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5A_762/2014

opposizione al sequestro,

Bundesgericht · 2014-10-16 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 ottobre 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_762/2014

Decreto del 16 ottobre 2014

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Andrea Gamba,

opponente.

Oggetto

opposizione al sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 18 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato, su istanza di B.________SA, il sequestro di tutti gli averi patrimoniali di A.________ presso una banca di Lugano fino a concorrenza di fr. 9'174'745.59 oltre interessi;

che con decisione 8 ottobre 2013 il Pretore ha respinto l'opposizione del debitore sequestrato e ha confermato il sequestro;

che con sentenza 28 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________;

che con ricorso in materia civile 1° ottobre 2014 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che con scritto 14 ottobre 2014 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;

che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);

che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, sono poste a carico del ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 ottobre 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini