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5A 495/2022

Bundesgericht · 2022-09-12 · Italiano CH
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rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A convalida di un sequestro decretato il 3 agosto 2020, con precetto esecutivo 18 agosto 2020 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 316'522.05 oltre interessi. L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Mediante decisione 19 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di A.________ di rigetto provvisorio dell'opposizione. Con sentenza 13 maggio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto il 2 novembre 2021 da A.________ avverso la decisione pretorile.

E. 2 Mediante ricorso in materia civile 24 giugno 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, in via subordinata di riformarla nel senso di rigettare l'opposizione in via provvisoria. Il ricorrente ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo o altre misure cautelari al fine di mantenere il sequestro ordinato il 3 agosto 2020 fino al termine della procedura federale. Con osservazioni 5 luglio 2022 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame e di adozione di altre misure cautelari. Non sono state chieste determinazioni sul merito.

E. 3 Con decreto 28 giugno 2022 il ricorrente è invano stato invitato a fornire, entro il 12 luglio 2022, un anticipo delle spese pari a fr. 7'000.--. Con ulteriore decreto 19 luglio 2022 al ricorrente è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 25 agosto 2022, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF). Il 9 settembre 2022 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. Dato che l'anticipo richiesto non è stato versato nel termine suppletorio, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 19 luglio 2022 il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF).

E. 4 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 settembre 2022 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 12.09.2022 5A 495/2022 (5A_495/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.09.2022 5A 495/2022 (5A_495/2022) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.09.2022 5A 495/2022 (5A_495/2022)

rigetto provvisorio dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_495/2022 Sentenza del 12 settembre 2022 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Damiano Salvini, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Claudio Simonetti, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.176). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. A convalida di un sequestro decretato il 3 agosto 2020, con precetto esecutivo 18 agosto 2020 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 316'522.05 oltre interessi. L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Mediante decisione 19 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di A.________ di rigetto provvisorio dell'opposizione. Con sentenza 13 maggio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto il 2 novembre 2021 da A.________ avverso la decisione pretorile. 2. Mediante ricorso in materia civile 24 giugno 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, in via subordinata di riformarla nel senso di rigettare l'opposizione in via provvisoria. Il ricorrente ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo o altre misure cautelari al fine di mantenere il sequestro ordinato il 3 agosto 2020 fino al termine della procedura federale. Con osservazioni 5 luglio 2022 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame e di adozione di altre misure cautelari. Non sono state chieste determinazioni sul merito. 3. Con decreto 28 giugno 2022 il ricorrente è invano stato invitato a fornire, entro il 12 luglio 2022, un anticipo delle spese pari a fr. 7'000.--. Con ulteriore decreto 19 luglio 2022 al ricorrente è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 25 agosto 2022, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF). Il 9 settembre 2022 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. Dato che l'anticipo richiesto non è stato versato nel termine suppletorio, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 19 luglio 2022 il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF). 4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso o di adottare altre misure cautelari diventa priva d'oggetto. Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 5 luglio 2022 dell'opponente) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 settembre 2022 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini