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5A_612/2008

azione possessoria,

Bundesgericht · 2008-10-22 · Italiano CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A.A.________ e B.A.________,

E. 2 C.________,

E. 3 D.D.________ e E.D.________,

E. 4 F.F.________ e G.F.________,

E. 5 H.H.________ e I.H.________,

E. 6 J.________,

ricorrenti,

patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

K.K.________ e L.K.________,

opponenti, entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,

M.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana.

Oggetto

azione possessoria,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2008

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 2 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto le azioni possessorie presentate da H.H.________, I.H.________ e J.________, A.A.________ e B.A.________, F.F.________ e G.F.________, D.D.________ e E.D.________ e C.________ nei confronti di L.K.________ e K.K.________ e di M.________;

che con sentenza dell'11 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto gli appelli dei convenuti e ha respinto le istanze degli attori;

che gli attori hanno impugnato la sentenza d'appello con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2008;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF);

che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3);

che l'azione possessoria è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638);

che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto;

che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera l'11 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo, la decisione cantonale essendo stata notificata al patrocinatore dei ricorrenti già il 18 luglio 2008;

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 ottobre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_612/2008 /biz

Sentenza del 22 ottobre 2008

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Raselli, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

1. A.A.________ e B.A.________,

2. C.________,

3. D.D.________ e E.D.________,

4. F.F.________ e G.F.________,

5. H.H.________ e I.H.________,

6. J.________,

ricorrenti,

patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

K.K.________ e L.K.________,

opponenti, entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,

M.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana.

Oggetto

azione possessoria,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2008

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 2 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto le azioni possessorie presentate da H.H.________, I.H.________ e J.________, A.A.________ e B.A.________, F.F.________ e G.F.________, D.D.________ e E.D.________ e C.________ nei confronti di L.K.________ e K.K.________ e di M.________;

che con sentenza dell'11 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto gli appelli dei convenuti e ha respinto le istanze degli attori;

che gli attori hanno impugnato la sentenza d'appello con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2008;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF);

che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3);

che l'azione possessoria è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638);

che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto;

che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera l'11 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo, la decisione cantonale essendo stata notificata al patrocinatore dei ricorrenti già il 18 luglio 2008;

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti