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5A_785/2008

ricusazione,

Bundesgericht · 2009-05-25 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese di giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.

Losanna, 25 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_785/2008

Sentenza del 25 maggio 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 10 settembre 2008 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto una domanda di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

che con decreto presidenziale del 19 novembre 2008 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- e di designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso di inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale;

che con decreto pubblicato nel Foglio federale del 7 aprile 2009 ( art. 39 cpv. 3 LTF ) al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo;

che il 20 maggio 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese di giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.

Losanna, 25 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti