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5A_928/2017

approvazione dei rapporti morali e delle indennità del curatore,

Bundesgericht · 2017-11-22 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_928/2017

Sentenza del 22 novembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.

Oggetto

approvazione dei rapporti morali e delle indennità del curatore,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2017

dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.168-171).

Considerando:

che A.________ è il padre di B.________;

che nel 2011 in favore del figlio è stata istituita una curatela educativa e C.________ è stato nominato quale curatore;

che mediante quattro decisioni 27 giugno 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha approvato i rapporti morali del curatore dal 2013 al 2016 e gli ha riconosciuto un'indennità complessiva di fr. 6'389.85 (a carico dei genitori di B.________) per mercedi e rimborsi spese dal 2013 al 2016;

che con sentenza 19 ottobre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibili, per carenza di motivazione, i reclami presentati da A.________ avverso le quattro decisioni dell'autorità di protezione;

che il predetto Presidente ha osservato che A.________ si è limitato a formulare generiche critiche all'operato del curatore, dell'autorità di protezione e delle varie autorità e specialisti che si sono occupati della problematica relativa alla protezione del figlio, senza però prendere realmente posizione in merito ai rapporti morali e alle indennità riconosciute al curatore e senza quindi spiegare perché non dovrebbero essere approvati;

che con ricorso 20 novembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni 27 giugno 2017 dell'autorità di protezione e di sostituire il curatore (ordinando pure l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti per le sue asserite mancanze);

che quest'ultima conclusione tendente alla sostituzione del curatore esula dall'oggetto del presente litigio e va quindi ritenuta di primo acchito inammissibile;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente, a parte reiterare accuse alle varie parti coinvolte nella procedura, si limita infatti a rimproverare all'autorità inferiore di aver "volutamente interpretato in modo erroneo le [sue] richieste" e di non essersi accorta che egli aveva formalmente contestato l'approvazione dei rapporti morali e delle indennità del curatore;

che tale laconica affermazione, priva di ulteriori spiegazioni, chiaramente non basta a dimostrare che egli abbia in realtà sufficientemente motivato i suoi reclami;

che pertanto il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini