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5A_41/2017

rigetto provvisorio dell'opposizione,

Bundesgericht · 2017-01-26 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 gennaio 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_41/2017

Sentenza del 26 gennaio 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

banca B.________SA,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che la banca B.________SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il "vaglia cambiario sottoscritto da C.________AG (...) e avallato da A.________ (...) ";

che con decisione 24 maggio 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria - per fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 16 marzo 2016 - l'opposizione interposta dall'escusso;

che con sentenza 29 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la sentenza pretorile;

che la Corte cantonale ha fatto presente al reclamante che il vaglia cambiario, emesso a garanzia dei mutui concessi dalla banca procedente a C.________AG, era già stato sottoscritto l'11 settembre 2011 - cioè quando il firmatario, avv. D.________, era ancora amministratore unico della società emittente - e che la data del 16 marzo 2016 indicata sul titolo è stata poi inserita dalla banca in conformità al suo accordo dell'11 settembre 2011 con C.________AG;

che pertanto secondo i Giudici cantonali il vaglia cambiario in bianco (biancosegno), completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, insieme all'autorizzazione sottoscritta l'11 settembre 2011 dall'escusso nella sua qualità di avallante costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF;

che con ricorso 17 gennaio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo il mantenimento della sua opposizione al precetto esecutivo;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione, poiché il ricorrente si limita a riproporre la medesima censura già discussa dall'autorità inferiore (" [i]l vaglia cambiario (...) è stato emesso in data 16 marzo 2016 e sottoscritto da una persona che, in tale data, non aveva nessun potere giuridico per rappresentare C.________AG ") senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nella querelata sentenza;

che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 gennaio 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini