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5A_818/2017

curatela generale,

Bundesgericht · 2017-11-01 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 1° novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_818/2017

Sentenza del 1° novembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.

Oggetto

curatela generale,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.110).

Considerando:

che con sentenza 1° settembre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il mantenimento di una curatela generale in favore di A.________ deciso dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, respingendo un reclamo dell'interessata;

che con ricorso datato 13 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;

che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata spedita mediante raccomandata il 1° settembre 2017 e che il 4 settembre 2017 la ricorrente è stata invitata a ritirare l'invio entro l'11 settembre 2017;

che la raccomandata non è tuttavia stata ritirata dalla ricorrente;

che il 13 settembre 2017 l'autorità inferiore ha poi rispedito il giudizio impugnato mediante posta A alla ricorrente (allegando anche una fotocopia della busta raccomandata, da cui risultava il tentativo infruttuoso di consegna), la quale afferma di averlo ricevuto in data 15 settembre 2017;

che per effetto della finzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione va però reputata avvenuta l'11 settembre 2017, il secondo invio per posta semplice non facendo correre un nuovo termine di ricorso (v. sentenza 5D_77/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.2 con rinvio);

che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 12 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere mercoledì 11 ottobre 2017;

che il ricorso datato 13 ottobre 2017 e consegnato alla posta svizzera il 16 ottobre 2017 (data del timbro postale) si rivela quindi tardivo;

che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° novembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini