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5A_448/2016

effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione),

Bundesgericht · 2016-07-13 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 luglio 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_448/2016

Decreto del 13 luglio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione),

ricorso contro il decreto emanato il 13 maggio 2016

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che B.________ ha interposto reclamo contro la decisione emanata il 29 aprile 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano nella causa di rigetto definitivo dell'opposizione che lo oppone ad A.________;

che con decreto 13 maggio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo al reclamo;

che con ricorso in materia civile e sussidiario in materia costituzionale 16 giugno 2016 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale;

che con scritto 11 luglio 2016 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo rimedio, chiedendo di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie;

che la Giudice presidente, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF , non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC );

che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF , vanno poste a carico della parte desistente, ossia del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ; art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 luglio 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini