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5A_686/2015

assistenza giudiziaria (appuramento dell'elenco oneri),

Bundesgericht · 2015-09-11 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 11 settembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_686/2015

Sentenza dell'11 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Pretura del Distretto di Bellinzona, piazza Governo 2, 6500 Bellinzona.

Oggetto

assistenza giudiziaria (appuramento dell'elenco oneri),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che nel quadro di un'azione di appuramento dell'elenco oneri promossa da A.________ nei confronti di B.________ SA, con decisione 8 gennaio 2015 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha negato all'attore il gratuito patrocinio;

che con sentenza 2 luglio 2015 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione pretorile;

che secondo il Tribunale d'appello la censura del reclamante di insufficiente accertamento della sua indigenza da parte del Pretore aggiunto (v. art. 117 lett. a CPC ) risulta infondata: il giudice di prime cure non ha infatti nemmeno esaminato tale requisito, ma ha negato il gratuito patrocinio già a motivo dell'assenza di chance della causa, e comunque l'impossibilità di accertare l'indigenza va ricondotta alla sola responsabilità di A.________, il quale non ha né sostanziato né documentato la sua istanza;

che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha pure confermato la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'azione introdotta dal reclamante appare sin dall'inizio e in larga misura priva di probabilità di esito favorevole (v. art. 117 lett. b CPC ) : gran parte delle sue contestazioni dell'elenco oneri risultano infatti tardive e pertanto inammissibili, mentre l'unica contestazione proponibile è già stata evasa dalla parziale acquiescenza di B.________ SA;

che con ricorso in materia civile 7 settembre 2015 A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a riproporre le medesime obiezioni formulate davanti all'istanza precedente (segnatamente la critica di carente accertamento circa la sua indigenza), omettendo del tutto di confrontarsi con le numerose e dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio;

che pertanto l'impugnativa manifestamente non soddisfa le suesposte esigenze di motivazione;

che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini