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5A_615/2008

avviso di pignoramento,

Bundesgericht · 2008-10-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.

Losanna, 24 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza. Losanna, 24 ottobre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_615/2008 /biz

Sentenza del 24 ottobre 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Raselli, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________Ltd.,

opponente, patrocinata dall'avv. Maurizio Zappa,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con ricorso 11 settembre 2008 A.________ è insorto al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che il 16 settembre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato il ricorrente a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 1000.--;

che il 2 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese;

che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dal ricorrente il 3 ottobre 2008;

che il 23 ottobre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.

Losanna, 24 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti