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5A_392/2009

diritto di visita della zia,

Bundesgericht · 2009-07-02 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 B.________,

patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,

E. 2 C.________,

rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,

E. 3 D.________,

patrocinato dall'avv. Roberta Soldati,

E. 4 Commissione tutoria regionale 1,

opponenti.

Oggetto

diritto di visita della zia,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________;

che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino;

che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese;

che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia";

che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;

che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese;

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_392/2009

Sentenza del 2 luglio 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,

2. C.________,

rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,

3. D.________,

patrocinato dall'avv. Roberta Soldati,

4. Commissione tutoria regionale 1,

opponenti.

Oggetto

diritto di visita della zia,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________;

che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino;

che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese;

che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia";

che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;

che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese;

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti