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5D_121/2011

rigetto provvisorio dell'opposizione,

Bundesgericht · 2011-09-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_121/2011

Sentenza del 12 settembre 2011

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 13 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 13'820.--;

che con sentenza 8 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall'escussa;

che contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale A.________ SA con ricorso dell'8 luglio 2011;

che con decreto 11 luglio 2011 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'500.--;

che con decreto 23 agosto 2011 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio di 5 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarà dichiarato inammissibile;

che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto in cui veniva ribadito che il mancato pagamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del rimedio è stato notificato alla ricorrente il 24 agosto 2011;

che l'8 settembre 2011 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti