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5A_404/2007

fallimento,

Bundesgericht · 2007-09-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Losanna, 24 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente:

Il cancelliere:

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Losanna, 24 settembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_404/2007 /biz

Sentenza del 24 settembre 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, Presidente,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________AG,

opponente.

Oggetto

fallimento,

ricorso in materia civile contro la decisione emanata

il 4 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 12 luglio 2007 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 4 luglio 2007 con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha nuovamente pronunciato il suo fallimento chiesto dalla B.________AG;

che. il 20 luglio 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato il ricorrente a fornire entro il 20 agosto 2007 un anticipo spese di fr. 2'000.--;

che. il 28 agosto 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF di 5 giorni dalla ricezione del decreto per il versamento dell'anticipo spese;

che. l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dal ricorrente;

che. giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e che pertanto il decreto del 28 agosto 2007, giunto a Camorino il giorno seguente, dev'essere considerato notificato il 5 settembre 2007;

che. non essendo intervenuto pagamento alcuno entro il termine assegnato, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);

che. giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che. le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Losanna, 24 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente:

Il cancelliere: