Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il 3 ottobre 2025 la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ ha promosso nei confronti di A.________ un'azione creditoria volta al pagamento di contributi condominiali insoluti. Il 2 dicembre 2025 A.________ ha presentato la propria risposta con domanda riconvenzionale. Mediante ordinanza 18 dicembre 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile tale allegato, ha assegnato a A.________ un termine di 20 giorni per munirsi di un rappresentante legale (riservata la nomina d'ufficio) giusta l'art. 69 CPC e ha precisato che il termine per sanare l'atto viziato ai sensi dell'art. 132 CPC sarebbe stato impartito direttamente al patrocinatore.
E. 2 A.________ ha impugnato tale ordinanza con reclamo 5 gennaio 2026 chiedendo di annullarla, di rinviare la causa alla Pretura con l'istruzione di dichiarare ammissibile la risposta con domanda riconvenzionale e di proseguire l'istruttoria.
La contestuale istanza di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decreto 14 gennaio 2026. Il ricorso in materia civile presentato da A.________ contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_73/2026 del 9 marzo 2026.
Con sentenza 9 aprile 2026 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo inammissibile per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC .
E. 3 Con ricorso in materia civile datato 18 maggio 2026 (spedito il giorno dopo) A.________ ha impugnato la sentenza 9 aprile 2026 dinanzi al Tribunale federale, postulando in via principale di accogliere il suo reclamo e in via subordinata di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Egli ha anche postulato l'annullamento di un'ordinanza 20 aprile 2026, con la quale il Pretore avrebbe riattivato la procedura, dichiarato la domanda riconvenzionale inesistente e nominato l'avv. C.________ quale patrocinatore d'ufficio. Il ricorrente ha chiesto di conferire effetto sospensivo al rimedio " con conseguente sospensione della sentenza impugnata e degli atti pretorili del 20 aprile 2026 sino a decisione definitiva ".
Non sono state chieste determinazioni.
E. 4 Il ricorso in materia civile all'esame è rivolto contro la sentenza 9 aprile 2026 della III Camera civile del Tribunale d'appello. La conclusione volta all'annullamento dell'ordinanza pretorile 20 aprile 2026 - peraltro non impugnabile al Tribunale federale siccome non è stata pronunciata da un'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) - risulta quindi di primo acchito irricevibile.
E. 5 La sentenza cantonale 9 aprile 2026, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa civile di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--. Contro la contestata sentenza è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nel caso concreto), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) nemmeno con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Un mero inconveniente fattuale, quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi, non costituisce un tale pregiudizio (DTF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione sia adempiuta, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
Nel gravame all'esame, il ricorrente non riesce a dimostrare che la sentenza cantonale 9 aprile 2026 potrebbe causare un pregiudizio irreparabile: i danni da lui evocati - a suo dire risultanti dalla riattivazione d'ufficio della causa "senza alcuna istanza di parte", dalla "eliminazione definitiva della domanda riconvenzionale [...] senza alcuna opportunità di cura" con conseguente "pregiudizio patrimoniale sostanziale" ed anche dal "patrocino coattivo già eseguito" - derivano infatti (semmai) dall'ordinanza pretorile 20 aprile 2026.
La possibilità di un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza cantonale 9 aprile 2026 né dalla natura della causa (v., con riferimento all'art. 69 CPC, sentenza 5A_830/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.2, con rinvio alla sentenza 4A_356/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 1.4).
Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.
E. 6 Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 29 maggio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_456/2026
Sentenza del 29 maggio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
patrocinata dall'avv. Emanuele Ganser,
opponente.
Oggetto
assegnazione di un termine per munirsi di un rappresentante legale (contributi condominiali),
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2026
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (13.2026.1).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 3 ottobre 2025 la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ ha promosso nei confronti di A.________ un'azione creditoria volta al pagamento di contributi condominiali insoluti. Il 2 dicembre 2025 A.________ ha presentato la propria risposta con domanda riconvenzionale. Mediante ordinanza 18 dicembre 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile tale allegato, ha assegnato a A.________ un termine di 20 giorni per munirsi di un rappresentante legale (riservata la nomina d'ufficio) giusta l'art. 69 CPC e ha precisato che il termine per sanare l'atto viziato ai sensi dell'art. 132 CPC sarebbe stato impartito direttamente al patrocinatore.
2.
A.________ ha impugnato tale ordinanza con reclamo 5 gennaio 2026 chiedendo di annullarla, di rinviare la causa alla Pretura con l'istruzione di dichiarare ammissibile la risposta con domanda riconvenzionale e di proseguire l'istruttoria.
La contestuale istanza di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decreto 14 gennaio 2026. Il ricorso in materia civile presentato da A.________ contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_73/2026 del 9 marzo 2026.
Con sentenza 9 aprile 2026 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo inammissibile per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC .
3.
Con ricorso in materia civile datato 18 maggio 2026 (spedito il giorno dopo) A.________ ha impugnato la sentenza 9 aprile 2026 dinanzi al Tribunale federale, postulando in via principale di accogliere il suo reclamo e in via subordinata di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Egli ha anche postulato l'annullamento di un'ordinanza 20 aprile 2026, con la quale il Pretore avrebbe riattivato la procedura, dichiarato la domanda riconvenzionale inesistente e nominato l'avv. C.________ quale patrocinatore d'ufficio. Il ricorrente ha chiesto di conferire effetto sospensivo al rimedio " con conseguente sospensione della sentenza impugnata e degli atti pretorili del 20 aprile 2026 sino a decisione definitiva ".
Non sono state chieste determinazioni.
4.
Il ricorso in materia civile all'esame è rivolto contro la sentenza 9 aprile 2026 della III Camera civile del Tribunale d'appello. La conclusione volta all'annullamento dell'ordinanza pretorile 20 aprile 2026 - peraltro non impugnabile al Tribunale federale siccome non è stata pronunciata da un'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) - risulta quindi di primo acchito irricevibile.
5.
La sentenza cantonale 9 aprile 2026, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa civile di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.--. Contro la contestata sentenza è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nel caso concreto), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) nemmeno con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Un mero inconveniente fattuale, quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi, non costituisce un tale pregiudizio (DTF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tale condizione sia adempiuta, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
Nel gravame all'esame, il ricorrente non riesce a dimostrare che la sentenza cantonale 9 aprile 2026 potrebbe causare un pregiudizio irreparabile: i danni da lui evocati - a suo dire risultanti dalla riattivazione d'ufficio della causa "senza alcuna istanza di parte", dalla "eliminazione definitiva della domanda riconvenzionale [...] senza alcuna opportunità di cura" con conseguente "pregiudizio patrimoniale sostanziale" ed anche dal "patrocino coattivo già eseguito" - derivano infatti (semmai) dall'ordinanza pretorile 20 aprile 2026.
La possibilità di un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza cantonale 9 aprile 2026 né dalla natura della causa (v., con riferimento all'art. 69 CPC, sentenza 5A_830/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.2, con rinvio alla sentenza 4A_356/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 1.4).
Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini