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5A_926/2025

ricusazione (divisione ereditaria),

Bundesgericht · 2026-07-29 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

A.a. F.A.________, cittadino brasiliano, è deceduto a X.________, suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2020. Suoi unici eredi sono la moglie B.A.________ e i figli C.A.________, D.A.________, E.A.________ e A.A.________. F.A.________ ha designato suo esecutore testamentario l'avv. G.________ di Rio de Janeiro.

A.b. Il 13 gennaio 2021 A.A.________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza " intesa alla vigilanza sull'operato dell'esecutore testamentario con domanda di adozione di misure superprovvisionali e provvisionali " per ottenere che l'avv. G.________ rilasciasse agli eredi determinate informazioni, confezionasse un inventario della successione e interpellasse gli eredi riguardo a ogni liberalità eseguita in vita dal testatore. In via cautelare ella ha chiesto di ordinare all'esecutore testamentario " di non avviare né di continuare, se già avviata, la divisione ereditaria ". Il 21 maggio 2024 il Pretore ha respinto l'istanza di intervento e ha stralciato dal ruolo la richiesta di misure cautelari, divenuta senza oggetto. A.A.________ ha inoltrato appello contro tale decisione (il cui esito non è conosciuto).

A.c. Ricevuta un'istanza 22 agosto 2024 di A.A.________ intesa a ottenere l'emanazione di provvedimenti supercautelari e cautelari, con decreto 15 ottobre 2024 il medesimo Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e ha assegnato all'istante un termine per munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di uno d'ufficio in caso di inadempienza. Il 13 febbraio 2025 il Pretore, preso atto che il 20 dicembre 2024 A.A.________ aveva chiesto di archiviare l'incarto, ha stralciato dai ruoli l'istanza per desistenza.

A.d. II 17 febbraio 2025 B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ hanno promosso, sempre davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione di divisione parziale nei confronti di A.A.________ (non preceduta dal tentativo di conciliazione dato il domicilio all'estero della convenuta). Con ordinanza 18 febbraio 2025 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni (prorogato due volte) per presentare la risposta.

Con istanza 20 maggio 2025 (spedita tre giorni dopo) A.A.________ ha postulato la ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Mediante ordinanza 15 luglio 2025 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha comunicato alle parti che " passerà a decisione senza ulteriore formalità ". Statuendo con decisione 21 luglio 2025, quest'ultimo Pretore ha respinto (per quanto ricevibile) l'istanza di ricusazione e ha sanzionato la ricusante con un ammonimento.

B.

Mediante sentenza 19 settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto (per quanto ricevibile) il reclamo (" appello ") introdotto da A.A.________ contro la decisione pretorile 21 luglio 2025 in materia di ricusazione.

C.

Con " ricorso revisione" 24 ottobre 2025 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di accogliere il suo reclamo ("trattato come appello") volto all'accoglimento della domanda di ricusazione e di adottare le misure appropriate "per proteggere il diritto di questa erede e delle ultime volontà del testatore nel Testamento" (segnatamente la compilazione dell'inventario ufficiale della successione e la realizzazione di un rendiconto dell'operato dell'esecutore testamentario).

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione incidentale concernente la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa principale di diritto successorio (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite che ammonta almeno a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; v. DTF 147 III 451 consid. 1.3), l'impugnativa può essere trattata quale ricorso in materia civile.

E. 1.2 Le (numerose) conclusioni ricorsuali che non riguardano la ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, esulano dall'oggetto del presente litigio e non possono essere esaminate in questa sede.

E. 1.3 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

E. 1.4 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 2 Come emerge dal ricorso all'esame (peraltro confuso e di non facile lettura), litigiose in questa sede sono le questioni del diritto di essere sentita della ricorrente (v. infra consid. 3) e della tempestività della domanda di ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (v. infra consid. 4).

E. 3.1 Secondo l'art. 53 cpv. 3 (prima e seconda frase) CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, le parti hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte e a tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni.

E. 3.2 Nella fattispecie, la Corte cantonale ha osservato che, nel procedimento di ricusazione, la duplica presentata spontaneamente il 7 luglio 2025 da B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ era stata notificata alla ricusante con un'ordinanza 15 luglio 2025 in cui il giudice di prime cure aveva informato le parti che la causa era matura per il giudizio. Secondo il Tribunale cantonale, dato che in tale duplica le summenzionate parti non si erano espresse sul merito della ricusazione, la violazione del diritto di essere sentita (art. 53 cpv. 3 CPC) della ricusante non aveva avuto alcuna influenza sull'esito del giudizio e non vi erano quindi le premesse per annullare la decisione pretorile.

E. 3.3 La ricorrente non si duole di una violazione dell'art. 53 cpv. 3 CPC (su tale disposizione, v. sentenza 4D_230/2025 del 15 giugno 2026 consid. 3.1.3). Ella rimprovera però al Tribunale cantonale di aver leso l'art. 6 n. 1 CEDU per aver ritenuto " irrilevante la violazione del termine legale di dieci giorni per replicare alla duplica " quando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbe invece " più volte riconosciuto che la lesione del diritto di partecipare in modo effettivo al processo integra una violazione autonoma dell'art. 6 § 1, indipendentemente dall'impatto sul risultato finale ". La ricorrente afferma poi che, in ogni caso, le sue argomentazioni alla duplica "avrebbero potuto influire sul giudizio di ricusa".

E. 3.4 Laddove la ricorrente sostiene, facendo riferimento alla natura formale del diritto di essere sentito, che non sia necessario dimostrare un " impatto sul risultato finale ", le si può dare ragione soltanto nella misura in cui una violazione di questa garanzia procedurale porta all'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle prospettive di successo nel merito della causa. Ciò non deve tuttavia far dimenticare che la garanzia del diritto di essere sentito non è fine a se stessa, ma costituisce un modo di evitare che una procedura sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). La parte che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza (sentenza 5A_1050/2025 dell'8 gennaio 2026 consid. 4.2.2).

Tale temperamento della natura formale del diritto di essere sentito resta valido anche in seguito all'adozione dell'art. 53 cpv. 3 CPC (v. CHABLOZ/GROBÉTY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2

a ed. 2026, n. 35a ad art. 53 CPC). Con questa nuova disposizione il legislatore ha infatti unicamente voluto codificare la giurisprudenza sul diritto incondizionato di replicare fondata sugli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU (v. sentenza 4D_230/2025 citata consid. 3.1.3) e non estendere tale diritto. La Corte cantonale poteva pertanto, nel caso concreto, basarsi sull'assenza di interesse all'annullamento della decisione pretorile. Nel rimedio qui all'esame, la ricorrente non si confronta con il ragionamento adottato dai Giudici cantonali a tal riguardo e, in particolare, non pretende di aver esposto, nel suo reclamo cantonale, le sue possibili argomentazioni alla duplica e il loro impatto sul procedimento (cfr. anche FRANÇOIS BOHNET, Allégations, droit de réplique et novas selon le CPC révisé, Anwaltsrevue 2024 pag. 466; CHEVALIER/BOOG, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4

a ed. 2026, n. 30 ad art. 53 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3

a ed. 2025, vol. I, n. 64 segg. ad art. 53 CPC).

Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta così infondata.

E. 4.1 Giusta l'art. 49 cpv. 1 prima frase CPC, la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.

E. 4.2 La Corte cantonale ha spiegato che, laddove la parvenza di parzialità deriva da un progressivo accumulo di atteggiamenti o dichiarazioni che di per sé paiono insignificanti, ma che combinati finiscono per dare un'impressione di parzialità, è legittimo invocarli tutti come indizi della presunta parzialità con una richiesta di ricusazione immediatamente successiva al più recente di essi. Il Tribunale cantonale ha poi osservato che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva contestato quanto stabilito in prima istanza, ovvero che l'ultimo atto rientrante " nella sequenza di condotte scorrette ripetute" asseritamente compiute dal Pretore ricusato era l'ordinanza 18 febbraio 2025 con cui le aveva fissato un termine di 30 giorni per presentare la risposta all'azione di divisione parziale. Secondo la Corte cantonale, la ricorrente non aveva saputo giustificare perché non si fosse attivata con solerzia dopo avere ricevuto tale ordinanza, ma avesse lasciato trascorrere ancora più di tre mesi per introdurre la domanda di ricusazione (datata 20 maggio 2025 e spedita tre giorni dopo); ella non poteva in ogni caso far leva sulla sua asserita inesperienza e buona fede (tanto più che aveva affermato di essere avvocata e dottore in diritto ed ammesso di avere consultato un avvocato). Per il Tribunale cantonale, come già per il giudice di prime cure, la domanda di ricusazione era quindi tardiva, " ciò che, a ben vedere, nemmeno la reclamante nega ".

E. 4.3 La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 49 cpv. 1 CPC, dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

E. 4.3.1 In relazione all'art. 49 cpv. 1 CPC, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver riportato i fatti in modo errato, sottolinea come le azioni del giudice ricusato " che inizialmente sembravano meri errori di giudizio, si sono accumulate fino a costruire un'immagine chiara ed evidente della parzialità di tutte le sue azioni " ed afferma di aver presentato la sua domanda di ricusazione "i mmediatamente dopo aver individuato l'ultimo evento di parzialità ".

Considerato che la suddetta prassi cantonale in materia di ammissibilità di un'istanza di ricusazione fondata su un progressivo accumulo di atti del giudice ricusato è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. anche la recente sentenza 5A_839/2025 dell'11 febbraio 2026 consid. 4.1), che la critica ricorsuale dell'accertamento dei fatti operato dall'autorità precedente non è minimamente conforme alle esigenze dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 1.3) e che comunque la ricorrente non contesta che " l'ultimo evento di parzialità " fosse l'ordinanza 18 febbraio 2025, non si può che concludere che la conferma da parte della Corte cantonale della tardività della domanda di ricusazione non viola l'art. 49 cpv. 1 CPC . La censura va respinta nella misura in cui è ammissibile.

E. 4.3.2 Con riferimento invece all'art. 6 n. 1 CEDU, la ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale un formalismo eccessivo per aver respinto la domanda di ricusazione sulla base di motivi puramente formali (" senza valutare la diligenza e la buona fede dell'interessata "), privandola del " diritto sostanziale di vedere valutata l'imparzialità del giudice ".

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale cantonale non ha fatto prova di formalismo eccessivo nel ritenere la domanda di ricusazione irricevibile per tardività (sulla nozione di formalismo eccessivo, v. DTF 149 III 12 consid. 3.3.1; 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). La sanzione della mancata osservanza di un termine procedurale non costituisce infatti un eccesso di formalismo, in quanto una rigorosa applicazione delle regole relative ai termini è giustificata da motivi di parità di trattamento e da un interesse pubblico legato a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (DTF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; sentenza 4A_207/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Zubac contro Croazia del 5 aprile 2018, n. 40160/12, § 98). Come indicato, la Corte cantonale ha peraltro verificato la diligenza e la buona fede della ricusante (v. supra consid. 4.2). La censura di lesione dell'art. 6 n. 1 CEDU, nella misura in cui possa essere ritenuta sufficientemente motivata (v. art. 106 cpv. 2 LTF), risulta quindi infondata.

E. 4.3.3 La ricorrente sembra poi misconoscere che il Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, dopo essere stato sottoscritto il 19 maggio 1976, non è stato ratificato dalla Svizzera, ragion per cui esso non è di alcuna valenza in concreto (v. sentenza 8C_85/2026 del 20 maggio 2026 consid. 6.2).

E. 5 Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili, già per il fatto che non sono state chieste determinazioni sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 29 luglio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_926/2025

Sentenza del 29 luglio 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Hartmann, Giudice presidente,

De Rossa, Brunner,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Claudia Canonica Minesso, Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, via Bossi 3, 6900 Lugano,

opponente,

1. B.A.________,

2. C.A.________,

3. D.A.________,

4. E.A.________,

tutti e quattro patrocinati dall'avv. Andrea Visani.

Oggetto

ricusazione (divisione ereditaria),

ricorso contro la sentenza emanata il 19 settembre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2025.87).

Fatti:

A.

A.a. F.A.________, cittadino brasiliano, è deceduto a X.________, suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2020. Suoi unici eredi sono la moglie B.A.________ e i figli C.A.________, D.A.________, E.A.________ e A.A.________. F.A.________ ha designato suo esecutore testamentario l'avv. G.________ di Rio de Janeiro.

A.b. Il 13 gennaio 2021 A.A.________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza " intesa alla vigilanza sull'operato dell'esecutore testamentario con domanda di adozione di misure superprovvisionali e provvisionali " per ottenere che l'avv. G.________ rilasciasse agli eredi determinate informazioni, confezionasse un inventario della successione e interpellasse gli eredi riguardo a ogni liberalità eseguita in vita dal testatore. In via cautelare ella ha chiesto di ordinare all'esecutore testamentario " di non avviare né di continuare, se già avviata, la divisione ereditaria ". Il 21 maggio 2024 il Pretore ha respinto l'istanza di intervento e ha stralciato dal ruolo la richiesta di misure cautelari, divenuta senza oggetto. A.A.________ ha inoltrato appello contro tale decisione (il cui esito non è conosciuto).

A.c. Ricevuta un'istanza 22 agosto 2024 di A.A.________ intesa a ottenere l'emanazione di provvedimenti supercautelari e cautelari, con decreto 15 ottobre 2024 il medesimo Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e ha assegnato all'istante un termine per munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di uno d'ufficio in caso di inadempienza. Il 13 febbraio 2025 il Pretore, preso atto che il 20 dicembre 2024 A.A.________ aveva chiesto di archiviare l'incarto, ha stralciato dai ruoli l'istanza per desistenza.

A.d. II 17 febbraio 2025 B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ hanno promosso, sempre davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione di divisione parziale nei confronti di A.A.________ (non preceduta dal tentativo di conciliazione dato il domicilio all'estero della convenuta). Con ordinanza 18 febbraio 2025 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni (prorogato due volte) per presentare la risposta.

Con istanza 20 maggio 2025 (spedita tre giorni dopo) A.A.________ ha postulato la ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Mediante ordinanza 15 luglio 2025 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha comunicato alle parti che " passerà a decisione senza ulteriore formalità ". Statuendo con decisione 21 luglio 2025, quest'ultimo Pretore ha respinto (per quanto ricevibile) l'istanza di ricusazione e ha sanzionato la ricusante con un ammonimento.

B.

Mediante sentenza 19 settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto (per quanto ricevibile) il reclamo (" appello ") introdotto da A.A.________ contro la decisione pretorile 21 luglio 2025 in materia di ricusazione.

C.

Con " ricorso revisione" 24 ottobre 2025 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di accogliere il suo reclamo ("trattato come appello") volto all'accoglimento della domanda di ricusazione e di adottare le misure appropriate "per proteggere il diritto di questa erede e delle ultime volontà del testatore nel Testamento" (segnatamente la compilazione dell'inventario ufficiale della successione e la realizzazione di un rendiconto dell'operato dell'esecutore testamentario).

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione incidentale concernente la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa principale di diritto successorio (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite che ammonta almeno a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; v. DTF 147 III 451 consid. 1.3), l'impugnativa può essere trattata quale ricorso in materia civile.

1.2. Le (numerose) conclusioni ricorsuali che non riguardano la ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, esulano dall'oggetto del presente litigio e non possono essere esaminate in questa sede.

1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF .

2.

Come emerge dal ricorso all'esame (peraltro confuso e di non facile lettura), litigiose in questa sede sono le questioni del diritto di essere sentita della ricorrente (v. infra consid. 3) e della tempestività della domanda di ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (v. infra consid. 4).

3.

3.1. Secondo l'art. 53 cpv. 3 (prima e seconda frase) CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, le parti hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte e a tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni.

3.2. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha osservato che, nel procedimento di ricusazione, la duplica presentata spontaneamente il 7 luglio 2025 da B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________ era stata notificata alla ricusante con un'ordinanza 15 luglio 2025 in cui il giudice di prime cure aveva informato le parti che la causa era matura per il giudizio. Secondo il Tribunale cantonale, dato che in tale duplica le summenzionate parti non si erano espresse sul merito della ricusazione, la violazione del diritto di essere sentita (art. 53 cpv. 3 CPC) della ricusante non aveva avuto alcuna influenza sull'esito del giudizio e non vi erano quindi le premesse per annullare la decisione pretorile.

3.3. La ricorrente non si duole di una violazione dell'art. 53 cpv. 3 CPC (su tale disposizione, v. sentenza 4D_230/2025 del 15 giugno 2026 consid. 3.1.3). Ella rimprovera però al Tribunale cantonale di aver leso l'art. 6 n. 1 CEDU per aver ritenuto " irrilevante la violazione del termine legale di dieci giorni per replicare alla duplica " quando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbe invece " più volte riconosciuto che la lesione del diritto di partecipare in modo effettivo al processo integra una violazione autonoma dell'art. 6 § 1, indipendentemente dall'impatto sul risultato finale ". La ricorrente afferma poi che, in ogni caso, le sue argomentazioni alla duplica "avrebbero potuto influire sul giudizio di ricusa".

3.4. Laddove la ricorrente sostiene, facendo riferimento alla natura formale del diritto di essere sentito, che non sia necessario dimostrare un " impatto sul risultato finale ", le si può dare ragione soltanto nella misura in cui una violazione di questa garanzia procedurale porta all'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle prospettive di successo nel merito della causa. Ciò non deve tuttavia far dimenticare che la garanzia del diritto di essere sentito non è fine a se stessa, ma costituisce un modo di evitare che una procedura sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). La parte che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza (sentenza 5A_1050/2025 dell'8 gennaio 2026 consid. 4.2.2).

Tale temperamento della natura formale del diritto di essere sentito resta valido anche in seguito all'adozione dell'art. 53 cpv. 3 CPC (v. CHABLOZ/GROBÉTY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2

a ed. 2026, n. 35a ad art. 53 CPC). Con questa nuova disposizione il legislatore ha infatti unicamente voluto codificare la giurisprudenza sul diritto incondizionato di replicare fondata sugli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU (v. sentenza 4D_230/2025 citata consid. 3.1.3) e non estendere tale diritto. La Corte cantonale poteva pertanto, nel caso concreto, basarsi sull'assenza di interesse all'annullamento della decisione pretorile. Nel rimedio qui all'esame, la ricorrente non si confronta con il ragionamento adottato dai Giudici cantonali a tal riguardo e, in particolare, non pretende di aver esposto, nel suo reclamo cantonale, le sue possibili argomentazioni alla duplica e il loro impatto sul procedimento (cfr. anche FRANÇOIS BOHNET, Allégations, droit de réplique et novas selon le CPC révisé, Anwaltsrevue 2024 pag. 466; CHEVALIER/BOOG, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4

a ed. 2026, n. 30 ad art. 53 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3

a ed. 2025, vol. I, n. 64 segg. ad art. 53 CPC).

Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta così infondata.

4.

4.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 prima frase CPC, la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.

4.2. La Corte cantonale ha spiegato che, laddove la parvenza di parzialità deriva da un progressivo accumulo di atteggiamenti o dichiarazioni che di per sé paiono insignificanti, ma che combinati finiscono per dare un'impressione di parzialità, è legittimo invocarli tutti come indizi della presunta parzialità con una richiesta di ricusazione immediatamente successiva al più recente di essi. Il Tribunale cantonale ha poi osservato che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva contestato quanto stabilito in prima istanza, ovvero che l'ultimo atto rientrante " nella sequenza di condotte scorrette ripetute" asseritamente compiute dal Pretore ricusato era l'ordinanza 18 febbraio 2025 con cui le aveva fissato un termine di 30 giorni per presentare la risposta all'azione di divisione parziale. Secondo la Corte cantonale, la ricorrente non aveva saputo giustificare perché non si fosse attivata con solerzia dopo avere ricevuto tale ordinanza, ma avesse lasciato trascorrere ancora più di tre mesi per introdurre la domanda di ricusazione (datata 20 maggio 2025 e spedita tre giorni dopo); ella non poteva in ogni caso far leva sulla sua asserita inesperienza e buona fede (tanto più che aveva affermato di essere avvocata e dottore in diritto ed ammesso di avere consultato un avvocato). Per il Tribunale cantonale, come già per il giudice di prime cure, la domanda di ricusazione era quindi tardiva, " ciò che, a ben vedere, nemmeno la reclamante nega ".

4.3. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 49 cpv. 1 CPC, dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

4.3.1. In relazione all'art. 49 cpv. 1 CPC, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver riportato i fatti in modo errato, sottolinea come le azioni del giudice ricusato " che inizialmente sembravano meri errori di giudizio, si sono accumulate fino a costruire un'immagine chiara ed evidente della parzialità di tutte le sue azioni " ed afferma di aver presentato la sua domanda di ricusazione "i mmediatamente dopo aver individuato l'ultimo evento di parzialità ".

Considerato che la suddetta prassi cantonale in materia di ammissibilità di un'istanza di ricusazione fondata su un progressivo accumulo di atti del giudice ricusato è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. anche la recente sentenza 5A_839/2025 dell'11 febbraio 2026 consid. 4.1), che la critica ricorsuale dell'accertamento dei fatti operato dall'autorità precedente non è minimamente conforme alle esigenze dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 1.3) e che comunque la ricorrente non contesta che " l'ultimo evento di parzialità " fosse l'ordinanza 18 febbraio 2025, non si può che concludere che la conferma da parte della Corte cantonale della tardività della domanda di ricusazione non viola l'art. 49 cpv. 1 CPC . La censura va respinta nella misura in cui è ammissibile.

4.3.2. Con riferimento invece all'art. 6 n. 1 CEDU, la ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale un formalismo eccessivo per aver respinto la domanda di ricusazione sulla base di motivi puramente formali (" senza valutare la diligenza e la buona fede dell'interessata "), privandola del " diritto sostanziale di vedere valutata l'imparzialità del giudice ".

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale cantonale non ha fatto prova di formalismo eccessivo nel ritenere la domanda di ricusazione irricevibile per tardività (sulla nozione di formalismo eccessivo, v. DTF 149 III 12 consid. 3.3.1; 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). La sanzione della mancata osservanza di un termine procedurale non costituisce infatti un eccesso di formalismo, in quanto una rigorosa applicazione delle regole relative ai termini è giustificata da motivi di parità di trattamento e da un interesse pubblico legato a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (DTF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; sentenza 4A_207/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Zubac contro Croazia del 5 aprile 2018, n. 40160/12, § 98). Come indicato, la Corte cantonale ha peraltro verificato la diligenza e la buona fede della ricusante (v. supra consid. 4.2). La censura di lesione dell'art. 6 n. 1 CEDU, nella misura in cui possa essere ritenuta sufficientemente motivata (v. art. 106 cpv. 2 LTF), risulta quindi infondata.

4.3.3. La ricorrente sembra poi misconoscere che il Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, dopo essere stato sottoscritto il 19 maggio 1976, non è stato ratificato dalla Svizzera, ragion per cui esso non è di alcuna valenza in concreto (v. sentenza 8C_85/2026 del 20 maggio 2026 consid. 6.2).

5.

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili, già per il fatto che non sono state chieste determinazioni sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Hartmann

La Cancelliera: Antonini