussa) oltre interessi e spese; che con decisione 27 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha accolto l'istanza del creditore procedente di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escussa; che con sentenza 15 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________SA avverso la decisione del Giudice di pace; che, secondo l'appena menzionato Presidente, la decisione relativa alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011 - munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato - costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e l'escussa non ha proposto alcun valido motivo liberatorio ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, la sua richiesta di rifusione di un asserito danno patito a causa del comportamento del creditore procedente essendo improponibile nel contesto di una procedura di rigetto dell'opposizione e comunque insufficientemente motivata, per tacere del fatto che giusta l'art. 125 n. 3 CO non possono estinguersi per compensazione, contro la volontà del creditore, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici; che A.________SA si è aggravata al Tribunale federale contro la sentenza 15 maggio 2013; che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF; che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); che nella misura in cui la ricorrente censura la sentenza di prima istanza il gravame si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF); che inoltre il ricorso, alquanto confuso, non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti la ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti e a spiegare per quale motivo non è stata in grado di pagare il credito posto in esecuzione, ma non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta minimamente con gli argomenti addotti nel giudizio impugnato a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 giugno 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini