incanto | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Losanna, 22 ottobre 2015 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 22.10.2015 5A 708/2015 (5A_708/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 22.10.2015 5A 708/2015 (5A_708/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 22.10.2015 5A 708/2015 (5A_708/2015)
incanto | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_708/2015 Sentenza del 22 ottobre 2015 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________SA, ricorrente, contro B.________, opponente, Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo, 6535 Roveredo GR. Oggetto incanto, ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2015 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Considerando: che, nel quadro dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da C.________SA nei confronti di B.________, con provvedimento 21 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo ha respinto le pretese insinuate da A.________SA siccome non garantite da pegno, invitandola a seguire la procedura di esecuzione ordinaria; che con decisione 4 settembre 2015 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto un ricorso presentato da A.________SA contro tale provvedimento; che con ricorso 11 settembre 2015 A.________SA ha impugnato la decisione 4 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale; che con decreto 15 settembre 2015 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--; che con decreto 28 settembre 2015 alla A.________SA è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; che il decreto è stato notificato alla ricorrente in data 1° ottobre 2015, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 12 ottobre 2015 (art. 45 cpv. 1 LTF); che il 21 ottobre 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione del Circolo di Roveredo e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Losanna, 22 ottobre 2015 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini