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5A 938/2016

Bundesgericht · 2017-05-12 · Italiano CH
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opposizione al sequestro | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 B.________,

E. 3 C.________, componenti la comunione ereditaria fu G.________,

E. 4 D.________,

E. 5 E.________, tutti patrocinati dall'avv. Marco Broggini, ricorrenti, contro F.________, patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti, opponente. Oggetto opposizione al sequestro, ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, in accoglimento dell'istanza introdotta da D.________, E.________ e G.________, il 9 febbraio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tutte le relazioni bancarie di spettanza di F.________ presso tre specificati istituti di credito svizzeri fino a concorrenza di fr. 6'000'000.--; che con decisione 11 aprile 2016 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro presentata da F.________, confermandolo limitatamente a fr. 800'000.--; che mediante sentenza 3 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile; che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016 i sequestranti hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che, a seguito del decesso di G.________ e dell'inizio di trattative fra le parti per un componimento bonale della lite, con decreti 30 dicembre 2016 e 14 marzo 2017 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa; che in data 5 maggio 2017 le parti hanno concluso un accordo transattivo nel quale è stato tra l'altro concordato il ritiro del ricorso al Tribunale federale; che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF

- rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire dei ricorrenti, e le ripetibili sono compensate; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Le ripetibili sono compensate. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 maggio 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 12.05.2017 5A 938/2016 (5A_938/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.05.2017 5A 938/2016 (5A_938/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.05.2017 5A 938/2016 (5A_938/2016)

opposizione al sequestro | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_938/2016 Decreto del 12 maggio 2017 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________, componenti la comunione ereditaria fu G.________,

4. D.________,

5. E.________, tutti patrocinati dall'avv. Marco Broggini, ricorrenti, contro F.________, patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti, opponente. Oggetto opposizione al sequestro, ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, in accoglimento dell'istanza introdotta da D.________, E.________ e G.________, il 9 febbraio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tutte le relazioni bancarie di spettanza di F.________ presso tre specificati istituti di credito svizzeri fino a concorrenza di fr. 6'000'000.--; che con decisione 11 aprile 2016 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro presentata da F.________, confermandolo limitatamente a fr. 800'000.--; che mediante sentenza 3 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile; che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016 i sequestranti hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; che, a seguito del decesso di G.________ e dell'inizio di trattative fra le parti per un componimento bonale della lite, con decreti 30 dicembre 2016 e 14 marzo 2017 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa; che in data 5 maggio 2017 le parti hanno concluso un accordo transattivo nel quale è stato tra l'altro concordato il ritiro del ricorso al Tribunale federale; che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF

- rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire dei ricorrenti, e le ripetibili sono compensate; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Le ripetibili sono compensate. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 maggio 2017 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini