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5A_628/2025

diffida ai debitori,

Bundesgericht · 2025-09-12 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Con decisione 25 giugno 2025 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha, in accoglimento di un'istanza 28 gennaio 2025 di B.________, ordinato alla società C.________ di trattenere dallo stipendio di A.________ fr. 1'180.-- mensili a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie (oltre agli assegni familiari, se percepiti) e di riversare tale somma all'ex moglie (v. art. 291 CC).

La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, mediante sentenza 17 luglio 2025, respinto l'appello introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha spiegato che la decisione del Pretore aggiunto, il quale aveva garantito a A.________ esclusivamente la tutela del suo minimo vitale (comprendente metà dell'importo di base per coppia e metà del canone di locazione) e non anche quello della convivente e del figlio di quest'ultima, era conforme al diritto: infatti, se il debitore di un contributo alimentare deve di regola poter conservare il proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, nel caso in cui egli viva in comunione domestica con un terzo il suo fabbisogno minimo non include il minimo esistenziale di quest'ultimo.

E. 2 Con " appello " 3 agosto 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " bloccare il pignoramento " o perlomeno di ridurlo temporaneamente a fr. 500.-- mensili (" la restante parte potrebbe essere presa [...] dall'anticipo alimenti "). Egli ha anche postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Mediante scritto 10 settembre 2025 il ricorrente ha chiesto di " bloccare a data odierna il pignoramento dello stipendio " fino all'emanazione della decisione del Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3 Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (v. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b e art. 51 cpv. 4 LTF; DTF 137 III 193 consid. 1.1).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Nel gravame all'esame il ricorrente ribadisce che l'importo trattenuto dal suo stipendio " va a intaccare di molto il fabbisogno della [sua] unità di riferimento " siccome tale stipendio sarebbe l'unico reddito che permette di pagare le varie spese "e soprattutto la totalità della pigione ".

Attraverso tale generica motivazione, il ricorrente si limita tuttavia a riproporre le obiezioni già fatte valere dinanzi al Tribunale d'appello, senza confrontarsi con l'argomentazione sviluppata nella sentenza qui impugnata né spiegare in che modo essa sarebbe contraria al diritto. Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto. Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 settembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_628/2025

Sentenza del 12 settembre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Sabrina Gendotti,

opponente.

Oggetto

diffida ai debitori,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2025

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2025.69).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decisione 25 giugno 2025 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha, in accoglimento di un'istanza 28 gennaio 2025 di B.________, ordinato alla società C.________ di trattenere dallo stipendio di A.________ fr. 1'180.-- mensili a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie (oltre agli assegni familiari, se percepiti) e di riversare tale somma all'ex moglie (v. art. 291 CC).

La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, mediante sentenza 17 luglio 2025, respinto l'appello introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha spiegato che la decisione del Pretore aggiunto, il quale aveva garantito a A.________ esclusivamente la tutela del suo minimo vitale (comprendente metà dell'importo di base per coppia e metà del canone di locazione) e non anche quello della convivente e del figlio di quest'ultima, era conforme al diritto: infatti, se il debitore di un contributo alimentare deve di regola poter conservare il proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, nel caso in cui egli viva in comunione domestica con un terzo il suo fabbisogno minimo non include il minimo esistenziale di quest'ultimo.

2.

Con " appello " 3 agosto 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " bloccare il pignoramento " o perlomeno di ridurlo temporaneamente a fr. 500.-- mensili (" la restante parte potrebbe essere presa [...] dall'anticipo alimenti "). Egli ha anche postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Mediante scritto 10 settembre 2025 il ricorrente ha chiesto di " bloccare a data odierna il pignoramento dello stipendio " fino all'emanazione della decisione del Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (v. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b e art. 51 cpv. 4 LTF; DTF 137 III 193 consid. 1.1).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Nel gravame all'esame il ricorrente ribadisce che l'importo trattenuto dal suo stipendio " va a intaccare di molto il fabbisogno della [sua] unità di riferimento " siccome tale stipendio sarebbe l'unico reddito che permette di pagare le varie spese "e soprattutto la totalità della pigione ".

Attraverso tale generica motivazione, il ricorrente si limita tuttavia a riproporre le obiezioni già fatte valere dinanzi al Tribunale d'appello, senza confrontarsi con l'argomentazione sviluppata nella sentenza qui impugnata né spiegare in che modo essa sarebbe contraria al diritto. Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF .

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto. Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 settembre 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini