pignoramento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 17 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
- Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 17 novembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 17.11.2008 5A 259/2008 (5A_259/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.11.2008 5A 259/2008 (5A_259/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.11.2008 5A 259/2008 (5A_259/2008)
pignoramento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_259/2008 /biz Sentenza del 17 novembre 2008 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro Comune di Onsernone, 6662 Russo, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, opponenti. Oggetto pignoramento, ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino ha respinto il suo ricorso contro il pignoramento effettuato nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Comune di Onsernone; che con decreto 3 ottobre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente e che il 9 ottobre 2008 egli la ha invano invitata a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 500.--; che il 20 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese; che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dalla ricorrente il 22 ottobre 2008; che il 13 novembre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 17 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti