iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori | Diritti reali
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio. Losanna, 25 novembre 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 25.11.2011 5A 594/2010 (5A_594/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.11.2011 5A 594/2010 (5A_594/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.11.2011 5A 594/2010 (5A_594/2010)
iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori | Diritti reali
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_594/2010 Decreto del 25 novembre 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________SA, patrocinata dall'avv. Luisa De Palatis Keller, ricorrente, contro B.________SA, patrocinata dall'avv. Brenno Brunoni, opponente. Oggetto iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che A.________SA ha convenuto in giudizio B.________SA innanzi al Pretore del distretto di Lugano e ha chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori; che statuendo dopo il contraddittorio, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria inaudita parte; che con sentenza 13 agosto 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la pronunzia pretorile; che contro tale sentenza A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile; che con scritto del 7 novembre 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in seguito ad un accordo risolutivo concluso tra le parti e ha proposto di porre la tassa di giustizia a carico di chi l'ha anticipata e di compensare le ripetibili; che mediante lettera del 9 novembre 2011 l'opponente si è opposta alla compensazione delle ripetibili; che con scritto del 17 novembre 2011 la ricorrente ha allegato l'accordo intercorso tra le parti, facendo valere che esso già prevede una sua partecipazione alle spese legali; che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che secondo la prassi di questo Tribunale - sviluppata sotto l'egida dell'OG, ma i cui principi mantengono la loro validità anche sotto la LTF - le spese giudiziarie vanno fissate tenendo conto dell'impegno già profuso in questa sede prima che intervenga il motivo di stralcio; che tali spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 66 cpv. 1 LTF); che in assenza di un accordo univoco sulla compensazione delle ripetibili per la sede federale si giustifica attenersi alla costante prassi in virtù della quale il ritiro di un ricorso ha come conseguenza la messa a carico delle ripetibili alla parte ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 68 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio. Losanna, 25 novembre 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Marazzi La Cancelliera: Antonini