opencaselaw.ch

5A_375/2015

capacità di rappresentanza del patrocinatore,

Bundesgericht · 2015-05-12 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 maggio 2015

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 maggio 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_375/2015

Sentenza del 12 maggio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,

opponente.

Oggetto

capacità di rappresentanza del patrocinatore,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2015

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che, nella procedura di esecuzione di una sentenza di divorzio promossa da B.________ nei confronti dell'ex marito A.________, con decisione 5 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza del convenuto tendente a vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e ad accertare la nullità della domanda di esecuzione;

che con sentenza 3 aprile 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio introdotto da A.________ contro la decisione pretorile;

che con ricorso in materia civile 6 maggio 2015 A.________ è insorto al Tribunale federale, postulando di annullare la predetta sentenza cantonale e " in via preliminare " di ritornare l'incarto al Pretore, rispettivamente " nel merito " di vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e di accertare la nullità della domanda di esecuzione;

che il ricorrente postula pure il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame;

che la sentenza impugnata, statuente unicamente sul presupposto processuale della capacità di rappresentanza del patrocinatore della qui opponente, costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF (v. sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 2-4), ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b);

che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei presupposti dell' art. 93 cpv. 1 LTF , a meno che ciò non appaia con evidenza dalla decisione impugnata o non sia manifestamente insito nella natura medesima della vertenza ( DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii);

che nel caso concreto il ricorrente parte dall'errato presupposto secondo cui la sentenza da lui contestata sia finale e non spende pertanto una parola per dimostrare che le condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF per l'impugnazione immediata di decisioni incidentali sarebbero soddisfatte, né tale eventualità appare evidente di primo acchito (v. sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 4);

che in queste circostanze il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto;

che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 maggio 2015

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini