protezione dell'unione coniugale | Diritto di famiglia
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 giugno 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Marazzi Piatti
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 24.06.2008 5A 229/2008 (5A_229/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.06.2008 5A 229/2008 (5A_229/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.06.2008 5A 229/2008 (5A_229/2008)
protezione dell'unione coniugale | Diritto di famiglia
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_229/2008 /biz Decreto del 24 giugno 2008 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller, contro B.________, opponente, patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann. Oggetto protezione dell'unione coniugale, ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Visto: che in data 11/14 aprile 2008 A.________ ha presentato ricorso in materia civile contro la sentenza 10/12 marzo 2008 della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino; che con decreto 7 maggio 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e ha sospeso la trattazione della procedura ricorsuale fino ad evasione della domanda di revisione cantonale; che con scritto 29 maggio 2008, il ricorrente ha comunicato essere in corso trattative sulle conseguenze accessorie del divorzio, chiedendo di prorogare la sospensione del procedimento; che con scritto 17 giugno 2008, il ricorrente comunica l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, dichiarando pertanto il ritiro del gravame, con conseguente stralcio della procedura; considerando: che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.); che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico del ricorrente, mentre si compensano le ripetibili per la procedura attinente alle misure d'urgenza in ragione della reciproca soccombenza (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 giugno 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Marazzi Piatti