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5A_25/2009

fallimento,

Bundesgericht · 2009-02-11 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, all'Ufficio cantonale del registro di commercio e all'Ufficio del registro fondiario del distretto di Vallemaggia.

Losanna, 11 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_25/2009

Decreto dell'11 febbraio 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Fondazione B.________,

opponente.

Oggetto

fallimento,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata

il 12 dicembre 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 12 dicembre 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il fallimento di A.________;

che quest'ultimo ha impugnato tale decisione con ricorso in materia civile dell'8 gennaio 2009;

che con scritto 9 febbraio 2009 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, all'Ufficio cantonale del registro di commercio e all'Ufficio del registro fondiario del distretto di Vallemaggia.

Losanna, 11 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti