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5A_789/2014

provvedimenti cautelari (divorzio),

Bundesgericht · 2014-10-15 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 ottobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_789/2014

Sentenza del 15 ottobre 2014

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

opponente.

Oggetto

provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che, nell'ambito della causa di divorzio che oppone B.________ al marito A.________, con decreto 7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha regolato in via cautelare le relazioni personali tra padre e figlia;

che con decisione 22 luglio 2014 il Pretore ha respinto la richiesta di A.________ volta ad ottenere la motivazione scritta del predetto decreto, osservando di aver motivato la regolamentazione cautelare dei diritti di visita " rinviando alle risultanze dell'istruttoria " ed " alle precedenti decisioni emesse dal Pretore e dal Tribunale d'appello ";

che con allegato 8 settembre 2014 A.________ ha impugnato il decreto cautelare 7 luglio 2014 e la decisione 22 luglio 2014 dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che con sentenza 16 settembre 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibili per tardività sia l'appello contro il decreto cautelare 7 luglio 2014 sia il reclamo contro la decisione 22 luglio 2014;

che con " ricorso in materia costituzionale (art. 106 LTF) " 9 ottobre 2014 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza 16 settembre 2014 chiede ndone la riforma nel senso di accogliere il suo " reclamo 8 settembre 2014" e postulando al contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che la sentenza impugnata è suscettiva di un ricorso in materia civile;

che essa è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);

che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);

che il (confuso) gravame all'esame disattende le predette esigenze di motivazione;

che il ricorrente si limita infatti ad accennare alla " violazione dei diritti fondamentali ex Art. 29, 30 Cost. Fed. ", ma omette di spiegare - in modo conforme a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF

- come il giudizio impugnato leda tali disposizioni;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini