Sachverhalt
A.
A.a. B.________ (1967) e C.________ (1979) sono i genitori non sposati di A.________ (2006). Con decisione 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha obbligato il padre a versare per il figlio, affidato in via esclusiva alla madre, un contributo di euro 1'035.-- mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; la decisione precisava che tale somma era comprensiva delle spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria e che in seguito il padre era tenuto a rimborsare alla madre " oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa ". Per effetto dell'adeguamento al rincaro, dal dicembre del 2018 il contributo alimentare era salito a euro 1'103.61 mensili.
A.b. Nella procedura avviata il 3 luglio 2019 da C.________ per ottenere (tra l'altro) l'aumento del contributo alimentare in favore del figlio, l'ingiunzione al padre di instaurare relazioni personali con quest'ultimo e la relativa disciplina, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con decisione 17 gennaio 2023, ha condannato B.________ a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1'319.30 mensili dal luglio del 2018 (dispositivo n. 1), ha incaricato una psicologa e psicoterapeuta di fornire un supporto specialistico teso ad affiancare padre e figlio nel loro percorso di riavvicinamento (dispositivo n. 2), ponendo i costi di tale misura a carico di B.________ (dispositivo n. 3), ha respinto la richiesta di provvigione
ad litem (dispositivo n. 4) e quella di gratuito patrocinio (dispositivo n. 5), ponendo le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensando le spese ripetibili (dispositivo n. 6).
B.
B.a. Contro tale decisione, A.________ è insorto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo sostanzialmente che - designatogli un patrocinatore d'ufficio e conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello - il contributo alimentare fosse aumentato a fr. 3'194.20 mensili dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2020, a fr. 3'342.10 mensili dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2022 e a fr. 2'422.10 mensili dopo di allora, fino al termine degli studi universitari, che gli fosse designato un curatore educativo, che fosse accolta la sua richiesta di provvigione
ad litem o, eventualmente, che gli fosse concesso il beneficio del gratuito patrocinio per la prima sede.
B.b. Anche B.________ ha presentato appello contro la decisione pretorile chiedendo che il contributo di mantenimento per il figlio fosse ridotto a euro 715.-- mensili a partire dal 1° luglio 2019 e che i costi dell'intervento della psicologa fossero posti a carico di C.________.
B.c. Con sentenza 3 dicembre 2024, il Tribunale d'appello ha congiunto le cause (dispositivo n. 1) e ha parzialmente accolto l'appello di A.________ riformando il dispositivo n. 1 della decisione impugnata nel senso che B.________ è stato condannato a versare al figlio dal 1° luglio 2018 un contributo alimentare (assegni familiari non compresi) di fr. 1'319.30 mensili (da adeguare ogni anno all'indice ISTAT la prima volta nel novembre 2025, ferma restando la possibilità per il debitore di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato - o solo parzialmente - dell'adeguamento al rincaro) fino al termine della formazione scolastica o professionale, previa deduzione dei contributi già versati, confermando per il resto la sentenza impugnata (dispositivo n. 2); ha inoltre respinto l'appello di B.________ (dispositivo n. 5), ha regolato le spese degli appelli e le ripetibili (dispositivi n. 3 e 6) e ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da A.________ in appello nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto (dispositivo n. 4).
C.
Con ricorso in materia civile 25 gennaio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. In via principale ha chiesto di riformarla nel senso che il contributo di mantenimento sia fissato a fr. 3'194.20 mensili da luglio 2018 ad agosto 2020, a fr. 3'342.10 mensili da settembre 2020 a febbraio 2022 e a fr. 2'422.10 mensili da marzo 2022 fino alla formazione scolastica e professionale, assegni familiari non compresi e con adeguamento annuale del contributo all'indice ISTAT (la prima volta nel novembre 2025 in base all'indice del novembre precedente); di incaricare un "educatore educativo ai sensi dell'art. 308 CC e 299 CPC" per affiancarlo nella procedura cantonale; di accogliere le sue domande di
provisio ad litem e di assistenza giudiziaria; e di porre a carico dell'opponente spese e ripetibili per il giudizio di primo e secondo grado. In via subordinata, il ricorrente ha invece postulato il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica del contributo di mantenimento dopo l'esperimento di una serie di atti istruttori supplementari, mantenendo per il resto invariate le richieste formulate in via principale.
Il ricorrente ha altresì chiesto che, nelle more della procedura, gli venga designato un "curatore educativo ai sensi dell'art. 308 CC e art. 299 CPC " affinché "intervenga attivamente affiancando[lo] in questa procedura" e di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio di un avvocato da designargli sulla base dell'art. 64 LTF "non essendo [egli] manifestamente in grado di condurre un procedimento di detta portata", richiesta questa che ha reiterato anche con scritto 18 giugno 2025, al quale ha annesso nuovi documenti probatori.
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in una causa di natura, nel complesso, non pecuniaria (v. sentenza 5A_384/2024 del 10 settembre 2025 consid. 1).
Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone parzialmente soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. Trattandosi della decisione (accessoria) sull'assistenza giudiziaria, l'ammissibilità dell'impugnativa dipende essenzialmente da quella della causa di fondo (v. sentenza 5A_497/2019 del 10 dicembre 2019 consid. 1 in fine con i rinvii).
E. 1.2 Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
E. 1.3 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare e motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
E. 1.4 Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Essi non possono comunque, in linea di principio, essere posteriori al giudizio contestato (DTF 148 V 174 consid. 2.2 con rinvio; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2).
Nella sua impugnativa - e in particolare nella parte intitolata "II. In fatto", dove egli afferma di voler esporre "i fatti essenziali" poiché quelli "sinteticamente" riassunti nella sentenza impugnata presenterebbero "lacune, incongruenze e non veridicità" - il ricorrente si appoggia su una propria illustrazione della fattispecie, diversa da quella accertata dai giudici cantonali, senza tuttavia nemmeno pretendere che siano in concreto dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarvisi. Inoltre, i documenti allegati allo scritto del ricorrente del 18 giugno 2025, nonché una parte di quelli prodotti con il ricorso (come i doc. D e P) sono posteriori al giudizio impugnato; essi sono pertanto irricevibili nella presente procedura. Per quanto attiene infine alle richieste di prova formulate con il ricorso che esulano dal richiamo dell'incarto cantonale, già effettuato, nonché a quelle che il ricorrente si riserva di far valere "in virtù della massima inquisitoria sociale ex art. 296 CPC " "appena avr[à] un avvocato d'ufficio", al ricorrente va rammentato che l'assunzione di mezzi di prova nella sede federale, disciplinata dagli art. 55 e 56 LTF (e non dal CPC: il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che l'art. 296 cpv. 1 CPC non è applicabile dinanzi ad esso; v. art. 1 CPC e sentenza 5A_24/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 2.1.2 con il rinvio), rappresenta una misura eccezionale, il Tribunale federale essendo di principio vincolato all'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità giudiziaria cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 101 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 10 ad art. 55 LTF); il ricorrente non dimostra che nel concreto caso ne siano realizzate le premesse.
E. 1.5 D'altro lato, nemmeno la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio dinanzi al Tribunale federale appare giustificata: essa è stata presentata con il ricorso a ridosso della scadenza del relativo termine, quando il ricorrente non poteva ad ogni modo più completare o migliorare la sua impugnativa proponendo degli argomenti che avrebbero già potuto essere sollevati in precedenza (v. sentenza 5A_327/2023 del 5 giugno 2023 consid 2.3 con i rinvii) e la procedura non ha richiesto ulteriori atti istruttori che avrebbero reso necessaria la presenza di un legale.
E. 1.6 Infine, anche la richiesta di nomina di un curatore educativo per la procedura federale è irricevibile, già per il fatto che il ricorrente è ormai maggiorenne.
E. 2 Il ricorrente si duole della mancata desi gnazione di un curatore educativo in suo favore ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC da parte della Corte cantonale.
E. 2.1 Secondo l'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1). L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).
E. 2.2 Il Tribunale cantonale ha al riguardo considerato che la richiesta di nomina di un curatore educativo che intervenisse " attivamente affiancando padre e figlio con direttive e istruzioni, volte a riallacciare un dialogo costruttivo " era ormai divenuta priva di interesse: da un lato, dopo la maggiore età del figlio le disposizioni inerenti alle relazioni personali e alle misure di protezione del figlio decadevano e, d'altro lato, essa sarebbe stata prematura giacché tra padre e figlio non sussistevano relazioni personali; ad ogni modo la nomina di un curatore con mansioni simili a quelle contenute nel mandato affidato alla psicologa e psicoterapeuta (ovvero favorire un riavvicinamento del figlio al genitore) avrebbe verosimilmente costituito una misura ridondante, se non conflittuale.
E. 2.3 Il ricorrente si limita al riguardo a ribadire di aver chiesto l'istituzione di una curatela educativa per essere protetto "da [suo] padre, dalle sue parole fortemente offensive nei [suoi] confronti e nei confronti di [sua] madre", sottolineando che essa era fermamente raccomandata anche dal suo pediatra e dal suo psichiatra e si imponeva secondo la giurisprudenza. Così facendo, tuttavia, egli non si confronta con l'argomentazione dei giudici cantonali legata al suo raggiungimento della maggiore età e, d'altro lato, alla mancanza di utilità - ove non addirittura al carattere ridondante - di una simile misura nel caso concreto. Inoltre, nella (ampia) misura in cui rivolge le proprie critiche al Pretore, egli dimentica che oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale federale è soltanto la sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). La sua censura non può quindi essere esaminata oltre.
E. 3 Il ricorrente contesta poi il rifiuto dei giudici cantonali di ordinare la sua rappresentanza da parte di un curatore sulla base dell'art. 299 CPC .
E. 3.1 Nella procedura indipendente sul suo mantenimento e nell'azione per la relativa modifica, il figlio ha qualità di parte (art. 279, risp. 286 cpv. 2 CC). Se il figlio è minorenne, è il detentore dell'autorità parentale, in virtù dell'art. 318 cpv. 1 CC, che può esercitare in suo nome i diritti del figlio e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente come parte. La legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta sia al detentore dell'autorità parentale che al figlio minorenne, anche quando il litigio porta sulla modifica di un contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio (DTF 136 III 365 consid. 2.2). Una volta raggiunta la maggiore età, spetta invece al figlio stesso agire in causa (DTF 142 III 195 consid. 5 con i rinvii; sentenza 5A_914/2023 del 10 luglio 2024 consid. 8.1.1 con il rinvio [entrambe relative all'esecuzione per contributi di mantenimento]).
Nelle procedure inerenti il diritto di famiglia, l'art. 299 CPC prevede che, se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (cpv. 1). Egli esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei casi enumerati nel cpv. 2 (segnatamente se i genitori propongono conclusioni differenti in merito al contributo di mantenimento: v. lett. a n. 5). La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede; il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla (cpv. 3). In altri termini, nel caso in cui sia il figlio capace di discernimento a presentare la richiesta, il giudice è tenuto a darvi seguito. Per contro, nelle situazioni contemplate dal secondo capoverso, il giudice deve (in applicazione del principio inquisitorio illimitato) esaminare d'ufficio se occorra disporre una rappresentanza, ma la designazione di un curatore non avviene automaticamente; la scelta rileva del potere di apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto a rendere una decisione formale al riguardo (sentenza 5A_153/2013 del 24 luglio 2013 consid. 3.1 con i rinvii; sulla funzione della rappresentanza del figlio, v. DTF 142 III 153 consid. 5). Una rappresentanza del minore si rivela di principio necessaria solo ove essa sia in grado di offrire effettivamente al tribunale un supporto supplementare nel valutare se, nel caso concreto, una determinata regolamentazione o misura sia nell'interesse del minore o meno (sentenza 5A_208/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 5.1 con il rinvio).
E. 3.2 Nel concreto caso, il Tribunale d'appello ha in primo luogo analizzato la questione della legittimazione ad agire in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per il figlio (nella quale il giudice decide " per attrazione ", se necessario, anche in merito all'autorità parentale, all'affidamento e alle relazioni personali; v. art. 298d cpv. 3 CC), concludendo che nulla ostava a che inizialmente fosse stata la madre a convenire in giudizio il padre per i contributi alimentari del figlio e a che, successivamente, l'appello fosse stato presentato dal figlio stesso, a quel momento diciassettenne, " rappresentato dalla madre ". Ciò era ammissibile, potendo il figlio capace di discernimento anche ricorrere personalmente contro decisioni che toccano i suoi interessi " senza dover far capo a un patrocinatore né a un rappresentante designato dal giudice (RtiD II-2019 pag. 671 n. 8c [sentenza riferita alla nomina di un curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 299 CPC ]) ".
E. 3.3 Secondo il ricorrente, con tale motivazione, i giudici cantonali avrebbero violato il diritto di rappresentanza del figlio disposto dall'art. 299 CPC poiché non avrebbero tenuto conto né del suo stato psichico, né del fatto che egli non avesse alcuna conoscenza del diritto, né infine del rifiuto di nominargli un "rappresentante educativo" da parte delle due istanze cantonali. Con tali argomentazioni, egli non dimostra però che la scelta della precedente istanza di rinunciare alla nomina di un curatore di rappresentanza sia stata frutto di un abuso del potere di apprezzamento di cui essa disponeva in tale contesto; in particolare, egli non sostiene che i giudici cantonali avrebbero ignorato l'esistenza di una collisione di interessi (sul tema v. anche DTF 145 III 393 consid. 2.7) o di altre circostanze suscettibili di giustificare un simile provvedimento, in una procedura governata dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 CPC) che di per sé tutela adeguatamente gli interessi dei figli (DTF 145 III 393 consid. 2.7.2 e 2.7.3) e nella quale il ricorrente non fa valere che per il tribunale fosse necessario avvalersi di un supporto supplementare. Infine, nella misura in cui pretende che, avendo constatato che egli disponeva della capacità di discernimento, i giudici cantonali avrebbero dovuto dare seguito alla sua richiesta di nomina di un curatore di rappresentanza giusta l'art. 299 cpv. 3 CPC, va rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta che egli l'avesse già formulata in quella sede, il generico rinvio al doc. M (che peraltro dà atto unicamente della richiesta, da parte della madre del ricorrente, di nomina di un avvocato d'ufficio e di un curatore educativo) e agli "incarti sopra indicati" non essendo a tal fine sufficiente. Tale argomento non può pertanto essere vagliato per la prima volta in questa sede in ragione del mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Nella misura in cui le sue censure si prestino a un esame di merito, esse non possono quindi essere accolte.
E. 4 Con riferimento invece al calcolo del proprio contributo di mantenimento, il ricorrente contesta innanzitutto la questione delle spese scolastiche.
E. 4.1 Il Tribunale d'appello ha constatato che i presupposti per una modifica del contributo, chiesta da entrambe le parti, non erano in concreto litigiosi; ad essere contestati erano unicamente i fattori alla base del nuovo contributo, aggiornati dal primo giudice. In relazione alle spese di formazione, esso ha respinto la pretesa del ricorrente di accollare al padre la totalità delle spese scolastiche del liceo privato (fr. 600.-- mensili). Secondo i giudici cantonali, le spese scolastiche rientravano effettivamente nel fabbisogno in denaro del figlio, ma l'iscrizione a una scuola privata doveva essere per principio concordata dai genitori o rispondere a concrete esigenze del minore che la scuola pubblica non è in grado di coprire. In concreto, la scelta di frequentare un liceo privato non era stata avallata dal padre ed era successiva all'avvio della presente procedura. Per di più, una maturità che consentisse l'accesso a studi universitari con indirizzo scientifico e che si conciliasse con la pratica agonistica del figlio (sportivo d'élite in ambito calcistico) era conseguibile anche dopo avere ottenuto l'attestato federale di capacità quale impiegato di commercio frequentando la Scuola professionale per sportivi di élite a Tenero e, d'altro canto, il ricorrente nemmeno dimostrava che l'impegno concretamente richiestogli dall'attività sportiva rendeva inconciliabile la frequentazione del liceo pubblico, dove peraltro venivano offerte misure di accompagnamento ai giovani talenti in ambito sportivo. Pur non scartando l'eventualità che un cambiamento di sede scolastica durante un ciclo di studi potesse " causare disagi acuiti in caso di salute cagionevole ", restava il fatto che la scelta era avvenuta unilateralmente in pendenza di procedura dopo aver concluso la scuola media pubblica e che i medici curanti non avevano attestato che continuando a frequentare la scuola pubblica lo stato di salute del minore si sarebbe deteriorato. Le spese scolastiche riconosciute dal Pretore sono quindi state confermate.
E. 4.2 Il ricorrente ritiene in sostanza che i giudici cantonali abbiano commesso un "errore di valutazione " nell'interpretazione del decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, il quale imponeva al padre il rimborso del 50 % delle spese scolastiche
oltre al contributo mensile fissato in euro 1'035.--. Al momento dell'inoltro del ricorso il contributo mensile (adeguato al rincaro) ammontava quindi a euro 1'366.--
più la metà delle spese scolastiche, che i giudici cantonali confondevano a torto con le spese straordinarie, per le quali però la madre aveva avviato una procedura separata. Il rimborso di tali spese scolastiche era condizionato alla sola incombenza per la madre di presentare i giustificativi, e non al parere (né tanto meno al consenso) preventivo del padre, che comunque mostrava un totale disinteresse nei suoi confronti; tale soluzione era del resto conforme alla disciplina italiana in materia di affido esclusivo del figlio a un genitore, per cui il decreto italiano restava applicabile in relazione a questo obbligo, del quale nessuno (nemmeno il padre) aveva chiesto lo stralcio. Per di più, contrariamente a quanto rimproveratogli dai giudici cantonali, egli aveva prodotto una completa documentazione atta a comprovare il suo "stato di salute, deteriorato a causa del rapporto inesistente con [suo] padre", che la Corte cantonale, dopo averla dichiarata ricevibile, aveva arbitrariamente ignorato. In definitiva, mentre lui aveva chiesto un aumento del contributo di mantenimento e delle spese scolastiche, i giudici cantonali ne avevano sancito una riduzione, diminuendo retroattivamente le spese scolastiche. La Corte cantonale era così incorsa "in errore" "nella disamina dei fatti a fondamento della sentenza impugnata", aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 58 CPC), la "stessa dottrina e giurisprudenza da essa citata soprattutto a livello di apprezzamento del grado di certezza" e la parità di trattamento dei figli che non vivono nel medesimo nucleo familiare.
E. 4.3.1 Con tali sue argomentazioni, il ricorrente non discute i principi generali rettamente evocati dalla sentenza impugnata secondo cui se le condizioni per la modifica del contributo sono date, il giudice fissa il nuovo contributo di mantenimento previa attualizzazione, al momento dell'inoltro della domanda di modifica, di tutti i criteri di calcolo presi in considerazione nella sentenza di divorzio (e non solo quelli che giustificano un aumento dei contributi: sentenza 5A_188/2024 del 1° luglio 2025 consid. 3.1.3 con i rinvii), facendo appello al proprio potere d'apprezzamento (art. 4 CC; DTF 137 III 604 consid. 4.1.1 e 4.1.2; sentenze 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3; 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 2.2 con i rispettivi rinvii). La censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato legata ad un'asserita e non sostanziata diminuzione del contributo, per quanto sufficientemente motivata (v.
supra consid. 1.2), è in ogni modo infondata: l'importo del contributo alimentare mensile fissato in sede cantonale (in fr. 1'319.30) si inserisce tra le conclusioni di appello formulate dal ricorrente (il quale ne aveva chiesto l'aumento a fr. 3'194.20, fr. 3'342.10 rispettivamente fr. 2'422.10) e quelle presentate dall'opponente (il quale ne aveva chiesto la riduzione a fr. 715.--). Tale principio riguarda infatti le conclusioni, non le singole voci del calcolo del contributo di mantenimento.
E. 4.3.2 Affermando poi che le spese straordinarie non hanno nulla a che vedere con le spese scolastiche e che la decisione impugnata lo obbligherebbe a convenire in giudizio suo padre ogni anno durante tutta la fase dei suoi studi " per chiedere le spese scolastiche come spese straordinarie in quanto i giudici [...] hanno portato le spese scolastiche a fr. 15 mensili retroattivamente ", il ricorrente fraintende il senso della sentenza cantonale e non vi si confronta efficacemente. I giudici cantonali non l'hanno invitato a pretendere in giudizio ogni anno le spese scolastiche a titolo di spese straordinarie, ma gli hanno rammentato la differenza tra le spese (scolastiche) ordinarie e le spese straordinarie, precisando che queste ultime " possono essere chieste in supplemento, ma solo per una determinata somma a copertura di esigenze specifiche documentate e quantificate " e che il diritto svizzero non contempla un'autorizzazione generale a un genitore di affrontare spese straordinarie per un figlio esigendone poi il rimborso dall'altro genitore. In effetti, per costante giurisprudenza le spese scolastiche (per la scuola pubblica o, se del caso, per la scuola privata; v.
infra consid. 4.3.3) rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio mentre il contributo speciale che i genitori possono essere tenuti a versare in virtù dell'art. 286 cpv. 3 CC è destinato a far fronte a bisogni straordinari e imprevisti del figlio, che non sono stati presi in considerazione al momento della fissazione del contributo di mantenimento ordinario e che comportano un onere finanziario che quel contributo non permette di coprire, quali ad esempio costi legati a trattamenti ortodontici o a
misure scolastiche particolari (v. sentenza 5A_782/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 4.1.2 con i rinvii).
E. 4.3.3 In relazione ai costi della scuola privata, è vero che la giurisprudenza ha indicato che i costi per la scuola (
Schulkosten) vanno considerati nel fabbisogno minimo esistenziale del figlio (DTF 147 III 265 consid. 7.2), ma non si è sino ad ora pronunciata chiaramente sulla specifica questione dei costi della scuola privata, decidendo piuttosto in funzione del caso concreto (v. sentenza 5A_789/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.2.2 con i rinvii). Tale quesito, come del resto quello della necessità, in concreto, di un accordo congiunto dei genitori sulla scolarizzazione privata del figlio - necessità che il ricorrente contesta - possono tuttavia restare indecisi, dato che egli non rimette in discussione gli altri argomenti che i giudici cantonali hanno considerato determinanti per il calcolo delle spese di formazione. In particolare, contrariamente a quanto egli sostiene, i giudici non gli hanno rimproverato di "non [essere] riuscito a dimostrare con nessuna attestazione il [suo] stato di salute", m a di non aver provato che tale stato di salute si sarebbe deteriorato continuando a frequentare la scuola pubblica. Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta, riconoscendo anzi nel contempo che è il complesso rapporto con il padre (e non la scuola pubblica) ad influire negativamente sulla sua salute. Affermare che la frequentazione del liceo privato " meglio corrisponde e garantisce lo sviluppo delle [sue] inclinazioni e delle [sue] capacità " e che se non ci fosse stato quel collegio per lui " sarebbe stata la fine " non basta per provare che quella scuola rispondesse a concrete esigenze, segnatamente in relazione alla sua salute e alla sua carriera sportiva - che peraltro lui stesso ammette di aver abbandonato nonostante la frequentazione della scuola privata - che la scuola pubblica non era in grado di soddisfare. In definitiva, anche tale censura è del tutto inidonea a invalidare la sentenza cantonale e non soddisfa le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF .
E. 4.3.4 Non occorre infine esaminare nemmeno la sua censura relativa ad una violazione del principio di uguaglianza di trattamento dei figli nati da unioni differenti, la quale oltre a essere insufficientemente motivata (v.
supra consid. 1.2) si fonda su fatti che non sono accertati nella sentenza impugnata.
E. 5 Litigioso è poi il reddito di B.________.
E. 5.1 Il Tribunale d'appello ha confermato il reddito mensile del debitore del contributo fissato dal Pretore in euro 4'807.47 (corrispondenti a fr. 4'807.47), composti del salario percepito dalla D.________ Srl (euro 2'000.--), di " utili ipotetici societari " (euro 1'207.47), di " ulteriori entrate necessarie a coprire il fabbisogno minimo " (euro 1'100.--) e " dell'aiuto da parte dei di lui genitori " (euro 500.--). Rispetto alle censure del ricorrente, che chiedeva invece di rivalutare il reddito in fr. 25'000.-- mensili sulla base di elementi a suo dire non considerati dal Pretore, i giudici cantonali hanno sostanzialmente rilevato quanto segue.
E. 5.1.1 Le due aziende della famiglia (la D.________ Srl e la E.________ Srl, con le relative proprietà immobiliari) non appartenevano (e non consentivano l'esercizio delle relative attività professionali) al solo B.________, ma anche ad altri familiari. Poco importava quindi che egli avesse nel frattempo ceduto le sue quote alla sorella, giacché egli non poteva comunque decidere da solo di locare interamente gli immobili o di modificare le strategie aziendali. Il ricorrente non poteva quindi pretendere di " stravolgere l'attività commerciale e la sistemazione logistica della famiglia paterna per aumentare la propria partecipazione all'eccedenza e il proprio tenore di vita ". Alla luce di queste considerazioni, non si giustificava imputare al debitore del contributo un diverso reddito ipotetico ricavabile da una diversa messa a profitto degli stabili societari; le prove offerte dal ricorrente si rivelavano pertanto ininfluenti ai fini del giudizio.
E. 5.1.2 Per quanto atteneva poi ai dubbi espressi dal ricorrente sulla reale redditività delle aziende cui partecipava il padre, il Pretore aveva passato in rassegna gli estratti del suo conto bancario confrontando le sue spese con le sue entrate ed era giunto alla conclusione che, per far fronte al mantenimento del ricorrente e dei due figli cadetti, egli doveva disporre di ulteriori entrate per almeno euro 1'100.-- mensili. Il ricorrente non aveva efficacemente contestato tale deduzione e le sue tesi (fondate tra l'altro sul parere di un commercialista interpellato dalla madre del ricorrente, non rilevante in concreto) rispondevano a logiche di mera redditività che non erano necessariamente pertinenti trattandosi di ditte a carattere familiare che permettevano all'interessato, a sua sorella e a sua madre di esercitare la professione, ricevere uno stipendio, finanziare gli oneri sociali e beneficiare di un alloggio gratuito. Infine, la richiesta di esperire una verifica della " sostenibilità della contabilità " delle società ad opera della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, per quanto realizzabile, andava rigettata poiché il Pretore aveva ricavato i dati sugli utili aziendali dai bilanci di esercizio trasmessi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di X.________, ovvero da documenti ufficiali, verificati, e sulla cui veridicità non v'era ragione di dubitare.
E. 5.1.3 Infine, la pretesa del ricorrente di rivalutare il reddito ipotetico del padre a euro 1'682.20 mensili tenendo conto anche delle sue partecipazioni indirette alle aziende della famiglia a seguito della cessione delle sue quote societarie alla sorella andava respinta. Se era vero che senza tale cessione egli avrebbe potuto fruire del 35 % degli utili della D.________ Srl, occorreva considerare anche il sistema di doppia imposizione dei dividendi in Italia, per cui la prudente valutazione del reddito ipotetico eseguita dal primo giudice sfuggiva a censura.
E. 5.2 Con un discorso poco organico, il ricorrente ripropone la linea argomentativa di cui si è avvalso nella sede cantonale (censurando tra l'altro ancora in questa sede l'operato del Pretore, ciò che è inammissibile [v. art. 75 cpv. 1 LTF ]) per giustificare un reddito potenziale mensile dell'opponente di almeno euro 25'000.--. Egli non prende però minimamente posizione sulle varie tappe del ragionamento dei giudici cantonali appena esposte. Con le sue prolisse considerazioni sulla carente trasparenza e affidabilità dei dati contabili delle società E.________ Srl e D.________ Srl, sulla potenziale redditività dei relativi immobili, sul carattere asseritamente disonesto della cessione delle quote societarie alla sorella dell'opponente, sul tenore di vita di quest'ultimo e della sua famiglia in manifesto contrasto con i suoi redditi, nonché sulla necessità di predisporre una verifica contabile ad opera dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e di prendere in considerazione il rapporto integrativo del commercialista F.________, egli si limita a opporre al ragionamento dei giudici cantonali la propria lettura dei fatti e una personale interpretazione delle prove, peraltro già scartate da questi ultimi. Tale modo di procedere è del tutto inidoneo a invalidare l'apprezzamento operato dalla precedente istanza.
