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5A 410/2022

Bundesgericht · 2022-07-26 · Italiano CH
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privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia | Diritto di famiglia

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 C.________ (nata nel 2009) è figlia di A.________ e B.________, non coniugati. L'autorità parentale e la custodia sono state inizialmente esercitate in via esclusiva dalla madre. Mediante decisione cautelare 13 aprile 2022 l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno ha (segnatamente) confermato un suo precedente decreto supercautelare 1° aprile 2022 con il quale C.________ era stata immediatamente affidata alla custodia del padre e le relazioni personali tra madre e figlia erano state sospese, ha conferito a B.________ l'autorità parentale congiunta e ha poi limitato l'autorità parentale della madre nel senso che non potrà trasferire il domicilio e la dimora della figlia e che non potrà rappresentarla nei confronti della scuola e di ogni altra autorità amministrativa e sanitaria. Con sentenza 2 maggio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da A.________ in data 22 aprile 2022. Il Presidente ha osservato che la revoca in via cautelare nei confronti di A.________ della custodia parentale sulla figlia si fonda sui rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino (che ha sentito la minore) e della polizia cantonale ticinese, dai quali è emersa una situazione di palese pericolo per C.________ a causa del comportamento aggressivo della madre. Il Presidente ha inoltre sottolineato che quest'ultima non si è confrontata con tali rapporti, che si è resa inaccessibile alle persone incaricate degli approfondimenti e che non ha addotto alcuna prova a sostegno della tesi secondo cui la figlia sarebbe istigata dal padre a raccontare delle bugie al fine di sottrarle la bambina.

E. 2 Con ricorso e " denuncia penale " 23 maggio 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. La ricorrente ha inviato ulteriori scritti in data 8 e 30 giugno nonché 4 luglio 2022. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3.1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). La sentenza qui impugnata - che ha in sostanza confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di una minore ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC

- è stata emanata in materia di misure cautelari (v. combinati art. 314 cpv. 1 e 445 cpv. 1 CC), per cui dinanzi al Tribunale federale la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (v. art. 98 LTF). Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la lesione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

E. 3.2 Nel ricorso all'esame la ricorrente considera che la sentenza cantonale sarebbe " scorretta ": a suo dire, la figlia sarebbe manipolata dal padre e l'attribuzione della custodia a quest'ultimo non corrisponderebbe al bene della minore. La ricorrente chiede di essere " ascoltata/interrogata ", di interrogare i testimoni da lei menzionati nella sua denuncia penale e di eseguire un'indagine al fine di accertare le modalità nelle quali la figlia le è stata sottratta, di trasferire l'incarto ad un'autorità di protezione di un altro Cantone e di ordinare il rientro immediato della minore a casa sua. Il suo gravame non soddisfa però le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF : la ricorrente si limita infatti in sostanza a esporre la sua versione dei fatti e a lamentarsi dell'operato dell'autorità di protezione, dei collaboratori dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, degli agenti della polizia cantonale, degli insegnanti della figlia e della sua precedente patrocinatrice, omettendo di prevalersi della lesione di diritti costituzionali e di confrontarsi con l'argomentazione contenuta nel giudizio cantonale. Occorre inoltre rilevare che il Tribunale federale non ha la funzione di autorità suprema di vigilanza e non ha la competenza per ricevere denunce penali.

E. 4 Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 luglio 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 26.07.2022 5A 410/2022 (5A_410/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 26.07.2022 5A 410/2022 (5A_410/2022) Tribunale federale II Corte di diritto civile 26.07.2022 5A 410/2022 (5A_410/2022)

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia | Diritto di famiglia

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_410/2022 Sentenza del 26 luglio 2022 II Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Herrmann, Presidente, Marazzi, Bovey, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente, Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, via Motta 53A, 6900 Massagno. Oggetto privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia, ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2022 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.64). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. C.________ (nata nel 2009) è figlia di A.________ e B.________, non coniugati. L'autorità parentale e la custodia sono state inizialmente esercitate in via esclusiva dalla madre. Mediante decisione cautelare 13 aprile 2022 l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno ha (segnatamente) confermato un suo precedente decreto supercautelare 1° aprile 2022 con il quale C.________ era stata immediatamente affidata alla custodia del padre e le relazioni personali tra madre e figlia erano state sospese, ha conferito a B.________ l'autorità parentale congiunta e ha poi limitato l'autorità parentale della madre nel senso che non potrà trasferire il domicilio e la dimora della figlia e che non potrà rappresentarla nei confronti della scuola e di ogni altra autorità amministrativa e sanitaria. Con sentenza 2 maggio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo interposto da A.________ in data 22 aprile 2022. Il Presidente ha osservato che la revoca in via cautelare nei confronti di A.________ della custodia parentale sulla figlia si fonda sui rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino (che ha sentito la minore) e della polizia cantonale ticinese, dai quali è emersa una situazione di palese pericolo per C.________ a causa del comportamento aggressivo della madre. Il Presidente ha inoltre sottolineato che quest'ultima non si è confrontata con tali rapporti, che si è resa inaccessibile alle persone incaricate degli approfondimenti e che non ha addotto alcuna prova a sostegno della tesi secondo cui la figlia sarebbe istigata dal padre a raccontare delle bugie al fine di sottrarle la bambina. 2. Con ricorso e " denuncia penale " 23 maggio 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. La ricorrente ha inviato ulteriori scritti in data 8 e 30 giugno nonché 4 luglio 2022. Non sono state chieste determinazioni. 3. 3.1. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). La sentenza qui impugnata - che ha in sostanza confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di una minore ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC

- è stata emanata in materia di misure cautelari (v. combinati art. 314 cpv. 1 e 445 cpv. 1 CC), per cui dinanzi al Tribunale federale la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (v. art. 98 LTF). Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la lesione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 3.2. Nel ricorso all'esame la ricorrente considera che la sentenza cantonale sarebbe " scorretta ": a suo dire, la figlia sarebbe manipolata dal padre e l'attribuzione della custodia a quest'ultimo non corrisponderebbe al bene della minore. La ricorrente chiede di essere " ascoltata/interrogata ", di interrogare i testimoni da lei menzionati nella sua denuncia penale e di eseguire un'indagine al fine di accertare le modalità nelle quali la figlia le è stata sottratta, di trasferire l'incarto ad un'autorità di protezione di un altro Cantone e di ordinare il rientro immediato della minore a casa sua. Il suo gravame non soddisfa però le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF : la ricorrente si limita infatti in sostanza a esporre la sua versione dei fatti e a lamentarsi dell'operato dell'autorità di protezione, dei collaboratori dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, degli agenti della polizia cantonale, degli insegnanti della figlia e della sua precedente patrocinatrice, omettendo di prevalersi della lesione di diritti costituzionali e di confrontarsi con l'argomentazione contenuta nel giudizio cantonale. Occorre inoltre rilevare che il Tribunale federale non ha la funzione di autorità suprema di vigilanza e non ha la competenza per ricevere denunce penali. 4. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 luglio 2022 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Herrmann La Cancelliera: Antonini