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5A 663/2014

Bundesgericht · 2014-09-09 · Italiano CH
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pronuncia del fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. Losanna, 9 settembre 2014 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 09.09.2014 5A 663/2014 (5A_663/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 09.09.2014 5A 663/2014 (5A_663/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 09.09.2014 5A 663/2014 (5A_663/2014)

pronuncia del fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_663/2014 Decreto del 9 settembre 2014 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________ SA, ricorrente, contro B.________ SA, opponente. Oggetto pronuncia del fallimento, ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, su istanza di B.________ SA, con decisione 3 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di A.________ SA a far tempo da venerdì 4 luglio 2014 alle ore 10.00; che con sentenza 13 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ SA, dichiarando il suo fallimento a far tempo da giovedì 14 agosto 2014 alle ore 10.00; che con ricorso in materia civile 1° settembre 2014 A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la revoca della dichiarazione di fallimento; che con decreto presidenziale 2 settembre 2014 la domanda di effetto sospensivo è stata respinta per assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso; che con scritto 3 settembre 2014 A.________ SA ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile; che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, sono poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. Losanna, 9 settembre 2014 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini