richiesta di fornire informazioni | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 24 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 24 novembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 24.11.2008 5A 703/2008 (5A_703/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.11.2008 5A 703/2008 (5A_703/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.11.2008 5A 703/2008 (5A_703/2008)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_703/2008 /biz Sentenza del 24 novembre 2008 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano, opponente. Oggetto richiesta di fornire informazioni, ricorso contro la decisione emanata il 29 settembre 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con sentenza del 29 settembre 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un gravame con cui A.________ si lamentava delle informazioni - ritenute carenti - fornitele dall'Ufficio di esecuzione di Lugano; che A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso del 14 ottobre 2008; che in virtù dell'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata; che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2008, motivo per cui il ricorso datato 14 ottobre 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela tardivo; che infatti, tenendo conto del fine settimana dell'11-12 ottobre 2008 (art. 45 cpv. 1 LTF), il termine ricorsuale è scaduto il 13 ottobre 2008; che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 24 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti