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5A_574/2016

protezione della personalità,

Bundesgericht · 2016-08-11 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
  4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 11 agosto 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_574/2016

Sentenza dell'11 agosto 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Riccardo Viganò,

opponente.

Oggetto

protezione della personalità,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2016

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 13 giugno 2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato a A.________ di rimuovere dal sito internet zzz e dai suoi archivi internet gli elementi riferiti all'avv. B.________, costitutivi di un'illecita lesione della personalità della legale, e gli ha vietato di nuovamente pubblicare gli elementi rimossi, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP;

che con sentenza 5 luglio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, ritenendolo insufficientemente motivato (poiché privo di un effettivo confronto con il giudizio attaccato)e fondato su argomenti inammissibilmente nuovi;

che con ricorso 6 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del suo appello e postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che l'impugnativa all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a rimproverare in modo generico alla Corte cantonale di aver ignorato gli argomenti da lui formulati con il suo appello (" i fatti esposti nel appello [...] hanno chiaramente motivato e giustificato i termini accostati all'avv. B.________ ") ed a censurare in modo altrettanto vago una violazione dell'art. 16 Cost.;

che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF);

che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b-c LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);

che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini