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5A 367/2011

Bundesgericht · 2011-06-09 · Italiano CH
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calcolo del minimo di esistenza | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________SA, patrocinata da C.________AG,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 9 giugno 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Hohl Antonini

Dispositiv
  1. B.________SA, patrocinata da C.________AG,
  2. Stato del Cantone Ticino, patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponenti, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. Oggetto calcolo del minimo di esistenza, ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino; che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile; che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ); per questi motivi, la Presidente decreta:
  3. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  4. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
  5. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 9 giugno 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 09.06.2011 5A 367/2011 (5A_367/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 09.06.2011 5A 367/2011 (5A_367/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 09.06.2011 5A 367/2011 (5A_367/2011)

calcolo del minimo di esistenza | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_367/2011 Decreto del 9 giugno 2011 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro

1. B.________SA, patrocinata da C.________AG,

2. Stato del Cantone Ticino, patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponenti, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. Oggetto calcolo del minimo di esistenza, ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino; che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 9 giugno 2011 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: La Cancelliera: Hohl Antonini