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5A 694/2010

Bundesgericht · 2010-11-23 · Italiano CH
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effetto sospensivo | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 23 novembre 2010 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti

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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 23.11.2010 5A 694/2010 (5A_694/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 23.11.2010 5A 694/2010 (5A_694/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 23.11.2010 5A 694/2010 (5A_694/2010)

effetto sospensivo | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_694/2010 Decreto del 23 novembre 2010 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Giuseppe Grimaldi, ricorrente, contro B.________ SA in liquidazione, patrocinata dall'avv. Ursula Elsener, opponente, Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. Oggetto effetto sospensivo, ricorso contro l'ordinanza emanata il 4 ottobre 2010 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con ricorso in materia civile del 4 ottobre 2010 A.________ è insorta al Tribunale federale, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, contro l'ordinanza 4 ottobre 2010 con cui il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso inoltrato contro un incanto previsto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in un'esecuzione avviata nei confronti dell'insorgente dalla B.________ SA in liquidazione; che con osservazioni 19 ottobre 2010 quest'ultima si è opposta alla domanda di misure d'urgenza; che il 3 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza 2 novembre 2010 statuente sul rimedio cantonale al quale il Presidente della predetta Camera aveva rifiutato di conferire l'effetto sospensivo; che con decreto del 9 novembre 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha indicato alle parti che il ricorso in materia civile pare essere diventato privo d'oggetto e le ha invitate a determinarsi sulla questione e sulla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili; che con scritto 19 novembre 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile; che con osservazioni del medesimo giorno la B.________ SA in liquidazione ha proposto la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente a versarle fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - a cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni sono poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); che in seguito allo stralcio del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca; per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 23 novembre 2010 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Il Cancelliere: Hohl Piatti