E. 6 Il ricorrente censura in seguito il reddito ipotetico imputato alla madre.
E. 6.1 Nel calcolo della capacità contributiva dei genitori, il giudice deve in linea di principio tenere conto del loro reddito effettivo. Può tuttavia imputare loro un reddito ipotetico, a condizione che il conseguimento di tale reddito sia esigibile e possibile. Queste due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte. Il giudice non deve quindi solo determinare se si può esigere che il genitore eserciti una determinata attività lucrativa o estenda il suo grado di occupazione, tenuto conto segnatamente della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute (questione di diritto), ma deve anche verificare se il genitore ha effettivamente la possibilità di esercitare tale attività e quale reddito può conseguire, tenuto conto delle circostanze già menzionate e della situazione sul mercato del lavoro (questione di fatto; DTF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; sentenze 5A_309/2023 del 3 aprile 2024 consid. 3.1.1; 5A_252/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.1).
E. 6.2 Il Tribunale d'appello ha confermato che la valutazione del Pretore secondo cui C.________ avrebbe dovuto impiegarsi come giurista subito dopo il conseguimento della laurea universitaria resisteva alla critica: la documentazione prodotta in relazione allo stato di salute dell'interessata non era sufficiente per dimostrare menomazioni permanenti suscettibili di ostacolare l'esercizio di una professione e limitare la capacità di guadagno in maniera duratura, "l'accertamento di simili patologie presupponendo, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente"; una capacità lucrativa a tempo pieno appariva in concreto compatibile con gli oneri di accudimento; l'impiego quale giurista era in linea con il suo profilo formativo e professionale (laurea magistrale in giurisprudenza con attestato "percorso in diritto svizzero" conseguita nell'Università dell'Insubria, conoscenze linguistiche e informatiche, esperienze lavorative pregresse); le asserite difficoltà della madre a trovare un impiego come giurista nel Cantone Ticino, non comprovate, non bastavano comunque a dimostrare l'oggettiva impossibilità di reperire un posto di lavoro quale giurista nei vari ambiti possibili, tenuto conto dello sforzo particolare richiesto al debitore alimentare. Peraltro, il reddito ipotetico di fr. 5'400.-- mensili stimato dal primo giudice per tale attività non era contestato dal ricorrente.
I giudici cantonali hanno poi aggiunto " ad ogni buon conto " che l'esito dell'appello non sarebbe mutato neppure considerando il reddito che l'interessata avrebbe potuto conseguire continuando a lavorare nel commercio al dettaglio, come prospettava il ricorrente, poiché in tal caso, alla luce delle circostanze concrete, un'entrata di almeno fr. 4'000.-- mensili andava considerata sufficiente per far fronte al suo fabbisogno; al riguardo, l'insuccesso delle ricerche d'impiego esperite dall'interessata per l'assicurazione contro la disoccupazione non era dirimente, siccome il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi e richiedono la messa in campo di sforzi differenti.
E. 6.3 Nella sua impugnativa il ricorrente - riproponendo testualmente stralci del suo appello " per una maggiore facilità di lettura ", ciò che risulta già di per sé inammissibile - recrimina in sostanza alla Corte cantonale di aver riservato una maggiore benevolenza al padre nell'imputazione del reddito ipotetico e di avere invece ignorato tutta una serie di circostanze debitamente documentate che influivano sull'incapacità lavorativa attuale della madre impedendole di conseguire il reddito ipotetico di fr. 5'400.-- mensili imputatole (segnatamente: il suo precario stato di salute, condizionato anche dal difficile vissuto del ricorrente; i gravi inadempimenti del padre; la conseguente situazione di indigenza in cui versano madre e figlio). Conclude che alla madre sarebbe semmai imputabile un reddito mensile ipotetico massimo di fr. 3'000.-- " pari allo stipendio netto di una normale commessa di negozio al 60% " o di una impiegata presso uno studio legale, essendo " notorio che le laureate in giurisprudenza nelle università italiane al massimo possono ambire a un impiego di segretaria dattilografa, e nemmeno a tempo pieno ".
Con tale argomentazione, egli non discute efficacemente la seconda motivazione contenuta nella sentenza impugnata (reddito ipotetico quale venditrice), non essendo a tal fine sufficiente affermare che la madre " non è riuscita a trovare un impiego come commessa durante i due anni di ricerca che ti impone l'Ufficio di disoccupazione e tanto meno dopo ". Ora, quando la decisione impugnata (o parte di essa) si fonda, come in concreto, su diverse motivazioni indipendenti, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4).
E. 7 Il ricorrente solleva (in ordine sparso) una serie di ulteriori censure relative al calcolo del contributo di mantenimento in suo favore.
E. 7.1 In relazione al fabbisogno suo e della madre, contesta in primo luogo il canone di locazione di fr. 1'500.-- mensili confermato dai giudici cantonali. La sua critica, che si limita a ripetere pedissequamente argomentazioni già avanzate nella sede cantonale riguardo alla necessità di riferirsi a una pigione di fr. 1'880.-- mensili per un'abitazione adeguata, è manifestamente inammissibile poiché priva di un serio confronto con la motivazione posta a fondamento del giudizio impugnato (v.
supra consid. 1.2; motivazione con la quale peraltro già gli era stato rimproverato di non essersi sufficientemente confrontato con gli accertamenti del primo giudice).
E. 7.2 Il ricorrente persiste nel ribadire la sua pretesa di un contributo di accudimento di fr. 920.-- mensili fino al suo sedicesimo anno di età, che fonda sulla premessa, come visto inconsistente (v.
supra consid. 6), di un reddito della madre di fr. 3'000.-- mensili. La Corte cantonale gli ha peraltro spiegato le ragioni per cui un contributo di accudimento non entrerebbe in linea di conto neppure se la madre conseguisse un reddito mensile di fr. 3'200.-- con un'occupazione all'80 % nel settore del commercio al dettaglio, data la conseguente diminuzione del suo fabbisogno minimo (riduzione del carico fiscale e dei premi della cassa malati), ipotesi con la quale egli non si confronta efficacemente.
E. 7.3 L'insorgente torna poi sulla necessità di maggiorare il suo fabbisogno in denaro del 20 % per tenere conto dell'alto tenore di vita del padre grazie al suo potenziale reddito ipotetico mensile di fr. 25'000.--, ma omette qualsiasi confronto con l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui il nuovo metodo di calcolo del contributo di mantenimento imposto dal Tribunale federale non consente più una simile maggiorazione, posto che il figlio partecipa ormai al tenore di vita dei genitori con la quota di eccedenza che gli compete. Anche questa censura sfugge quindi all'esame.
E. 7.4 Infine, il ricorrente contesta l'importo della sua partecipazione all'eccedenza proponendo un nuovo calcolo. Non risulta tuttavia che egli con l'appello abbia messo in discussione la quota di eccedenza in suo favore calcolata dal Pretore in fr. 365.55 mensili. Considerato il mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali, tale argomento non può essere esaminato per la prima volta in questa sede (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
E. 8 Resta da esaminare la questione della provvigione
ad litem e dell'assistenza giudiziaria per le sedi cantonali.
E. 8.1 Il Pretore aveva respinto entrambe le suddette richieste in ragione della nebulosa situazione economica della madre. l giudici cantonali, lasciando aperta la questione della tempestività dell'appello su questo punto, hanno considerato che gli argomenti addotti dal ricorrente non bastavano per sovvertire la valutazione del primo giudice. Le generiche argomentazioni addotte dal ricorrente nel gravame qui all'esame (per lo più mediante un generico rinvio a pagine del suo appello) in merito ad una carente motivazione da parte dei giudici cantonali e all'indigenza sua e di sua madre sono prive del minimo appiglio con la sentenza cantonale e del tutto inidonee a confutarne la motivazione. La censura è pertanto irricevibile.
E. 8.2 Per la procedura di appello, i giudici cantonali hanno poi considerato quanto segue.
E. 8.2.1 La richiesta del ricorrente tesa alla designazione di un patrocinatore d'ufficio era ormai priva d'oggetto: essa era stata inoltrata contestualmente all'appello, l'ultimo giorno utile per ricorrere, per cui non avrebbe potuto essere trattata quando era ancora possibile inoltrare integrazioni all'appello; dopo l'appello non si era invece più reso necessario nessun atto processuale. Con le sue argomentazioni legate essenzialmente allo stato di salute suo e di sua madre, al loro eccessivo coinvolgimento emotivo nella causa, alla mancata nomina di un curatore, nonché alla rinuncia del mandato da parte del precedente patrocinatore e all'asserito consiglio telefonico ricevuto dalla cancelleria del Tribunale d'appello (fatto ad ogni modo non accertato; v.
supra consid. 1.3), il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione dei giudici cantonali, ciò che rende la sua censura d'acchito irricevibile.
E. 8.2.2 L'istanza di gratuito patrocinio è stata invece dichiarata priva d'oggetto alla luce dell'indennità per ripetibili che la controparte ha dovuto rifondergli e della rinuncia, "in via del tutto eccezionale" (per tenere conto delle condizioni economiche verosimilmente difficili del richiedente), alla riscossione di spese da parte della Corte cantonale. Anche al riguardo, le contestazioni del ricorrente sfuggono ad un esame di merito poiché prive di un qualsiasi confronto con la sentenza impugnata.
E. 9 Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, nella ridotta misura della sua ammissibilità, si dimostra infondato e va respinto. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria presentata da quest'ultimo va infatti respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla parte opponente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
- Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 giugno 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_88/2025
Sentenza del 19 giugno 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Hartmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Dario Gabaglio,
opponente.
Oggetto
filiazione, modifica del contributo di mantenimento e relazioni personali,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 dicembre 2024 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2023.14/15/16).
Fatti:
A.
A.a. B.________ (1967) e C.________ (1979) sono i genitori non sposati di A.________ (2006). Con decisione 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha obbligato il padre a versare per il figlio, affidato in via esclusiva alla madre, un contributo di euro 1'035.-- mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; la decisione precisava che tale somma era comprensiva delle spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria e che in seguito il padre era tenuto a rimborsare alla madre " oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa ". Per effetto dell'adeguamento al rincaro, dal dicembre del 2018 il contributo alimentare era salito a euro 1'103.61 mensili.
A.b. Nella procedura avviata il 3 luglio 2019 da C.________ per ottenere (tra l'altro) l'aumento del contributo alimentare in favore del figlio, l'ingiunzione al padre di instaurare relazioni personali con quest'ultimo e la relativa disciplina, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, con decisione 17 gennaio 2023, ha condannato B.________ a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1'319.30 mensili dal luglio del 2018 (dispositivo n. 1), ha incaricato una psicologa e psicoterapeuta di fornire un supporto specialistico teso ad affiancare padre e figlio nel loro percorso di riavvicinamento (dispositivo n. 2), ponendo i costi di tale misura a carico di B.________ (dispositivo n. 3), ha respinto la richiesta di provvigione
ad litem (dispositivo n. 4) e quella di gratuito patrocinio (dispositivo n. 5), ponendo le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensando le spese ripetibili (dispositivo n. 6).
B.
B.a. Contro tale decisione, A.________ è insorto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo sostanzialmente che - designatogli un patrocinatore d'ufficio e conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello - il contributo alimentare fosse aumentato a fr. 3'194.20 mensili dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2020, a fr. 3'342.10 mensili dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2022 e a fr. 2'422.10 mensili dopo di allora, fino al termine degli studi universitari, che gli fosse designato un curatore educativo, che fosse accolta la sua richiesta di provvigione
ad litem o, eventualmente, che gli fosse concesso il beneficio del gratuito patrocinio per la prima sede.
B.b. Anche B.________ ha presentato appello contro la decisione pretorile chiedendo che il contributo di mantenimento per il figlio fosse ridotto a euro 715.-- mensili a partire dal 1° luglio 2019 e che i costi dell'intervento della psicologa fossero posti a carico di C.________.
B.c. Con sentenza 3 dicembre 2024, il Tribunale d'appello ha congiunto le cause (dispositivo n. 1) e ha parzialmente accolto l'appello di A.________ riformando il dispositivo n. 1 della decisione impugnata nel senso che B.________ è stato condannato a versare al figlio dal 1° luglio 2018 un contributo alimentare (assegni familiari non compresi) di fr. 1'319.30 mensili (da adeguare ogni anno all'indice ISTAT la prima volta nel novembre 2025, ferma restando la possibilità per il debitore di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato - o solo parzialmente - dell'adeguamento al rincaro) fino al termine della formazione scolastica o professionale, previa deduzione dei contributi già versati, confermando per il resto la sentenza impugnata (dispositivo n. 2); ha inoltre respinto l'appello di B.________ (dispositivo n. 5), ha regolato le spese degli appelli e le ripetibili (dispositivi n. 3 e 6) e ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da A.________ in appello nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto (dispositivo n. 4).
C.
Con ricorso in materia civile 25 gennaio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. In via principale ha chiesto di riformarla nel senso che il contributo di mantenimento sia fissato a fr. 3'194.20 mensili da luglio 2018 ad agosto 2020, a fr. 3'342.10 mensili da settembre 2020 a febbraio 2022 e a fr. 2'422.10 mensili da marzo 2022 fino alla formazione scolastica e professionale, assegni familiari non compresi e con adeguamento annuale del contributo all'indice ISTAT (la prima volta nel novembre 2025 in base all'indice del novembre precedente); di incaricare un "educatore educativo ai sensi dell'art. 308 CC e 299 CPC" per affiancarlo nella procedura cantonale; di accogliere le sue domande di
provisio ad litem e di assistenza giudiziaria; e di porre a carico dell'opponente spese e ripetibili per il giudizio di primo e secondo grado. In via subordinata, il ricorrente ha invece postulato il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica del contributo di mantenimento dopo l'esperimento di una serie di atti istruttori supplementari, mantenendo per il resto invariate le richieste formulate in via principale.
Il ricorrente ha altresì chiesto che, nelle more della procedura, gli venga designato un "curatore educativo ai sensi dell'art. 308 CC e art. 299 CPC " affinché "intervenga attivamente affiancando[lo] in questa procedura" e di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio di un avvocato da designargli sulla base dell'art. 64 LTF "non essendo [egli] manifestamente in grado di condurre un procedimento di detta portata", richiesta questa che ha reiterato anche con scritto 18 giugno 2025, al quale ha annesso nuovi documenti probatori.
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in una causa di natura, nel complesso, non pecuniaria (v. sentenza 5A_384/2024 del 10 settembre 2025 consid. 1).
Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone parzialmente soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. Trattandosi della decisione (accessoria) sull'assistenza giudiziaria, l'ammissibilità dell'impugnativa dipende essenzialmente da quella della causa di fondo (v. sentenza 5A_497/2019 del 10 dicembre 2019 consid. 1 in fine con i rinvii).
1.2. Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare e motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.4. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Essi non possono comunque, in linea di principio, essere posteriori al giudizio contestato (DTF 148 V 174 consid. 2.2 con rinvio; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2).
Nella sua impugnativa - e in particolare nella parte intitolata "II. In fatto", dove egli afferma di voler esporre "i fatti essenziali" poiché quelli "sinteticamente" riassunti nella sentenza impugnata presenterebbero "lacune, incongruenze e non veridicità" - il ricorrente si appoggia su una propria illustrazione della fattispecie, diversa da quella accertata dai giudici cantonali, senza tuttavia nemmeno pretendere che siano in concreto dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarvisi. Inoltre, i documenti allegati allo scritto del ricorrente del 18 giugno 2025, nonché una parte di quelli prodotti con il ricorso (come i doc. D e P) sono posteriori al giudizio impugnato; essi sono pertanto irricevibili nella presente procedura. Per quanto attiene infine alle richieste di prova formulate con il ricorso che esulano dal richiamo dell'incarto cantonale, già effettuato, nonché a quelle che il ricorrente si riserva di far valere "in virtù della massima inquisitoria sociale ex art. 296 CPC " "appena avr[à] un avvocato d'ufficio", al ricorrente va rammentato che l'assunzione di mezzi di prova nella sede federale, disciplinata dagli art. 55 e 56 LTF (e non dal CPC: il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che l'art. 296 cpv. 1 CPC non è applicabile dinanzi ad esso; v. art. 1 CPC e sentenza 5A_24/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 2.1.2 con il rinvio), rappresenta una misura eccezionale, il Tribunale federale essendo di principio vincolato all'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità giudiziaria cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 101 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 10 ad art. 55 LTF); il ricorrente non dimostra che nel concreto caso ne siano realizzate le premesse.
1.5. D'altro lato, nemmeno la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio dinanzi al Tribunale federale appare giustificata: essa è stata presentata con il ricorso a ridosso della scadenza del relativo termine, quando il ricorrente non poteva ad ogni modo più completare o migliorare la sua impugnativa proponendo degli argomenti che avrebbero già potuto essere sollevati in precedenza (v. sentenza 5A_327/2023 del 5 giugno 2023 consid 2.3 con i rinvii) e la procedura non ha richiesto ulteriori atti istruttori che avrebbero reso necessaria la presenza di un legale.
1.6. Infine, anche la richiesta di nomina di un curatore educativo per la procedura federale è irricevibile, già per il fatto che il ricorrente è ormai maggiorenne.
2.
Il ricorrente si duole della mancata desi gnazione di un curatore educativo in suo favore ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC da parte della Corte cantonale.
2.1. Secondo l'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1). L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).
2.2. Il Tribunale cantonale ha al riguardo considerato che la richiesta di nomina di un curatore educativo che intervenisse " attivamente affiancando padre e figlio con direttive e istruzioni, volte a riallacciare un dialogo costruttivo " era ormai divenuta priva di interesse: da un lato, dopo la maggiore età del figlio le disposizioni inerenti alle relazioni personali e alle misure di protezione del figlio decadevano e, d'altro lato, essa sarebbe stata prematura giacché tra padre e figlio non sussistevano relazioni personali; ad ogni modo la nomina di un curatore con mansioni simili a quelle contenute nel mandato affidato alla psicologa e psicoterapeuta (ovvero favorire un riavvicinamento del figlio al genitore) avrebbe verosimilmente costituito una misura ridondante, se non conflittuale.
2.3. Il ricorrente si limita al riguardo a ribadire di aver chiesto l'istituzione di una curatela educativa per essere protetto "da [suo] padre, dalle sue parole fortemente offensive nei [suoi] confronti e nei confronti di [sua] madre", sottolineando che essa era fermamente raccomandata anche dal suo pediatra e dal suo psichiatra e si imponeva secondo la giurisprudenza. Così facendo, tuttavia, egli non si confronta con l'argomentazione dei giudici cantonali legata al suo raggiungimento della maggiore età e, d'altro lato, alla mancanza di utilità - ove non addirittura al carattere ridondante - di una simile misura nel caso concreto. Inoltre, nella (ampia) misura in cui rivolge le proprie critiche al Pretore, egli dimentica che oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale federale è soltanto la sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). La sua censura non può quindi essere esaminata oltre.
3.
Il ricorrente contesta poi il rifiuto dei giudici cantonali di ordinare la sua rappresentanza da parte di un curatore sulla base dell'art. 299 CPC .
3.1. Nella procedura indipendente sul suo mantenimento e nell'azione per la relativa modifica, il figlio ha qualità di parte (art. 279, risp. 286 cpv. 2 CC). Se il figlio è minorenne, è il detentore dell'autorità parentale, in virtù dell'art. 318 cpv. 1 CC, che può esercitare in suo nome i diritti del figlio e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente come parte. La legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta sia al detentore dell'autorità parentale che al figlio minorenne, anche quando il litigio porta sulla modifica di un contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio (DTF 136 III 365 consid. 2.2). Una volta raggiunta la maggiore età, spetta invece al figlio stesso agire in causa (DTF 142 III 195 consid. 5 con i rinvii; sentenza 5A_914/2023 del 10 luglio 2024 consid. 8.1.1 con il rinvio [entrambe relative all'esecuzione per contributi di mantenimento]).
Nelle procedure inerenti il diritto di famiglia, l'art. 299 CPC prevede che, se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (cpv. 1). Egli esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei casi enumerati nel cpv. 2 (segnatamente se i genitori propongono conclusioni differenti in merito al contributo di mantenimento: v. lett. a n. 5). La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede; il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla (cpv. 3). In altri termini, nel caso in cui sia il figlio capace di discernimento a presentare la richiesta, il giudice è tenuto a darvi seguito. Per contro, nelle situazioni contemplate dal secondo capoverso, il giudice deve (in applicazione del principio inquisitorio illimitato) esaminare d'ufficio se occorra disporre una rappresentanza, ma la designazione di un curatore non avviene automaticamente; la scelta rileva del potere di apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto a rendere una decisione formale al riguardo (sentenza 5A_153/2013 del 24 luglio 2013 consid. 3.1 con i rinvii; sulla funzione della rappresentanza del figlio, v. DTF 142 III 153 consid. 5). Una rappresentanza del minore si rivela di principio necessaria solo ove essa sia in grado di offrire effettivamente al tribunale un supporto supplementare nel valutare se, nel caso concreto, una determinata regolamentazione o misura sia nell'interesse del minore o meno (sentenza 5A_208/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 5.1 con il rinvio).
3.2. Nel concreto caso, il Tribunale d'appello ha in primo luogo analizzato la questione della legittimazione ad agire in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per il figlio (nella quale il giudice decide " per attrazione ", se necessario, anche in merito all'autorità parentale, all'affidamento e alle relazioni personali; v. art. 298d cpv. 3 CC), concludendo che nulla ostava a che inizialmente fosse stata la madre a convenire in giudizio il padre per i contributi alimentari del figlio e a che, successivamente, l'appello fosse stato presentato dal figlio stesso, a quel momento diciassettenne, " rappresentato dalla madre ". Ciò era ammissibile, potendo il figlio capace di discernimento anche ricorrere personalmente contro decisioni che toccano i suoi interessi " senza dover far capo a un patrocinatore né a un rappresentante designato dal giudice (RtiD II-2019 pag. 671 n. 8c [sentenza riferita alla nomina di un curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 299 CPC ]) ".
3.3. Secondo il ricorrente, con tale motivazione, i giudici cantonali avrebbero violato il diritto di rappresentanza del figlio disposto dall'art. 299 CPC poiché non avrebbero tenuto conto né del suo stato psichico, né del fatto che egli non avesse alcuna conoscenza del diritto, né infine del rifiuto di nominargli un "rappresentante educativo" da parte delle due istanze cantonali. Con tali argomentazioni, egli non dimostra però che la scelta della precedente istanza di rinunciare alla nomina di un curatore di rappresentanza sia stata frutto di un abuso del potere di apprezzamento di cui essa disponeva in tale contesto; in particolare, egli non sostiene che i giudici cantonali avrebbero ignorato l'esistenza di una collisione di interessi (sul tema v. anche DTF 145 III 393 consid. 2.7) o di altre circostanze suscettibili di giustificare un simile provvedimento, in una procedura governata dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 CPC) che di per sé tutela adeguatamente gli interessi dei figli (DTF 145 III 393 consid. 2.7.2 e 2.7.3) e nella quale il ricorrente non fa valere che per il tribunale fosse necessario avvalersi di un supporto supplementare. Infine, nella misura in cui pretende che, avendo constatato che egli disponeva della capacità di discernimento, i giudici cantonali avrebbero dovuto dare seguito alla sua richiesta di nomina di un curatore di rappresentanza giusta l'art. 299 cpv. 3 CPC, va rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta che egli l'avesse già formulata in quella sede, il generico rinvio al doc. M (che peraltro dà atto unicamente della richiesta, da parte della madre del ricorrente, di nomina di un avvocato d'ufficio e di un curatore educativo) e agli "incarti sopra indicati" non essendo a tal fine sufficiente. Tale argomento non può pertanto essere vagliato per la prima volta in questa sede in ragione del mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Nella misura in cui le sue censure si prestino a un esame di merito, esse non possono quindi essere accolte.
4.
Con riferimento invece al calcolo del proprio contributo di mantenimento, il ricorrente contesta innanzitutto la questione delle spese scolastiche.
4.1. Il Tribunale d'appello ha constatato che i presupposti per una modifica del contributo, chiesta da entrambe le parti, non erano in concreto litigiosi; ad essere contestati erano unicamente i fattori alla base del nuovo contributo, aggiornati dal primo giudice. In relazione alle spese di formazione, esso ha respinto la pretesa del ricorrente di accollare al padre la totalità delle spese scolastiche del liceo privato (fr. 600.-- mensili). Secondo i giudici cantonali, le spese scolastiche rientravano effettivamente nel fabbisogno in denaro del figlio, ma l'iscrizione a una scuola privata doveva essere per principio concordata dai genitori o rispondere a concrete esigenze del minore che la scuola pubblica non è in grado di coprire. In concreto, la scelta di frequentare un liceo privato non era stata avallata dal padre ed era successiva all'avvio della presente procedura. Per di più, una maturità che consentisse l'accesso a studi universitari con indirizzo scientifico e che si conciliasse con la pratica agonistica del figlio (sportivo d'élite in ambito calcistico) era conseguibile anche dopo avere ottenuto l'attestato federale di capacità quale impiegato di commercio frequentando la Scuola professionale per sportivi di élite a Tenero e, d'altro canto, il ricorrente nemmeno dimostrava che l'impegno concretamente richiestogli dall'attività sportiva rendeva inconciliabile la frequentazione del liceo pubblico, dove peraltro venivano offerte misure di accompagnamento ai giovani talenti in ambito sportivo. Pur non scartando l'eventualità che un cambiamento di sede scolastica durante un ciclo di studi potesse " causare disagi acuiti in caso di salute cagionevole ", restava il fatto che la scelta era avvenuta unilateralmente in pendenza di procedura dopo aver concluso la scuola media pubblica e che i medici curanti non avevano attestato che continuando a frequentare la scuola pubblica lo stato di salute del minore si sarebbe deteriorato. Le spese scolastiche riconosciute dal Pretore sono quindi state confermate.
4.2. Il ricorrente ritiene in sostanza che i giudici cantonali abbiano commesso un "errore di valutazione " nell'interpretazione del decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, il quale imponeva al padre il rimborso del 50 % delle spese scolastiche
oltre al contributo mensile fissato in euro 1'035.--. Al momento dell'inoltro del ricorso il contributo mensile (adeguato al rincaro) ammontava quindi a euro 1'366.--
più la metà delle spese scolastiche, che i giudici cantonali confondevano a torto con le spese straordinarie, per le quali però la madre aveva avviato una procedura separata. Il rimborso di tali spese scolastiche era condizionato alla sola incombenza per la madre di presentare i giustificativi, e non al parere (né tanto meno al consenso) preventivo del padre, che comunque mostrava un totale disinteresse nei suoi confronti; tale soluzione era del resto conforme alla disciplina italiana in materia di affido esclusivo del figlio a un genitore, per cui il decreto italiano restava applicabile in relazione a questo obbligo, del quale nessuno (nemmeno il padre) aveva chiesto lo stralcio. Per di più, contrariamente a quanto rimproveratogli dai giudici cantonali, egli aveva prodotto una completa documentazione atta a comprovare il suo "stato di salute, deteriorato a causa del rapporto inesistente con [suo] padre", che la Corte cantonale, dopo averla dichiarata ricevibile, aveva arbitrariamente ignorato. In definitiva, mentre lui aveva chiesto un aumento del contributo di mantenimento e delle spese scolastiche, i giudici cantonali ne avevano sancito una riduzione, diminuendo retroattivamente le spese scolastiche. La Corte cantonale era così incorsa "in errore" "nella disamina dei fatti a fondamento della sentenza impugnata", aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 58 CPC), la "stessa dottrina e giurisprudenza da essa citata soprattutto a livello di apprezzamento del grado di certezza" e la parità di trattamento dei figli che non vivono nel medesimo nucleo familiare.
4.3.
4.3.1. Con tali sue argomentazioni, il ricorrente non discute i principi generali rettamente evocati dalla sentenza impugnata secondo cui se le condizioni per la modifica del contributo sono date, il giudice fissa il nuovo contributo di mantenimento previa attualizzazione, al momento dell'inoltro della domanda di modifica, di tutti i criteri di calcolo presi in considerazione nella sentenza di divorzio (e non solo quelli che giustificano un aumento dei contributi: sentenza 5A_188/2024 del 1° luglio 2025 consid. 3.1.3 con i rinvii), facendo appello al proprio potere d'apprezzamento (art. 4 CC; DTF 137 III 604 consid. 4.1.1 e 4.1.2; sentenze 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3; 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 2.2 con i rispettivi rinvii). La censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato legata ad un'asserita e non sostanziata diminuzione del contributo, per quanto sufficientemente motivata (v.
supra consid. 1.2), è in ogni modo infondata: l'importo del contributo alimentare mensile fissato in sede cantonale (in fr. 1'319.30) si inserisce tra le conclusioni di appello formulate dal ricorrente (il quale ne aveva chiesto l'aumento a fr. 3'194.20, fr. 3'342.10 rispettivamente fr. 2'422.10) e quelle presentate dall'opponente (il quale ne aveva chiesto la riduzione a fr. 715.--). Tale principio riguarda infatti le conclusioni, non le singole voci del calcolo del contributo di mantenimento.
4.3.2. Affermando poi che le spese straordinarie non hanno nulla a che vedere con le spese scolastiche e che la decisione impugnata lo obbligherebbe a convenire in giudizio suo padre ogni anno durante tutta la fase dei suoi studi " per chiedere le spese scolastiche come spese straordinarie in quanto i giudici [...] hanno portato le spese scolastiche a fr. 15 mensili retroattivamente ", il ricorrente fraintende il senso della sentenza cantonale e non vi si confronta efficacemente. I giudici cantonali non l'hanno invitato a pretendere in giudizio ogni anno le spese scolastiche a titolo di spese straordinarie, ma gli hanno rammentato la differenza tra le spese (scolastiche) ordinarie e le spese straordinarie, precisando che queste ultime " possono essere chieste in supplemento, ma solo per una determinata somma a copertura di esigenze specifiche documentate e quantificate " e che il diritto svizzero non contempla un'autorizzazione generale a un genitore di affrontare spese straordinarie per un figlio esigendone poi il rimborso dall'altro genitore. In effetti, per costante giurisprudenza le spese scolastiche (per la scuola pubblica o, se del caso, per la scuola privata; v.
infra consid. 4.3.3) rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio mentre il contributo speciale che i genitori possono essere tenuti a versare in virtù dell'art. 286 cpv. 3 CC è destinato a far fronte a bisogni straordinari e imprevisti del figlio, che non sono stati presi in considerazione al momento della fissazione del contributo di mantenimento ordinario e che comportano un onere finanziario che quel contributo non permette di coprire, quali ad esempio costi legati a trattamenti ortodontici o a
misure scolastiche particolari (v. sentenza 5A_782/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 4.1.2 con i rinvii).
4.3.3. In relazione ai costi della scuola privata, è vero che la giurisprudenza ha indicato che i costi per la scuola (
Schulkosten) vanno considerati nel fabbisogno minimo esistenziale del figlio (DTF 147 III 265 consid. 7.2), ma non si è sino ad ora pronunciata chiaramente sulla specifica questione dei costi della scuola privata, decidendo piuttosto in funzione del caso concreto (v. sentenza 5A_789/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.2.2 con i rinvii). Tale quesito, come del resto quello della necessità, in concreto, di un accordo congiunto dei genitori sulla scolarizzazione privata del figlio - necessità che il ricorrente contesta - possono tuttavia restare indecisi, dato che egli non rimette in discussione gli altri argomenti che i giudici cantonali hanno considerato determinanti per il calcolo delle spese di formazione. In particolare, contrariamente a quanto egli sostiene, i giudici non gli hanno rimproverato di "non [essere] riuscito a dimostrare con nessuna attestazione il [suo] stato di salute", m a di non aver provato che tale stato di salute si sarebbe deteriorato continuando a frequentare la scuola pubblica. Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta, riconoscendo anzi nel contempo che è il complesso rapporto con il padre (e non la scuola pubblica) ad influire negativamente sulla sua salute. Affermare che la frequentazione del liceo privato " meglio corrisponde e garantisce lo sviluppo delle [sue] inclinazioni e delle [sue] capacità " e che se non ci fosse stato quel collegio per lui " sarebbe stata la fine " non basta per provare che quella scuola rispondesse a concrete esigenze, segnatamente in relazione alla sua salute e alla sua carriera sportiva - che peraltro lui stesso ammette di aver abbandonato nonostante la frequentazione della scuola privata - che la scuola pubblica non era in grado di soddisfare. In definitiva, anche tale censura è del tutto inidonea a invalidare la sentenza cantonale e non soddisfa le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF .
4.3.4. Non occorre infine esaminare nemmeno la sua censura relativa ad una violazione del principio di uguaglianza di trattamento dei figli nati da unioni differenti, la quale oltre a essere insufficientemente motivata (v.
supra consid. 1.2) si fonda su fatti che non sono accertati nella sentenza impugnata.
5.
Litigioso è poi il reddito di B.________.
5.1. Il Tribunale d'appello ha confermato il reddito mensile del debitore del contributo fissato dal Pretore in euro 4'807.47 (corrispondenti a fr. 4'807.47), composti del salario percepito dalla D.________ Srl (euro 2'000.--), di " utili ipotetici societari " (euro 1'207.47), di " ulteriori entrate necessarie a coprire il fabbisogno minimo " (euro 1'100.--) e " dell'aiuto da parte dei di lui genitori " (euro 500.--). Rispetto alle censure del ricorrente, che chiedeva invece di rivalutare il reddito in fr. 25'000.-- mensili sulla base di elementi a suo dire non considerati dal Pretore, i giudici cantonali hanno sostanzialmente rilevato quanto segue.
5.1.1. Le due aziende della famiglia (la D.________ Srl e la E.________ Srl, con le relative proprietà immobiliari) non appartenevano (e non consentivano l'esercizio delle relative attività professionali) al solo B.________, ma anche ad altri familiari. Poco importava quindi che egli avesse nel frattempo ceduto le sue quote alla sorella, giacché egli non poteva comunque decidere da solo di locare interamente gli immobili o di modificare le strategie aziendali. Il ricorrente non poteva quindi pretendere di " stravolgere l'attività commerciale e la sistemazione logistica della famiglia paterna per aumentare la propria partecipazione all'eccedenza e il proprio tenore di vita ". Alla luce di queste considerazioni, non si giustificava imputare al debitore del contributo un diverso reddito ipotetico ricavabile da una diversa messa a profitto degli stabili societari; le prove offerte dal ricorrente si rivelavano pertanto ininfluenti ai fini del giudizio.
5.1.2. Per quanto atteneva poi ai dubbi espressi dal ricorrente sulla reale redditività delle aziende cui partecipava il padre, il Pretore aveva passato in rassegna gli estratti del suo conto bancario confrontando le sue spese con le sue entrate ed era giunto alla conclusione che, per far fronte al mantenimento del ricorrente e dei due figli cadetti, egli doveva disporre di ulteriori entrate per almeno euro 1'100.-- mensili. Il ricorrente non aveva efficacemente contestato tale deduzione e le sue tesi (fondate tra l'altro sul parere di un commercialista interpellato dalla madre del ricorrente, non rilevante in concreto) rispondevano a logiche di mera redditività che non erano necessariamente pertinenti trattandosi di ditte a carattere familiare che permettevano all'interessato, a sua sorella e a sua madre di esercitare la professione, ricevere uno stipendio, finanziare gli oneri sociali e beneficiare di un alloggio gratuito. Infine, la richiesta di esperire una verifica della " sostenibilità della contabilità " delle società ad opera della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, per quanto realizzabile, andava rigettata poiché il Pretore aveva ricavato i dati sugli utili aziendali dai bilanci di esercizio trasmessi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di X.________, ovvero da documenti ufficiali, verificati, e sulla cui veridicità non v'era ragione di dubitare.
5.1.3. Infine, la pretesa del ricorrente di rivalutare il reddito ipotetico del padre a euro 1'682.20 mensili tenendo conto anche delle sue partecipazioni indirette alle aziende della famiglia a seguito della cessione delle sue quote societarie alla sorella andava respinta. Se era vero che senza tale cessione egli avrebbe potuto fruire del 35 % degli utili della D.________ Srl, occorreva considerare anche il sistema di doppia imposizione dei dividendi in Italia, per cui la prudente valutazione del reddito ipotetico eseguita dal primo giudice sfuggiva a censura.
5.2. Con un discorso poco organico, il ricorrente ripropone la linea argomentativa di cui si è avvalso nella sede cantonale (censurando tra l'altro ancora in questa sede l'operato del Pretore, ciò che è inammissibile [v. art. 75 cpv. 1 LTF ]) per giustificare un reddito potenziale mensile dell'opponente di almeno euro 25'000.--. Egli non prende però minimamente posizione sulle varie tappe del ragionamento dei giudici cantonali appena esposte. Con le sue prolisse considerazioni sulla carente trasparenza e affidabilità dei dati contabili delle società E.________ Srl e D.________ Srl, sulla potenziale redditività dei relativi immobili, sul carattere asseritamente disonesto della cessione delle quote societarie alla sorella dell'opponente, sul tenore di vita di quest'ultimo e della sua famiglia in manifesto contrasto con i suoi redditi, nonché sulla necessità di predisporre una verifica contabile ad opera dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e di prendere in considerazione il rapporto integrativo del commercialista F.________, egli si limita a opporre al ragionamento dei giudici cantonali la propria lettura dei fatti e una personale interpretazione delle prove, peraltro già scartate da questi ultimi. Tale modo di procedere è del tutto inidoneo a invalidare l'apprezzamento operato dalla precedente istanza.
6.
Il ricorrente censura in seguito il reddito ipotetico imputato alla madre.
6.1. Nel calcolo della capacità contributiva dei genitori, il giudice deve in linea di principio tenere conto del loro reddito effettivo. Può tuttavia imputare loro un reddito ipotetico, a condizione che il conseguimento di tale reddito sia esigibile e possibile. Queste due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte. Il giudice non deve quindi solo determinare se si può esigere che il genitore eserciti una determinata attività lucrativa o estenda il suo grado di occupazione, tenuto conto segnatamente della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute (questione di diritto), ma deve anche verificare se il genitore ha effettivamente la possibilità di esercitare tale attività e quale reddito può conseguire, tenuto conto delle circostanze già menzionate e della situazione sul mercato del lavoro (questione di fatto; DTF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; sentenze 5A_309/2023 del 3 aprile 2024 consid. 3.1.1; 5A_252/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.1).
6.2. Il Tribunale d'appello ha confermato che la valutazione del Pretore secondo cui C.________ avrebbe dovuto impiegarsi come giurista subito dopo il conseguimento della laurea universitaria resisteva alla critica: la documentazione prodotta in relazione allo stato di salute dell'interessata non era sufficiente per dimostrare menomazioni permanenti suscettibili di ostacolare l'esercizio di una professione e limitare la capacità di guadagno in maniera duratura, "l'accertamento di simili patologie presupponendo, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente"; una capacità lucrativa a tempo pieno appariva in concreto compatibile con gli oneri di accudimento; l'impiego quale giurista era in linea con il suo profilo formativo e professionale (laurea magistrale in giurisprudenza con attestato "percorso in diritto svizzero" conseguita nell'Università dell'Insubria, conoscenze linguistiche e informatiche, esperienze lavorative pregresse); le asserite difficoltà della madre a trovare un impiego come giurista nel Cantone Ticino, non comprovate, non bastavano comunque a dimostrare l'oggettiva impossibilità di reperire un posto di lavoro quale giurista nei vari ambiti possibili, tenuto conto dello sforzo particolare richiesto al debitore alimentare. Peraltro, il reddito ipotetico di fr. 5'400.-- mensili stimato dal primo giudice per tale attività non era contestato dal ricorrente.
I giudici cantonali hanno poi aggiunto " ad ogni buon conto " che l'esito dell'appello non sarebbe mutato neppure considerando il reddito che l'interessata avrebbe potuto conseguire continuando a lavorare nel commercio al dettaglio, come prospettava il ricorrente, poiché in tal caso, alla luce delle circostanze concrete, un'entrata di almeno fr. 4'000.-- mensili andava considerata sufficiente per far fronte al suo fabbisogno; al riguardo, l'insuccesso delle ricerche d'impiego esperite dall'interessata per l'assicurazione contro la disoccupazione non era dirimente, siccome il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi e richiedono la messa in campo di sforzi differenti.
6.3. Nella sua impugnativa il ricorrente - riproponendo testualmente stralci del suo appello " per una maggiore facilità di lettura ", ciò che risulta già di per sé inammissibile - recrimina in sostanza alla Corte cantonale di aver riservato una maggiore benevolenza al padre nell'imputazione del reddito ipotetico e di avere invece ignorato tutta una serie di circostanze debitamente documentate che influivano sull'incapacità lavorativa attuale della madre impedendole di conseguire il reddito ipotetico di fr. 5'400.-- mensili imputatole (segnatamente: il suo precario stato di salute, condizionato anche dal difficile vissuto del ricorrente; i gravi inadempimenti del padre; la conseguente situazione di indigenza in cui versano madre e figlio). Conclude che alla madre sarebbe semmai imputabile un reddito mensile ipotetico massimo di fr. 3'000.-- " pari allo stipendio netto di una normale commessa di negozio al 60% " o di una impiegata presso uno studio legale, essendo " notorio che le laureate in giurisprudenza nelle università italiane al massimo possono ambire a un impiego di segretaria dattilografa, e nemmeno a tempo pieno ".
Con tale argomentazione, egli non discute efficacemente la seconda motivazione contenuta nella sentenza impugnata (reddito ipotetico quale venditrice), non essendo a tal fine sufficiente affermare che la madre " non è riuscita a trovare un impiego come commessa durante i due anni di ricerca che ti impone l'Ufficio di disoccupazione e tanto meno dopo ". Ora, quando la decisione impugnata (o parte di essa) si fonda, come in concreto, su diverse motivazioni indipendenti, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4).
7.
Il ricorrente solleva (in ordine sparso) una serie di ulteriori censure relative al calcolo del contributo di mantenimento in suo favore.
7.1. In relazione al fabbisogno suo e della madre, contesta in primo luogo il canone di locazione di fr. 1'500.-- mensili confermato dai giudici cantonali. La sua critica, che si limita a ripetere pedissequamente argomentazioni già avanzate nella sede cantonale riguardo alla necessità di riferirsi a una pigione di fr. 1'880.-- mensili per un'abitazione adeguata, è manifestamente inammissibile poiché priva di un serio confronto con la motivazione posta a fondamento del giudizio impugnato (v.
supra consid. 1.2; motivazione con la quale peraltro già gli era stato rimproverato di non essersi sufficientemente confrontato con gli accertamenti del primo giudice).
7.2. Il ricorrente persiste nel ribadire la sua pretesa di un contributo di accudimento di fr. 920.-- mensili fino al suo sedicesimo anno di età, che fonda sulla premessa, come visto inconsistente (v.
supra consid. 6), di un reddito della madre di fr. 3'000.-- mensili. La Corte cantonale gli ha peraltro spiegato le ragioni per cui un contributo di accudimento non entrerebbe in linea di conto neppure se la madre conseguisse un reddito mensile di fr. 3'200.-- con un'occupazione all'80 % nel settore del commercio al dettaglio, data la conseguente diminuzione del suo fabbisogno minimo (riduzione del carico fiscale e dei premi della cassa malati), ipotesi con la quale egli non si confronta efficacemente.
7.3. L'insorgente torna poi sulla necessità di maggiorare il suo fabbisogno in denaro del 20 % per tenere conto dell'alto tenore di vita del padre grazie al suo potenziale reddito ipotetico mensile di fr. 25'000.--, ma omette qualsiasi confronto con l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui il nuovo metodo di calcolo del contributo di mantenimento imposto dal Tribunale federale non consente più una simile maggiorazione, posto che il figlio partecipa ormai al tenore di vita dei genitori con la quota di eccedenza che gli compete. Anche questa censura sfugge quindi all'esame.
7.4. Infine, il ricorrente contesta l'importo della sua partecipazione all'eccedenza proponendo un nuovo calcolo. Non risulta tuttavia che egli con l'appello abbia messo in discussione la quota di eccedenza in suo favore calcolata dal Pretore in fr. 365.55 mensili. Considerato il mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali, tale argomento non può essere esaminato per la prima volta in questa sede (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
8.
Resta da esaminare la questione della provvigione
ad litem e dell'assistenza giudiziaria per le sedi cantonali.
8.1. Il Pretore aveva respinto entrambe le suddette richieste in ragione della nebulosa situazione economica della madre. l giudici cantonali, lasciando aperta la questione della tempestività dell'appello su questo punto, hanno considerato che gli argomenti addotti dal ricorrente non bastavano per sovvertire la valutazione del primo giudice. Le generiche argomentazioni addotte dal ricorrente nel gravame qui all'esame (per lo più mediante un generico rinvio a pagine del suo appello) in merito ad una carente motivazione da parte dei giudici cantonali e all'indigenza sua e di sua madre sono prive del minimo appiglio con la sentenza cantonale e del tutto inidonee a confutarne la motivazione. La censura è pertanto irricevibile.
8.2. Per la procedura di appello, i giudici cantonali hanno poi considerato quanto segue.
8.2.1. La richiesta del ricorrente tesa alla designazione di un patrocinatore d'ufficio era ormai priva d'oggetto: essa era stata inoltrata contestualmente all'appello, l'ultimo giorno utile per ricorrere, per cui non avrebbe potuto essere trattata quando era ancora possibile inoltrare integrazioni all'appello; dopo l'appello non si era invece più reso necessario nessun atto processuale. Con le sue argomentazioni legate essenzialmente allo stato di salute suo e di sua madre, al loro eccessivo coinvolgimento emotivo nella causa, alla mancata nomina di un curatore, nonché alla rinuncia del mandato da parte del precedente patrocinatore e all'asserito consiglio telefonico ricevuto dalla cancelleria del Tribunale d'appello (fatto ad ogni modo non accertato; v.
supra consid. 1.3), il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione dei giudici cantonali, ciò che rende la sua censura d'acchito irricevibile.
8.2.2. L'istanza di gratuito patrocinio è stata invece dichiarata priva d'oggetto alla luce dell'indennità per ripetibili che la controparte ha dovuto rifondergli e della rinuncia, "in via del tutto eccezionale" (per tenere conto delle condizioni economiche verosimilmente difficili del richiedente), alla riscossione di spese da parte della Corte cantonale. Anche al riguardo, le contestazioni del ricorrente sfuggono ad un esame di merito poiché prive di un qualsiasi confronto con la sentenza impugnata.
9.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, nella ridotta misura della sua ammissibilità, si dimostra infondato e va respinto. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria presentata da quest'ultimo va infatti respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla parte opponente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini