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5A_636/2021

avvisi di pignoramento,

Bundesgericht · 2021-08-25 · Italiano CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso 19 aprile 2021 inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ dallo Stato del Cantone Ticino (per l'incasso di complessivi fr. 600.-- oltre interessi).

E. 2 Con ricorso depositato presso il Tribunale fe derale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

E. 3 Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 e 30 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_634/2021, 5A_635/2021 e 5A_637/2021 pronunciate in data odierna).

E. 4 L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).

Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4).

E. 5 Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 25 agosto 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_636/2021

Sentenza del 25 agosto 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,

Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle finanze,

piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Oggetto

avvisi di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.66).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso 19 aprile 2021 inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ dallo Stato del Cantone Ticino (per l'incasso di complessivi fr. 600.-- oltre interessi).

2.

Con ricorso depositato presso il Tribunale fe derale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

3.

Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 e 30 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_634/2021, 5A_635/2021 e 5A_637/2021 pronunciate in data odierna).

4.

L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).

Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4).

5.

Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 25 agosto 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini