obbligo d'informazione, divorzio | Diritto di famiglia
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 novembre 2007 Il presidente: Il cancelliere:
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.11.2007 5A 473/2007 (5A_473/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.11.2007 5A 473/2007 (5A_473/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.11.2007 5A 473/2007 (5A_473/2007)
obbligo d'informazione, divorzio | Diritto di famiglia
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_473/2007 /PIA /biz Decreto del 2 novembre 2007 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, presidente, cancelliere Piatti. Parti A.________SA, ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, contro B.________, patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, C.________, patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, opponenti. Oggetto obbligo d'informazione, divorzio, ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 23 luglio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il presidente visto: che il 31 agosto 2007 la A.________SA ha impugnato al Tribunale federale la sentenza 23 luglio 2007 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un suo appello presentato contro un decreto di edizione emanato nell'ambito della causa di divorzio pendente fra B.________ e C.________; che con decreto 26 settembre 2007 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso; che con lettera 25 ottobre 2007 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; considerato: che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, gli opponenti non avendo formulato osservazioni alla domanda di effetto sospensivo e non essendo stati invitati a produrre una risposta al ricorso; decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 novembre 2007 Il presidente: Il cancelliere: