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5A_436/2007

avviso di pignoramento,

Bundesgericht · 2007-11-08 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 novembre2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 8 novembre2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_436/2007

Sentenza dell'8 novembre 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,

ricorrente,

contro

Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,

via della Posta 9, 6601 Locarno,

opponenti.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--;

che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto;

che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa;

che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito;

che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 novembre2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: