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5A_79/2012

precetti esecutivi; avvisi di pignoramento,

Bundesgericht · 2012-01-31 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 31 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
  2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Istituto delle assicurazioni sociali, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponenti, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio. Oggetto precetti esecutivi; avvisi di pignoramento, ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con sentenza 11 gennaio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nei suoi confronti nelle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dallo Stato del Cantone Ticino (esecuzioni relative all'incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, di prestazione complementare e di sussidio LAMal indebitamente percepiti); che la Corte cantonale ha sottolineato come A.________ nell'atto di ricorso si sia limitata a qualificare i precetti esecutivi come ingiustificati poiché sarebbe pendente un non meglio definito procedimento penale; che secondo la Corte cantonale l'escussa non ha tuttavia contestato di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione; che, in riferimento alla richiesta di A.________ di sospensione delle predette esecuzioni, la Corte cantonale ha precisato che la sospensione di un'esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria ( art. 85 o art. 85a LEF ), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni dell'escussa né dagli atti; che mediante ricorso in materia civile del 22 gennaio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno della reiezione del suo ricorso, ma si limita ad affermare di non aver potuto interporre opposizione ai precetti esecutivi "essendo nel bisogno" e a chiedere nuovamente la sospensione delle esecuzioni fino alla conclusione "del procedimento penale"; che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ); per questi motivi, la Presidente pronuncia:
  3. Il ricorso è inammissibile.
  4. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
  5. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 31 gennaio 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_79/2012

Sentenza del 31 gennaio 2012

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

rappresentato dall'Istituto delle assicurazioni sociali,

via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponenti,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio.

Oggetto

precetti esecutivi; avvisi di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con sentenza 11 gennaio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nei suoi confronti nelle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dallo Stato del Cantone Ticino (esecuzioni relative all'incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, di prestazione complementare e di sussidio LAMal indebitamente percepiti);

che la Corte cantonale ha sottolineato come A.________ nell'atto di ricorso si sia limitata a qualificare i precetti esecutivi come ingiustificati poiché sarebbe pendente un non meglio definito procedimento penale;

che secondo la Corte cantonale l'escussa non ha tuttavia contestato di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione;

che, in riferimento alla richiesta di A.________ di sospensione delle predette esecuzioni, la Corte cantonale ha precisato che la sospensione di un'esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o art. 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni dell'escussa né dagli atti;

che mediante ricorso in materia civile del 22 gennaio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;

che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno della reiezione del suo ricorso, ma si limita ad affermare di non aver potuto interporre opposizione ai precetti esecutivi "essendo nel bisogno" e a chiedere nuovamente la sospensione delle esecuzioni fino alla conclusione "del procedimento penale";

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 31 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini