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5A_821/2024

effetto sospensivo (fallimento),

Bundesgericht · 2024-12-06 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Con decreto 14 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo presentato quello stesso giorno da A.________ contro la decisione 2 ottobre 2024 della Pretura del Distretto di Lugano che ha pronunciato il suo fallimento su istanza della B.________ SA. La Corte cantonale ha in particolare ricordato che i presupposti per annullare il fallimento previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF (da una parte l'estinzione dell'esecuzione dell'istante, il deposito dell'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore o il ritiro della domanda di fallimento, dall'altra la verosimile solvibilità del debitore) devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (v. DTF 136 III 294 consid. 3.2), termine che non può essere prorogato (v. art. 144 cpv. 1 CPC), e ha osservato che non era quindi possibile dare seguito alla richiesta di sospendere la causa per "poche settimane". Per la Corte cantonale risultava inoltre inverosimile che A.________ avesse potuto ignorare l'esecuzione dell'istante o credere di averla estinta.

Con ricorso 21 novembre 2024 A.________ ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 2 Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (v. art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 3 Il decreto impugnato, che respinge un'istanza di effetto sospensivo, è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame la ricorrente afferma di aver ricevuto, il 14 ottobre 2024, false informazioni da parte dell'ufficio di esecuzione circa le esecuzioni ancora aperte nei suoi confronti e di non aver pertanto potuto saldare il debito posto in esecuzione dalla B.________ SA (di cui non sarebbe stata a conoscenza prima dell'11 ottobre 2024) nel termine di reclamo.

Tale motivazione non soddisfa però, manifestamente, le rigorose esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, già per il fatto che la ricorrente non si prevale di alcuna lesione dei suoi diritti costituzionali.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Losanna, 6 dicembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_821/2024

Sentenza del 6 dicembre 2024

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (fallimento),

ricorso contro il decreto emanato il 14 ottobre 2024

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.129).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decreto 14 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo presentato quello stesso giorno da A.________ contro la decisione 2 ottobre 2024 della Pretura del Distretto di Lugano che ha pronunciato il suo fallimento su istanza della B.________ SA. La Corte cantonale ha in particolare ricordato che i presupposti per annullare il fallimento previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF (da una parte l'estinzione dell'esecuzione dell'istante, il deposito dell'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore o il ritiro della domanda di fallimento, dall'altra la verosimile solvibilità del debitore) devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (v. DTF 136 III 294 consid. 3.2), termine che non può essere prorogato (v. art. 144 cpv. 1 CPC), e ha osservato che non era quindi possibile dare seguito alla richiesta di sospendere la causa per "poche settimane". Per la Corte cantonale risultava inoltre inverosimile che A.________ avesse potuto ignorare l'esecuzione dell'istante o credere di averla estinta.

Con ricorso 21 novembre 2024 A.________ ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

2.

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (v. art. 42 cpv. 1 LTF).

3.

Il decreto impugnato, che respinge un'istanza di effetto sospensivo, è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame la ricorrente afferma di aver ricevuto, il 14 ottobre 2024, false informazioni da parte dell'ufficio di esecuzione circa le esecuzioni ancora aperte nei suoi confronti e di non aver pertanto potuto saldare il debito posto in esecuzione dalla B.________ SA (di cui non sarebbe stata a conoscenza prima dell'11 ottobre 2024) nel termine di reclamo.

Tale motivazione non soddisfa però, manifestamente, le rigorose esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, già per il fatto che la ricorrente non si prevale di alcuna lesione dei suoi diritti costituzionali.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Losanna, 6 dicembre 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini