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5A_324/2026

moratoria concordataria,

Bundesgericht ·II. Zivilrechtliche Abteilung · 2026-08-31 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

Su istanza della A.________ Sagl (attiva nella gestione di impianti), con decisione 24 aprile 2025 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud le ha concesso una moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi, nominando B.________ quale commissario provvisorio. Il 6 agosto 2025 la moratoria provvisoria è stata prorogata di quattro mesi.

Con rapporto 10 dicembre 2025 il commissario provvisorio ha informato il Pretore aggiunto che la società non intendeva proporre né un concordato ordinario né uno con abbandono dell'attivo, bensì elaborare un piano di risanamento concordato con i creditori, che però risultava difficilmente realizzabile; egli ha quindi concluso di non poter appoggiare la richiesta di una moratoria concordataria definitiva. In uno scritto 16 dicembre 2025 e all'udienza del 17 dicembre 2025, la A.________ Sagl ha contestato le considerazioni del commissario provvisorio e ha confermato la propria richiesta di una moratoria definitiva di sei mesi.

Mediante decisione 17 dicembre 2025 il Pretore aggiunto ha revocato la moratoria concordataria provvisoria concessa alla A.________ Sagl e pronunciato il suo fallimento a far tempo dal giorno stesso alle ore 16.00.

B.

Il 24 dicembre 2025 la A.________ Sagl ha presentato reclamo contro la decisione pretorile. Il commissario provvisorio ha formulato le sue osservazioni il 9 gennaio 2026. La società ha poi replicato in modo spontaneo il 28 gennaio 2026.

Mediante sentenza 6 marzo 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo, nella misura in cui era ammissibile, e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo dal 10 marzo 2026 alle ore 10.00.

C.

Con ricorso in materia civile 16 aprile 2026 la A.________ Sagl in liquidazione ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di annullarla nonché, in via principale, di revocare il fallimento e di concederle una moratoria concordataria definitiva di sei mesi e, in via subordinata, di rinviare la causa all'autorità precedente per nuovo giudizio.

La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al proprio gravame nel senso che, sino ad evasione del rimedio, la decisione di fallimento sia sospesa, la moratoria concordataria provvisoria ristabilita e le competenze del commissario provvisorio B.________ confermate. Il Tribunale d'appello e la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud hanno rinunciato a pronunciarsi al riguardo, mentre con scritto 29 aprile 2026 il commissario ha evidenziato la complessità di un'eventuale riattivazione della moratoria provvisoria. Con decreto 13 maggio 2026 il Presidente della Corte adita ha parzialmente accolto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio nel senso che ha vietato, per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale, l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale provvedimento conservativo già adottato.

Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La sentenza impugnata, che conferma la reiezione della domanda di concessione della moratoria concordataria definitiva e la pronuncia d'ufficio del fallimento, è una decisione finale (art. 90 LTF; sentenza 5A_169/2023 del 12 gennaio 2024 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 150 III 137) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF); essa può essere oggetto di un ricorso in materia civile indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il rimedio si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 1.2 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

E. 1.3 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF .

E. 1.4 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.

La ricorrente sembra chiedere al Tribunale federale di assumere i doc. M, N e O in applicazione di tale norma. Essi non sono tuttavia nuovi, dato che sono già stati prodotti dinanzi all'autorità precedente con la replica spontanea del 28 gennaio 2026 e, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, presi in considerazione da tale autorità (v. infra consid. 2.4.2.2). La richiesta risulta perciò priva di oggetto.

E. 2 Litigioso dinanzi al Tribunale federale è l'adempimento dei presupposti per la concessione della moratoria concordataria definitiva.

E. 2.1 Secondo l'art. 294 LEF, se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l'omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria (cpv. 1). Il giudice convoca per un'udienza preliminare il debitore e l'eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori (cpv. 2). Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d'ufficio il fallimento (cpv. 3).

Determinante per l'ottenimento di una moratoria definitiva è l'esistenza di prospettive realistiche di risanamento o di omologazione di un concordato (DTF 147 III 226 consid. 3.1.3; sentenza 5A_950/2015 del 29 settembre 2016 consid. 8.3.1). Il risanamento in senso stretto (senza conclusione di un concordato) richiede il soddisfacimento totale di tutti i creditori, fatte salve eventuali soluzioni individuali; oltre all'apporto di nuovi mezzi finanziari, possono essere prese in considerazione anche misure di gestione aziendale quali la vendita di singole parti dell'azienda (sentenza 5A_495/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 3.1). Le possibilità di risanamento devono desumersi dagli atti e dagli accertamenti effettuati durante la moratoria provvisoria. Il debitore deve illustrare le prospettive realistiche di risanamento presentando le misure di ristrutturazione previste (come, ad esempio, la vendita di parti dell'azienda, l'apporto di nuovi mezzi finanziari, la rinuncia di crediti oppure misure organizzative e del personale), il loro funzionamento e la loro durata, nonché la loro probabilità di successo. Le sue spiegazioni devono consentire al giudice di formulare una prognosi positiva. Il piano di risanamento provvisorio presentato in occasione dell'istanza di moratoria concordataria (v. art. 293 lett. a LEF) va insomma adeguato, concretizzato ed illustrato insieme a un piano di liquidità aggiornato (v. BAUER/LUGINBÜHL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3

a ed. 2021, n. 8 seg. ad art. 294 LEF; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/EXNER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4

a ed. 2017, n. 8 seg. ad art. 294 LEF).

E. 2.2 Nella decisione di primo grado, il Pretore aggiunto ha ritenuto condivisibile il rapporto 10 dicembre 2025 del commissario provvisorio, il quale aveva osservato che la società si trovava ancora in una situazione di eccedenza di debiti, che la liquidità pari a fr. 128'149.-- (sebbene migliorata durante la moratoria provvisoria) era comunque insufficiente per pagare tutti i crediti privilegiati e i debiti della massa (pari all'incirca a fr. 170'000.--, mentre i crediti chirografari erano pari a fr. 411'000.--), che un risanamento era difficilmente realizzabile in assenza di un piano strutturato con sufficienti garanzie finanziarie (in quanto sarebbero occorsi almeno fr. 40'000.-- mensili per i successivi 12 mesi per pagare i debiti pregressi, senza considerare i costi della gestione corrente), che la società non era in grado di finanziare un concordato ordinario con dividendo e che essa stessa escludeva un concordato con abbandono dell'attivo.

Per il Pretore aggiunto, le considerazioni del commissario provvisorio dovevano prevalere rispetto a quelle della società circa le prospettive di un risanamento, rivelatesi distanti dalla realtà: dai documenti allestiti ad hoc dal socio e gerente C.________ non emergevano né un piano di rifinanziamento attendibile, né una qualsivoglia garanzia finanziaria a breve o a lungo termine, e neppure spiegazioni sul modo di reperire la necessaria liquidità.

Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che non vi fossero possibilità di risanamento (o di omologazione di un concordato) e ha pronunciato il fallimento.

E. 2.3 Nella sentenza qui impugnata, la Corte cantonale ha confermato che le vaghe e soggettive considerazioni della società, prive di puntuali riferimenti a documenti debitamente specificati, non erano sufficienti per discostarsi dalle valutazioni del commissario provvisorio.

Per la Corte cantonale, le allegazioni della società circa le prospettive d'incasso di determinati crediti già esistenti o, più in generale, circa i valori contabili degli attivi societari non erano ad ogni modo determinanti ai fini del giudizio: lo sarebbero state se si fosse trattato di valutare le possibilità di conclusione di un concordato o di un risanamento per il quale il debitore ipotizzava l'incasso di crediti esistenti o la realizzazione di attivi, ma nel caso concreto la società aveva indicato che il suo intento era "essenzialmente di accumulare liquidità mediante le commesse da lei ottenute per procedere al risanamento della sua situazione debitoria".

I Giudici cantonali hanno osservato che, riguardo a tale progetto di aumento di liquidità, il reclamo era tuttavia carente sia dal punto di vista formale che da quello materiale, poiché la società - pur non avendo contestato il fabbisogno di liquidità indicato dal commissario per finanziare il risanamento (fr. 40'000.-- mensili per 12 mesi, a fronte di un miglioramento medio mensile di fr. 10'000.-- nel periodo della moratoria provvisoria) - non aveva fornito indicazioni concrete (fra cui importi e tempistiche) per soddisfarlo: essa non aveva descritto in modo dettagliato e documentato, sulla base dei risultati degli otto mesi di moratoria provvisoria, le misure di ristrutturazione previste, le loro modalità di azione, la loro durata e le probabilità di successo; la società non aveva insomma presentato un piano di risanamento e un piano di liquidità aggiornati. I Giudici cantonali hanno poi però comunque esaminato d'ufficio l'evoluzione della liquidità risultante dagli atti (fr. 4'000.-- all'apertura della procedura concordataria il 23 aprile 2025 secondo il rapporto del commissario, fr. 128'149.-- al 17 dicembre 2025 secondo la decisione pretorile, fr. 130'340.-- al 9 gennaio 2026 secondo le osservazioni del commissario e fr. 139'586.34 a fine gennaio 2026 secondo la replica spontanea della società) e hanno concluso che tale evoluzione non permetteva né di garantire tempestivamente il fabbisogno di liquidità indicato dal commissario né d'ipotizzare il pagamento integrale dei debiti (i quali, secondo le stesse allegazioni della società, ammontavano ad oltre fr. 440'000.--) : la società si limitava a dare per scontato l'accordo dei debitori a confermare le loro dilazioni senza documentare e specificare le sue allegazioni per quanto atteneva agli importi in gioco e alle condizioni delle dilazioni e senza confrontarsi con l'osservazione del commissario sull'impossibilità di procedere a pagamenti anche solo rateali prima dell'accettazione, da parte del giudice del concordato, di un piano di risanamento concreto. Nell'evoluzione della liquidità, la Corte cantonale non ha invece tenuto conto dei prospettati nuovi incassi relativi alle commesse D.________, E.________ e F.________ (doc. M, N e O, da lei esaminati malgrado ne avesse messo in discussione la ricevibilità), siccome erano ancora solo ipotetici (e per la terza neppure quantificati) e non consideravano i costi correnti e futuri di gestione e operatività (stipendi, acquisto materiale, ecc.).

Per la Corte cantonale, insomma, i presupposti per formulare una prognosi positiva di risanamento e per concedere quindi una moratoria definitiva non erano realizzati.

E. 2.4 La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita (v. infra consid. 2.4.1), un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e lesivo degli art. 174 LEF e 255 lett. a CPC e un'applicazione errata dell'art. 294 LEF (v. infra consid. 2.4.2).

E. 2.4.1 In merito alla violazione del suo diritto di essere sentita, essa sostiene che i Giudici cantonali non si sarebbero confrontati con tutti i punti sollevati nel suo reclamo e nella sua replica spontanea. In particolare, essi non avrebbero indicato per quale motivo non si sarebbe potuto tenere maggiormente conto del fatto che, durante la moratoria provvisoria, i posti di lavoro erano stati preservati, ai creditori era stata offerta una soddisfazione delle proprie pretese maggiore di quella iniziale e la situazione economica della società era migliorata. Secondo la ricorrente, inoltre, i Giudici cantonali non avrebbero preso in considerazione ed approfondito le sue allegazioni circa le prospettive d'incasso di determinati crediti già esistenti, circa i valori contabili delle scorte di magazzino e circa l'aggiudicazione di importanti commesse nel gennaio 2026 " che le hanno permesso o le avrebbero permesso oggettivamente di incassare acconti sostanziosi " e quindi di aumentare la propria liquidità.

Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questo diritto non pone esigenze troppo severe e, pertanto, l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, suscettibili di influire in qualche maniera la decisione di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Il diritto di ottenere una decisione motivata ha essenzialmente lo scopo, da un lato, di permettere agli interessati di comprendere le ragioni che stanno alla base della decisione e quindi di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, di consentire all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 150 V 474 consid. 4.1).

Come indicato (v. supra consid. 2.3), i Giudici cantonali hanno confermato la valutazione del Pretore aggiunto relativa all'assenza di un progetto di risanamento finanziariamente sostenibile: le loro dettagliate motivazioni erano sufficienti a far comprendere perché la moratoria concordataria definitiva non poteva essere concessa e la ricorrente è del resto stata in grado di impugnarle in questa sede. In realtà, nella misura in cui la ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di non aver tenuto conto, nella loro valutazione, dell'insieme degli elementi contenuti nei propri allegati, essa confonde la carenza di motivazione, che attiene al diritto di essere sentita, con il suo disaccordo avverso la motivazione della Corte cantonale, ciò che attiene al merito (DTF 145 III 324 consid. 6.1; sentenza 5A_510/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.4) e che sarà esaminato in seguito (v. infra consid. 2.4.2). La censura di violazione del diritto di essere sentita risulta così infondata nella misura in cui è ricevibile.

E. 2.4.2 La ricorrente lamenta poi un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e lesivo degli art. 174 LEF e 255 lett. a CPC e un'applicazione errata dell'art. 294 LEF .

Essa ritiene che le valutazioni dei Giudici cantonali circa le possibilità di risanamento della società sarebbero eccessivamente severe. A suo dire, se avessero analizzato attentamente tutta la documentazione da lei prodotta, in particolare i doc. M, N e O addotti con la replica spontanea, ed effettuato tutti gli accertamenti d'ufficio di loro competenza (v. art. 255 lett. a CPC), sarebbero dovuti giungere ad un "quadro indiziario" della moratoria provvisoria sostanzialmente diverso, ossia che la società era riuscita a garantirsi "liquidità certa" ed "entrate finanziarie incontestabili" ed aveva attivato dei piani di rientro con praticamente tutti i creditori. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe quindi dovuto concludere per una prognosi positiva della possibilità di giungere al risanamento della società.

E. 2.4.2.1 Sia dapprima precisato che, oggetto di esame da parte del Tribunale federale, sono soltanto le possibilità di un risanamento in senso stretto (v. art. 294 cpv. 1 e 3 LEF), mentre le possibilità di omologazione di un concordato (ordinario con dividendo o con abbandono dell'attivo) sono già state scartate dalle istanze inferiori e la ricorrente le menziona solo superficialmente.

E. 2.4.2.2 Con riferimento all'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che i Giudici cantonali avrebbero dovuto tenere conto dei contratti del 21 e 28 gennaio 2026 relativi alle commesse D.________ (doc. M) e E.________ (doc. N), come pure dello scambio di e-mail 21 e 23 gennaio 2026 riferito alla commessa F.________ (doc. O), prodotti con la sua replica spontanea del 28 gennaio 2026: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale (fondatasi sull'art. 174 LEF e sulla DTF 139 III 491 consid. 4), tali documenti non erano posteriori alla scadenza del termine di reclamo, dato che costituivano un "mero perfezionamento di rapporti lavorativi già esistenti, conosciuti e documentati prima della scadenza del termine di reclamo". Secondo la ricorrente, i documenti dovevano del resto essere ammessi anche d'ufficio sulla scorta dell'art. 255 lett. a CPC . Per la ricorrente, nell'esame delle possibilità di risanamento della società, la Corte cantonale avrebbe quindi omesso di considerare le "effettive entrate finanziare" e i "futuri sicuri guadagni di cui ai contratti sottoscritti".

La ricorrente trascura tuttavia il fatto, già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.3), che la Corte cantonale ha esaminato d'ufficio l'evoluzione della liquidità della società e che, in questo contesto, si è anche pronunciata sui prospettati nuovi incassi relativi alle commesse D.________, E.________ e F.________ di cui ai doc. M, N e O, ritenendo però, da un lato, che tali incassi fossero ancora solo ipotetici (e per la terza neppure quantificati) e, dall'altro, che non considerassero i costi correnti e futuri di gestione e operatività (stipendi, acquisto materiale, ecc.). Riguardo al primo argomento, la ricorrente si limita ad apoditticamente affermare che le future entrate sarebbero invece state "reali e senz'altro quantificabili", riferendosi ad asseriti e non meglio documentati incassi che sarebbero avvenuti tra il 23 gennaio e il 3 marzo 2026. Quanto al secondo argomento, la ricorrente si limita a genericamente ritenere "errato che i nuovi incassi (attuali e futuri) non considererebbero i costi correnti e futuri di gestione e operatività", senza proporre alcuna ulteriore spiegazione. Pertanto, essa non riesce a dimostrare che la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio per non aver ritenuto plausibili i "futuri sicuri guadagni" della società. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata.

E. 2.4.2.3 Le ulteriori censure in fatto proposte dalla ricorrente - tutte fondamentalmente relative ad un asserito mancato esame "della voluminosa documentazione riversata agli atti" contenente "indicazioni concrete e precise in merito a importi e tempistiche" - risultano invece manifestamente inammissibili per la loro insufficiente motivazione (v. supra consid. 1.3). Giova del resto ricordare che l'art. 255 lett. a CPC prevede soltanto un principio inquisitorio limitato, nel cui ambito l'obbligo del giudice di accertare d'ufficio i fatti non dispensa le parti dal collaborare attivamente al procedimento, dall'informare il giudice sui fatti pertinenti della causa e dall'indicargli i mezzi di prova idonei ad accertarli (v. sentenza 5A_823/2023 del 5 marzo 2024 consid. 3.3 con rinvii).

E. 2.4.2.4 Con riferimento invece alla valutazione giuridica effettuata dai Giudici cantonali, la ricorrente ritiene in sintesi che - considerati l'aumento di liquidità della società durante la moratoria provvisoria ed i piani di rientro attivati con tutti i fornitori strategici (mediante dilazione e condono dei debiti) ed anche con le assicurazioni sociali, l'Ufficio delle imposte alla fonte e la SUVA - essi non potevano ritenere che non vi fossero possibilità realistiche di un risanamento della società. La ricorrente osserva anche che, per i creditori, "l'alternativa del fallimento è senz'alcun dubbio peggiore".

L'argomento ricorsuale - che il Tribunale federale può unicamente esaminare sulla base dei fatti constatati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF; v. anche supra consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3) - risulta tuttavia debole, soprattutto alla luce del fatto che la ricorrente si limita ad accennare alle "spiegazioni fornite [...] con le proprie (numerose) relazioni", ma non dimostra di aver così prodotto un piano di risanamento e un piano di liquidità dettagliati ed aggiornati che permettessero di comprendere come avrebbe potuto reperire il fabbisogno di liquidità indicato dal commissario per finanziare il risanamento (fr. 40'000.-- mensili per 12 mesi, senza considerare i costi della gestione corrente) e nemmeno si confronta con il rimprovero dei Giudici cantonali secondo cui aveva dato per scontato l'accordo dei debitori senza documentare e specificare le sue allegazioni per quanto atteneva agli importi in gioco e alle condizioni delle dilazioni. La sua motivazione è quindi lungi dal dimostrare che, nel ritenere che non vi fossero possibilità realistiche di un risanamento della società, la Corte cantonale sia incorsa in una violazione dell'art. 294 LEF . Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata.

E. 3 Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui sia ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). In quanto organo dell'esecuzione forzata, al commissario provvisorio non sono dovute spese ripetibili per il suo scritto 29 aprile 2026 (art. 68 cpv. 3 LTF; v. sentenze 5A_807/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2; 5A_768/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 5).

Dato che l'effetto sospensivo concerne soltanto l'adozione di misure d'esecuzione, non occorre fissare una nuova data di apertura del fallimento (v. sentenza 5A_465/2025 del 17 dicembre 2025 consid. 5 con rinvii).

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio. Losanna, 31 agosto 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_324/2026

Sentenza del 31 agosto 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Bovey, Presidente,

De Rossa, Brunner,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ Sagl in liquidazione,

patrocinata dall'avv. dott. Samuele Scarpelli,

contro

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,

B.________.

Oggetto

moratoria concordataria,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 marzo 2026

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.277).

Fatti:

A.

Su istanza della A.________ Sagl (attiva nella gestione di impianti), con decisione 24 aprile 2025 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud le ha concesso una moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi, nominando B.________ quale commissario provvisorio. Il 6 agosto 2025 la moratoria provvisoria è stata prorogata di quattro mesi.

Con rapporto 10 dicembre 2025 il commissario provvisorio ha informato il Pretore aggiunto che la società non intendeva proporre né un concordato ordinario né uno con abbandono dell'attivo, bensì elaborare un piano di risanamento concordato con i creditori, che però risultava difficilmente realizzabile; egli ha quindi concluso di non poter appoggiare la richiesta di una moratoria concordataria definitiva. In uno scritto 16 dicembre 2025 e all'udienza del 17 dicembre 2025, la A.________ Sagl ha contestato le considerazioni del commissario provvisorio e ha confermato la propria richiesta di una moratoria definitiva di sei mesi.

Mediante decisione 17 dicembre 2025 il Pretore aggiunto ha revocato la moratoria concordataria provvisoria concessa alla A.________ Sagl e pronunciato il suo fallimento a far tempo dal giorno stesso alle ore 16.00.

B.

Il 24 dicembre 2025 la A.________ Sagl ha presentato reclamo contro la decisione pretorile. Il commissario provvisorio ha formulato le sue osservazioni il 9 gennaio 2026. La società ha poi replicato in modo spontaneo il 28 gennaio 2026.

Mediante sentenza 6 marzo 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo, nella misura in cui era ammissibile, e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo dal 10 marzo 2026 alle ore 10.00.

C.

Con ricorso in materia civile 16 aprile 2026 la A.________ Sagl in liquidazione ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di annullarla nonché, in via principale, di revocare il fallimento e di concederle una moratoria concordataria definitiva di sei mesi e, in via subordinata, di rinviare la causa all'autorità precedente per nuovo giudizio.

La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al proprio gravame nel senso che, sino ad evasione del rimedio, la decisione di fallimento sia sospesa, la moratoria concordataria provvisoria ristabilita e le competenze del commissario provvisorio B.________ confermate. Il Tribunale d'appello e la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud hanno rinunciato a pronunciarsi al riguardo, mentre con scritto 29 aprile 2026 il commissario ha evidenziato la complessità di un'eventuale riattivazione della moratoria provvisoria. Con decreto 13 maggio 2026 il Presidente della Corte adita ha parzialmente accolto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio nel senso che ha vietato, per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale, l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale provvedimento conservativo già adottato.

Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata, che conferma la reiezione della domanda di concessione della moratoria concordataria definitiva e la pronuncia d'ufficio del fallimento, è una decisione finale (art. 90 LTF; sentenza 5A_169/2023 del 12 gennaio 2024 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 150 III 137) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF); essa può essere oggetto di un ricorso in materia civile indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il rimedio si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF .

1.4. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.

La ricorrente sembra chiedere al Tribunale federale di assumere i doc. M, N e O in applicazione di tale norma. Essi non sono tuttavia nuovi, dato che sono già stati prodotti dinanzi all'autorità precedente con la replica spontanea del 28 gennaio 2026 e, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, presi in considerazione da tale autorità (v. infra consid. 2.4.2.2). La richiesta risulta perciò priva di oggetto.

2.

Litigioso dinanzi al Tribunale federale è l'adempimento dei presupposti per la concessione della moratoria concordataria definitiva.

2.1. Secondo l'art. 294 LEF, se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l'omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria (cpv. 1). Il giudice convoca per un'udienza preliminare il debitore e l'eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori (cpv. 2). Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d'ufficio il fallimento (cpv. 3).

Determinante per l'ottenimento di una moratoria definitiva è l'esistenza di prospettive realistiche di risanamento o di omologazione di un concordato (DTF 147 III 226 consid. 3.1.3; sentenza 5A_950/2015 del 29 settembre 2016 consid. 8.3.1). Il risanamento in senso stretto (senza conclusione di un concordato) richiede il soddisfacimento totale di tutti i creditori, fatte salve eventuali soluzioni individuali; oltre all'apporto di nuovi mezzi finanziari, possono essere prese in considerazione anche misure di gestione aziendale quali la vendita di singole parti dell'azienda (sentenza 5A_495/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 3.1). Le possibilità di risanamento devono desumersi dagli atti e dagli accertamenti effettuati durante la moratoria provvisoria. Il debitore deve illustrare le prospettive realistiche di risanamento presentando le misure di ristrutturazione previste (come, ad esempio, la vendita di parti dell'azienda, l'apporto di nuovi mezzi finanziari, la rinuncia di crediti oppure misure organizzative e del personale), il loro funzionamento e la loro durata, nonché la loro probabilità di successo. Le sue spiegazioni devono consentire al giudice di formulare una prognosi positiva. Il piano di risanamento provvisorio presentato in occasione dell'istanza di moratoria concordataria (v. art. 293 lett. a LEF) va insomma adeguato, concretizzato ed illustrato insieme a un piano di liquidità aggiornato (v. BAUER/LUGINBÜHL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3

a ed. 2021, n. 8 seg. ad art. 294 LEF; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/EXNER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4

a ed. 2017, n. 8 seg. ad art. 294 LEF).

2.2. Nella decisione di primo grado, il Pretore aggiunto ha ritenuto condivisibile il rapporto 10 dicembre 2025 del commissario provvisorio, il quale aveva osservato che la società si trovava ancora in una situazione di eccedenza di debiti, che la liquidità pari a fr. 128'149.-- (sebbene migliorata durante la moratoria provvisoria) era comunque insufficiente per pagare tutti i crediti privilegiati e i debiti della massa (pari all'incirca a fr. 170'000.--, mentre i crediti chirografari erano pari a fr. 411'000.--), che un risanamento era difficilmente realizzabile in assenza di un piano strutturato con sufficienti garanzie finanziarie (in quanto sarebbero occorsi almeno fr. 40'000.-- mensili per i successivi 12 mesi per pagare i debiti pregressi, senza considerare i costi della gestione corrente), che la società non era in grado di finanziare un concordato ordinario con dividendo e che essa stessa escludeva un concordato con abbandono dell'attivo.

Per il Pretore aggiunto, le considerazioni del commissario provvisorio dovevano prevalere rispetto a quelle della società circa le prospettive di un risanamento, rivelatesi distanti dalla realtà: dai documenti allestiti ad hoc dal socio e gerente C.________ non emergevano né un piano di rifinanziamento attendibile, né una qualsivoglia garanzia finanziaria a breve o a lungo termine, e neppure spiegazioni sul modo di reperire la necessaria liquidità.

Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che non vi fossero possibilità di risanamento (o di omologazione di un concordato) e ha pronunciato il fallimento.

2.3. Nella sentenza qui impugnata, la Corte cantonale ha confermato che le vaghe e soggettive considerazioni della società, prive di puntuali riferimenti a documenti debitamente specificati, non erano sufficienti per discostarsi dalle valutazioni del commissario provvisorio.

Per la Corte cantonale, le allegazioni della società circa le prospettive d'incasso di determinati crediti già esistenti o, più in generale, circa i valori contabili degli attivi societari non erano ad ogni modo determinanti ai fini del giudizio: lo sarebbero state se si fosse trattato di valutare le possibilità di conclusione di un concordato o di un risanamento per il quale il debitore ipotizzava l'incasso di crediti esistenti o la realizzazione di attivi, ma nel caso concreto la società aveva indicato che il suo intento era "essenzialmente di accumulare liquidità mediante le commesse da lei ottenute per procedere al risanamento della sua situazione debitoria".

I Giudici cantonali hanno osservato che, riguardo a tale progetto di aumento di liquidità, il reclamo era tuttavia carente sia dal punto di vista formale che da quello materiale, poiché la società - pur non avendo contestato il fabbisogno di liquidità indicato dal commissario per finanziare il risanamento (fr. 40'000.-- mensili per 12 mesi, a fronte di un miglioramento medio mensile di fr. 10'000.-- nel periodo della moratoria provvisoria) - non aveva fornito indicazioni concrete (fra cui importi e tempistiche) per soddisfarlo: essa non aveva descritto in modo dettagliato e documentato, sulla base dei risultati degli otto mesi di moratoria provvisoria, le misure di ristrutturazione previste, le loro modalità di azione, la loro durata e le probabilità di successo; la società non aveva insomma presentato un piano di risanamento e un piano di liquidità aggiornati. I Giudici cantonali hanno poi però comunque esaminato d'ufficio l'evoluzione della liquidità risultante dagli atti (fr. 4'000.-- all'apertura della procedura concordataria il 23 aprile 2025 secondo il rapporto del commissario, fr. 128'149.-- al 17 dicembre 2025 secondo la decisione pretorile, fr. 130'340.-- al 9 gennaio 2026 secondo le osservazioni del commissario e fr. 139'586.34 a fine gennaio 2026 secondo la replica spontanea della società) e hanno concluso che tale evoluzione non permetteva né di garantire tempestivamente il fabbisogno di liquidità indicato dal commissario né d'ipotizzare il pagamento integrale dei debiti (i quali, secondo le stesse allegazioni della società, ammontavano ad oltre fr. 440'000.--) : la società si limitava a dare per scontato l'accordo dei debitori a confermare le loro dilazioni senza documentare e specificare le sue allegazioni per quanto atteneva agli importi in gioco e alle condizioni delle dilazioni e senza confrontarsi con l'osservazione del commissario sull'impossibilità di procedere a pagamenti anche solo rateali prima dell'accettazione, da parte del giudice del concordato, di un piano di risanamento concreto. Nell'evoluzione della liquidità, la Corte cantonale non ha invece tenuto conto dei prospettati nuovi incassi relativi alle commesse D.________, E.________ e F.________ (doc. M, N e O, da lei esaminati malgrado ne avesse messo in discussione la ricevibilità), siccome erano ancora solo ipotetici (e per la terza neppure quantificati) e non consideravano i costi correnti e futuri di gestione e operatività (stipendi, acquisto materiale, ecc.).

Per la Corte cantonale, insomma, i presupposti per formulare una prognosi positiva di risanamento e per concedere quindi una moratoria definitiva non erano realizzati.

2.4. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita (v. infra consid. 2.4.1), un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e lesivo degli art. 174 LEF e 255 lett. a CPC e un'applicazione errata dell'art. 294 LEF (v. infra consid. 2.4.2).

2.4.1. In merito alla violazione del suo diritto di essere sentita, essa sostiene che i Giudici cantonali non si sarebbero confrontati con tutti i punti sollevati nel suo reclamo e nella sua replica spontanea. In particolare, essi non avrebbero indicato per quale motivo non si sarebbe potuto tenere maggiormente conto del fatto che, durante la moratoria provvisoria, i posti di lavoro erano stati preservati, ai creditori era stata offerta una soddisfazione delle proprie pretese maggiore di quella iniziale e la situazione economica della società era migliorata. Secondo la ricorrente, inoltre, i Giudici cantonali non avrebbero preso in considerazione ed approfondito le sue allegazioni circa le prospettive d'incasso di determinati crediti già esistenti, circa i valori contabili delle scorte di magazzino e circa l'aggiudicazione di importanti commesse nel gennaio 2026 " che le hanno permesso o le avrebbero permesso oggettivamente di incassare acconti sostanziosi " e quindi di aumentare la propria liquidità.

Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questo diritto non pone esigenze troppo severe e, pertanto, l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, suscettibili di influire in qualche maniera la decisione di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Il diritto di ottenere una decisione motivata ha essenzialmente lo scopo, da un lato, di permettere agli interessati di comprendere le ragioni che stanno alla base della decisione e quindi di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, di consentire all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 150 V 474 consid. 4.1).

Come indicato (v. supra consid. 2.3), i Giudici cantonali hanno confermato la valutazione del Pretore aggiunto relativa all'assenza di un progetto di risanamento finanziariamente sostenibile: le loro dettagliate motivazioni erano sufficienti a far comprendere perché la moratoria concordataria definitiva non poteva essere concessa e la ricorrente è del resto stata in grado di impugnarle in questa sede. In realtà, nella misura in cui la ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali di non aver tenuto conto, nella loro valutazione, dell'insieme degli elementi contenuti nei propri allegati, essa confonde la carenza di motivazione, che attiene al diritto di essere sentita, con il suo disaccordo avverso la motivazione della Corte cantonale, ciò che attiene al merito (DTF 145 III 324 consid. 6.1; sentenza 5A_510/2023 del 16 novembre 2023 consid. 4.4) e che sarà esaminato in seguito (v. infra consid. 2.4.2). La censura di violazione del diritto di essere sentita risulta così infondata nella misura in cui è ricevibile.

2.4.2. La ricorrente lamenta poi un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e lesivo degli art. 174 LEF e 255 lett. a CPC e un'applicazione errata dell'art. 294 LEF .

Essa ritiene che le valutazioni dei Giudici cantonali circa le possibilità di risanamento della società sarebbero eccessivamente severe. A suo dire, se avessero analizzato attentamente tutta la documentazione da lei prodotta, in particolare i doc. M, N e O addotti con la replica spontanea, ed effettuato tutti gli accertamenti d'ufficio di loro competenza (v. art. 255 lett. a CPC), sarebbero dovuti giungere ad un "quadro indiziario" della moratoria provvisoria sostanzialmente diverso, ossia che la società era riuscita a garantirsi "liquidità certa" ed "entrate finanziarie incontestabili" ed aveva attivato dei piani di rientro con praticamente tutti i creditori. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe quindi dovuto concludere per una prognosi positiva della possibilità di giungere al risanamento della società.

2.4.2.1. Sia dapprima precisato che, oggetto di esame da parte del Tribunale federale, sono soltanto le possibilità di un risanamento in senso stretto (v. art. 294 cpv. 1 e 3 LEF), mentre le possibilità di omologazione di un concordato (ordinario con dividendo o con abbandono dell'attivo) sono già state scartate dalle istanze inferiori e la ricorrente le menziona solo superficialmente.

2.4.2.2. Con riferimento all'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che i Giudici cantonali avrebbero dovuto tenere conto dei contratti del 21 e 28 gennaio 2026 relativi alle commesse D.________ (doc. M) e E.________ (doc. N), come pure dello scambio di e-mail 21 e 23 gennaio 2026 riferito alla commessa F.________ (doc. O), prodotti con la sua replica spontanea del 28 gennaio 2026: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale (fondatasi sull'art. 174 LEF e sulla DTF 139 III 491 consid. 4), tali documenti non erano posteriori alla scadenza del termine di reclamo, dato che costituivano un "mero perfezionamento di rapporti lavorativi già esistenti, conosciuti e documentati prima della scadenza del termine di reclamo". Secondo la ricorrente, i documenti dovevano del resto essere ammessi anche d'ufficio sulla scorta dell'art. 255 lett. a CPC . Per la ricorrente, nell'esame delle possibilità di risanamento della società, la Corte cantonale avrebbe quindi omesso di considerare le "effettive entrate finanziare" e i "futuri sicuri guadagni di cui ai contratti sottoscritti".

La ricorrente trascura tuttavia il fatto, già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.3), che la Corte cantonale ha esaminato d'ufficio l'evoluzione della liquidità della società e che, in questo contesto, si è anche pronunciata sui prospettati nuovi incassi relativi alle commesse D.________, E.________ e F.________ di cui ai doc. M, N e O, ritenendo però, da un lato, che tali incassi fossero ancora solo ipotetici (e per la terza neppure quantificati) e, dall'altro, che non considerassero i costi correnti e futuri di gestione e operatività (stipendi, acquisto materiale, ecc.). Riguardo al primo argomento, la ricorrente si limita ad apoditticamente affermare che le future entrate sarebbero invece state "reali e senz'altro quantificabili", riferendosi ad asseriti e non meglio documentati incassi che sarebbero avvenuti tra il 23 gennaio e il 3 marzo 2026. Quanto al secondo argomento, la ricorrente si limita a genericamente ritenere "errato che i nuovi incassi (attuali e futuri) non considererebbero i costi correnti e futuri di gestione e operatività", senza proporre alcuna ulteriore spiegazione. Pertanto, essa non riesce a dimostrare che la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio per non aver ritenuto plausibili i "futuri sicuri guadagni" della società. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata.

2.4.2.3. Le ulteriori censure in fatto proposte dalla ricorrente - tutte fondamentalmente relative ad un asserito mancato esame "della voluminosa documentazione riversata agli atti" contenente "indicazioni concrete e precise in merito a importi e tempistiche" - risultano invece manifestamente inammissibili per la loro insufficiente motivazione (v. supra consid. 1.3). Giova del resto ricordare che l'art. 255 lett. a CPC prevede soltanto un principio inquisitorio limitato, nel cui ambito l'obbligo del giudice di accertare d'ufficio i fatti non dispensa le parti dal collaborare attivamente al procedimento, dall'informare il giudice sui fatti pertinenti della causa e dall'indicargli i mezzi di prova idonei ad accertarli (v. sentenza 5A_823/2023 del 5 marzo 2024 consid. 3.3 con rinvii).

2.4.2.4. Con riferimento invece alla valutazione giuridica effettuata dai Giudici cantonali, la ricorrente ritiene in sintesi che - considerati l'aumento di liquidità della società durante la moratoria provvisoria ed i piani di rientro attivati con tutti i fornitori strategici (mediante dilazione e condono dei debiti) ed anche con le assicurazioni sociali, l'Ufficio delle imposte alla fonte e la SUVA - essi non potevano ritenere che non vi fossero possibilità realistiche di un risanamento della società. La ricorrente osserva anche che, per i creditori, "l'alternativa del fallimento è senz'alcun dubbio peggiore".

L'argomento ricorsuale - che il Tribunale federale può unicamente esaminare sulla base dei fatti constatati nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF; v. anche supra consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3) - risulta tuttavia debole, soprattutto alla luce del fatto che la ricorrente si limita ad accennare alle "spiegazioni fornite [...] con le proprie (numerose) relazioni", ma non dimostra di aver così prodotto un piano di risanamento e un piano di liquidità dettagliati ed aggiornati che permettessero di comprendere come avrebbe potuto reperire il fabbisogno di liquidità indicato dal commissario per finanziare il risanamento (fr. 40'000.-- mensili per 12 mesi, senza considerare i costi della gestione corrente) e nemmeno si confronta con il rimprovero dei Giudici cantonali secondo cui aveva dato per scontato l'accordo dei debitori senza documentare e specificare le sue allegazioni per quanto atteneva agli importi in gioco e alle condizioni delle dilazioni. La sua motivazione è quindi lungi dal dimostrare che, nel ritenere che non vi fossero possibilità realistiche di un risanamento della società, la Corte cantonale sia incorsa in una violazione dell'art. 294 LEF . Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata.

3.

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui sia ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). In quanto organo dell'esecuzione forzata, al commissario provvisorio non sono dovute spese ripetibili per il suo scritto 29 aprile 2026 (art. 68 cpv. 3 LTF; v. sentenze 5A_807/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2; 5A_768/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 5).

Dato che l'effetto sospensivo concerne soltanto l'adozione di misure d'esecuzione, non occorre fissare una nuova data di apertura del fallimento (v. sentenza 5A_465/2025 del 17 dicembre 2025 consid. 5 con rinvii).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio.

Losanna, 31 agosto 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini