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5A_276/2016

effetto sospensivo (annullamento di un fallimento),

Bundesgericht · 2016-04-18 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Losanna, 18 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_276/2016

Sentenza del 18 aprile 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________SA,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (annullamento di un fallimento),

ricorso contro il decreto emanato il 1° aprile 2016

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che, adita dalla A.________SA con un reclamo contro la decisione emanata dalla Pretura del distretto di Lugano in materia di fallimento nella procedura promossa dalla B.________SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio esperito;

che la Corte cantonale ha rimproverato all'istante di non aver reso verosimile a quel momento un motivo di annullamento del fallimento ai sensi degli art. 172 o 174 LEF né la sua solvibilità;

che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso 13 aprile 2016 postulando la riforma della predetta decisione nel senso di un annullamento o di una revoca della decisione pretorile, la concessione di un termine di 90 giorni per completare il rimedio e "il trattamento della lite in lingua tedesca";

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che la ricorrente ha prodotto con il gravame una dichiarazione, datata 5 aprile 2016, con cui la B.________SA dichiara di ritirare la richiesta di apertura del fallimento;

che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, ragione per cui la presente sentenza viene redatta in lingua italiana;

che in virtù dell'art. 47 cpv. 1 LTF una proroga del termine di ricorso non entra in linea di conto;

che il predetto documento prodotto con il ricorso, posteriore al decreto impugnato, costituisce un inammissibile novum (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; art. 99 cpv. 1 LTF);

che la decisione attaccata è una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF, ragione per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2);

che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;

che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente non confrontandosi invero con la motivazione della decisione cantonale;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Losanna, 18 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

Il Cancelliere: Piatti