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5A_542/2007

avviso di pignoramento,

Bundesgericht · 2007-10-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 30 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente:

Il cancelliere:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 30 ottobre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_542/2007 /biz

Sentenza del 30 ottobre 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Raselli, presidente,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________AG,

opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Roth,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,

via Bossi 2a, 6901 Lugano.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata

il 7 settembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che. il 7 settembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio presentato dall'escusso A.________ contro l'avviso di pignoramento;

che. con ricorso 21 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ dichiara di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiede una proroga del termine e la nomina di un avvocato d'ufficio;

che. con lettera del 21 settembre 2007 il giudice presidente della II Corte di diritto civile ha comunicato all'escusso che il termine ricorsuale è previsto dalla legge e come tale è improrogabile e che compete al ricorrente medesimo incaricare un avvocato (che potrà formulare una motivata domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio);

che. giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;

che. in concreto il ricorrente si limita a dichiarare di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza e di volerla impugnare, ma non formula alcuna censura diretta contro la sentenza cantonale;

che. il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che. in queste circostanze appare di primo acchito esclusa, per carenza di probabilità di successo del ricorso, anche la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 30 ottobre 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente:

Il cancelliere: