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5A_647/2012

dichiarazione di fallimento,

Bundesgericht · 2012-09-26 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona.

Losanna, 26 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

Il Cancelliere: Piatti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona. Losanna, 26 settembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_647/2012

Sentenza del 26 settembre 2012

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ GmbH,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente,

Oggetto

dichiarazione di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________ SA il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha pronunciato, con decisione del 14 maggio 2012, il fallimento della A.________ GmbH a far tempo dal 15 maggio 2012 alle ore 09:00;

che il 7 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo dell'escussa e ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 9 agosto 2012 alle ore 10:00;

che nel proprio giudizio la Corte cantonale ha dapprima ricordato le condizioni previste dall'art. 174 cpv. 2 LEF per l'annullamento di una dichiarazione di fallimento;

che essa ha poi rilevato le 30 esecuzioni pendenti per un importo complessivo di fr. 75'143.20, le 5 comminatorie di fallimento emesse nel dicembre 2011, nonché le ulteriori 8 comminatorie di fallimento e i 5 avvisi di pignoramento emanati nell'anno in corso;

che i giudici cantonali hanno quindi considerato non reso verosimile il presupposto della solvibilità richiesto dalla predetta norma di legge;

che con riferimento al menzionato presupposto essi hanno pure ritenuto irrilevante il prospettato pagamento - entro un anno - delle esecuzioni ancora insolute da parte di una società terza della quale, durante il termine di ricorso, non è neppure stato prodotto il bilancio;

che con ricorso del 7 settembre 2012 la A.________ GmbH postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza del Tribunale di appello ticinese;

che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto dell'11 settembre 2012;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1), in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che nella fattispecie la motivazione del ricorso non soddisfa in alcun modo i predetti requisiti, la ricorrente limitandosi a nuovamente affermare - in modo apodittico - di aver sufficientemente provato la propria solvibilità con l'assunzione di debito e la proposta di rimborso da parte della predetta società terza;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona.

Losanna, 26 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

Il Cancelliere: Piatti