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5A 84/2013

Bundesgericht · 2013-02-04 · Italiano CH
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rilascio di certificato ereditario | Diritto successorio

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 febbraio 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 febbraio 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 04.02.2013 5A 84/2013 (5A_84/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 04.02.2013 5A 84/2013 (5A_84/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 04.02.2013 5A 84/2013 (5A_84/2013)

rilascio di certificato ereditario | Diritto successorio

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_84/2013 Sentenza del 4 febbraio 2013 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Andrea Pozzi, ricorrente, contro B.________, rappresentato dal tutore ufficiale Tiziano Belloni, opponente. Oggetto rilascio di certificato ereditario, ricorso contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che statuendo il 16 luglio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha deciso il rilascio del certificato ereditario nella successione fu C.________ nel quale sarebbe figurato anche B.________ quale erede; che con sentenza 19 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ - con il quale ella chiedeva la modifica del certificato ereditario nel senso di escludere quale erede B.________ - e confermato la decisione pretorile; che con ricorso in materia civile 29 gennaio 2013 A.________ è insorta al Tribunale federale, postulando pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF); che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF); che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF); che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenze 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011 consid. 1.2; 5A_162/2007 del 16 luglio 2007 consid. 5.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 3072 pag. 545) non si applica la sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF (art. 46 cpv. 2 LTF); che la decisione impugnata è stata intimata il 27 dicembre 2012 e notificata alla ricorrente il 28 dicembre 2012; che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 29 dicembre 2012 per scadere il 27 gennaio 2013; che, essendo il 27 gennaio 2013 una domenica, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era lunedì 28 gennaio 2013; che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 29 gennaio 2013 (data del timbro postale) si appalesa tardivo e quindi inammissibile; che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 febbraio 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini