Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 4 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 settembre 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_667/2012
Sentenza del 21 settembre 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.
Oggetto
modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2012
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 13 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ nella misura della sua ricevibilità e ha confermato il decreto cautelare 9 luglio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord concernente la modifica delle misure provvisionali in pendenza di divorzio;
che con ricorso 14 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale avverso la sentenza 13 luglio 2012, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che nelle procedure di ricorso che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF ( DTF 133 III 393 consid. 5.1) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ( art. 46 cpv. 2 LTF );
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 14 settembre 2012 ( art. 48 cpv. 1 LTF ) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, la decisione cantonale essendo stata notificata al ricorrente il 1° agosto 2012;
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
che con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di adozione di misure cautelari è divenuta priva d'oggetto;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 settembre 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini