cancellazione di procedure esecutive | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 25 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.11.2008 5A 248/2008 (5A_248/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.11.2008 5A 248/2008 (5A_248/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.11.2008 5A 248/2008 (5A_248/2008)
cancellazione di procedure esecutive | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_248/2008 /biz Decreto del 25 novembre 2008 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro B.________AG, opponente, Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano, opponente. Oggetto cancellazione di procedure esecutive, ricorso contro la decisione emanata il 31 marzo 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Considerando: che il 17 aprile 2008 A.________ ha impugnato la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio inoltrato contro il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di cancellare tre procedure esecutive promosse dalla B.________AG nei confronti del ricorrente; che con lettera 21 novembre 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; che con tale scritto egli ha altresì prodotto il provvedimento con cui il predetto Ufficio ha fra l'altro annullato e radiato dal registro i precetti relativi alle summenzionate esecuzioni, rivelatesi abusive; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che viste le particolarità del caso si giustifica rinunciare alla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 25 novembre 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti