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5A_667/2012

modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),

Bundesgericht · 2012-09-21 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_667/2012

Sentenza del 21 settembre 2012

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

opponente.

Oggetto

modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2012

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 13 luglio 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ nella misura della sua ricevibilità e ha confermato il decreto cautelare 9 luglio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord concernente la modifica delle misure provvisionali in pendenza di divorzio;

che con ricorso 14 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale avverso la sentenza 13 luglio 2012, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'adozione di misure cautelari per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale;

che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

che nelle procedure di ricorso che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF ( DTF 133 III 393 consid. 5.1) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ( art. 46 cpv. 2 LTF );

che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 14 settembre 2012 ( art. 48 cpv. 1 LTF ) si appalesa tardivo e quindi inammissibile, la decisione cantonale essendo stata notificata al ricorrente il 1° agosto 2012;

che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;

che con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di adozione di misure cautelari è divenuta priva d'oggetto;

che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini