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5D 110/2011

Bundesgericht · 2011-07-12 · Italiano CH
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rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 luglio 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Hohl Antonini

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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 12.07.2011 5D 110/2011 (5D_110/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.07.2011 5D 110/2011 (5D_110/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.07.2011 5D 110/2011 (5D_110/2011)

rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_110/2011 Sentenza del 12 luglio 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente, contro B.________SA, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 9 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 7 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato in via provvisoria (per un importo di fr. 11'517.20) l'opposizione interposta da C.________Sagl al precetto esecutivo fatto notificare da B.________SA; che con sentenza 9 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA (nuova ragione sociale della C.________Sagl) contro la decisione pretorile per mancato versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili; che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 20 giugno 2011 A.________SA è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a sostenere di non aver potuto pagare l'anticipo richiesto dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava in quel momento, senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali; che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 luglio 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Hohl Antonini