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5A_449/2009

privazione della libertà a scopo d'assistenza,

Bundesgericht · 2009-07-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Direzione OSC, Direzione medica CPC, 6850 Mendrisio.

Losanna, 3 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_449/2009/fuf

Sentenza del 3 luglio 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Clinica X.________,

opponente.

Oggetto

privazione della libertà a scopo d'assistenza,

ricorso contro la decisione emanata il 10 giugno 2009

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 10 giugno 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un ricorso di A. ________, annullato sia la decisione 20 maggio 2009 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, sia la decisione 5 maggio 2009 con cui un medico ha ordinato il collocamento coattivo d'urgenza della ricorrente presso la Clinica Psichiatrica Cantonale e ha trasmesso gli atti al direttore del Settore del Sopraceneri per definire lo statuto della ricorrente, acquisendo la prova del suo consenso al ricovero in un'unità terapeutica riabilitativa o adottando una decisione sull'ulteriore trattenimento coattivo;

che con scritto del 30 giugno 2009 A. ________ ha comunicato al Tribunale federale di ricorrere contro la predetta sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;

che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il rimedio, privo di una qualsiasi motivazione comprensibile in relazione con la decisione impugnata, non soddisfa le esigenze poste dai predetti articoli a un ricorso al Tribunale federale;

che il gravame si rivela pertanto inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Direzione OSC, Direzione medica CPC, 6850 Mendrisio.

Losanna, 3 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti