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5A 753/2012

Bundesgericht · 2012-10-23 · Italiano CH
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determinazione del modo di realizzazione di una quota di un'eredità indivisa | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 23 ottobre 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 23.10.2012 5A 753/2012 (5A_753/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 23.10.2012 5A 753/2012 (5A_753/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 23.10.2012 5A 753/2012 (5A_753/2012)

determinazione del modo di realizzazione di una quota di un'eredità indivisa | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_753/2012 Sentenza del 23 ottobre 2012 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona, B.________. Oggetto determinazione del modo di realizzazione di una quota di un'eredità indivisa, ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che nell'ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha pignorato l'interessenza spettante all'escusso nella divisione della comunione ereditaria fu C.________ (composta di A.________ e B.________); che con istanza 26 settembre 2012 l'UEF di Bellinzona ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a A.________ nella predetta comunione ereditaria (v. art. 132 cpv. 1 LEF); che con sentenza 5 ottobre 2012 l'autorità di vigilanza, in accoglimento della predetta istanza, ha ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di A.________ e B.________ e alla liquidazione del patrimonio comune (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC; RS 281.41]); che A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile trasmesso il 16 ottobre 2012; che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi; che secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore; che in concreto il gravame non contiene alcuna conclusione di merito, il ricorrente limitandosi infatti a chiedere "almeno un effetto sospensivo alfine di poter chiarire la (sua) posizione presso l'UEF di Bellinzona"; che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità di vigilanza e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; che il ricorso non rispetta pertanto i requisiti di motivazione posti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2); che inoltre, allorquando il ricorrente si riferisce ad una moratoria per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private concessagli nel giugno 2011 nonché al suo rifiuto dell'eredità fu D.________, egli adduce fatti e mezzi di prova che non emergono dalla sentenza impugnata senza nemmeno pretendere che le condizioni per ammetterli in questa sede di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF siano in concreto adempiute; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente e di natura meramente dilatoria, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 23 ottobre 2012 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini