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5A_569/2016

esecuzione cambiaria,

Bundesgericht · 2016-10-04 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 ottobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_569/2016

Sentenza del 4 ottobre 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________AG,

ricorrente,

contro

banca B.________SA,

opponente.

Oggetto

esecuzione cambiaria,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che nell'esecuzione cambiaria promossa dalla banca B.________SA nei confronti di A.________AG per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi, con decisione 13 aprile 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;

che con sentenza 21 giugno 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo presentato da A.________AG contro la decisione pretorile;

che con ricorso 29 luglio 2016 A.________AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che con decreto 2 agosto 2016 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 5'000.--;

che con decreto 31 agosto 2016 a A.________AG è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;

che quest'ultimo decreto è stato notificato alla ricorrente in data 8 settembre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 19 settembre 2016 (art. 45 cpv. 1 LTF);

che il 30 settembre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini