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5A_416/2011

provvedimenti cautelari (divorzio),

Bundesgericht · 2011-06-24 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: La Cancelliera:

Hohl Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_416/2011

Sentenza del 24 giugno 2011

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

opponente.

Oggetto

provvedimenti cautelari (divorzio),

ricorso contro la decisione emanata il 18 aprile 2011

dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Considerando :

che nel quadro dei provvedimenti cautelari emanati nella procedura di divorzio tra A.________ e B.________ il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato, con decisione 18 aprile 2011, il diritto di visita di A.________ nei confronti della figlia C.________;

che con ricorso in materia civile del 20 giugno 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo di riformare la decisione pretorile segnatamente nel senso di estendere il suo diritto di visita e postulando altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che giusta l' art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale;

che in concreto giusta l'art. 308 segg. del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) la decisione in materia di provvedimenti cautelari del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord poteva essere impugnata mediante appello all'autorità giudiziaria superiore cantonale (come emerge anche dalla decisione impugnata);

che pertanto il presente gravame non rispetta il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall' art. 75 cpv. 1 LTF ;

che di conseguenza il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: La Cancelliera:

Hohl Antonini