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5A 684/2007

Bundesgericht · 2007-11-29 · Italiano CH
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effetto sospensivo (comminatoria di fallimento) | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 29 novembre 2007 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere:

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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 29.11.2007 5A 684/2007 (5A_684/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 29.11.2007 5A 684/2007 (5A_684/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 29.11.2007 5A 684/2007 (5A_684/2007)

effetto sospensivo (comminatoria di fallimento) | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_684/2007 /viz Decreto del 29 novembre 2007 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti X.________ SA, ricorrente, contro Y.________ AG, Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, opponenti. Oggetto effetto sospensivo (comminatoria di fallimento), ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 6 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 19 novembre 2007 la X.________ SA ha impugnato innanzi al Tribunale federale la decisione con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di effetto sospensivo da essa presentata; che con scritto del 26 novembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 29 novembre 2007 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: